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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. ES Clemente TT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-
ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2319/2024
tra
cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SPALLINO SALVATORE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva
[...]
, rappresentata e difesa dal funzionario delegato PERROTTA P.IVA_1
GIANCARLO, giusta delega in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 159/24 recante l'importo di euro 1.404,68 emessa, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dalla
[...]
Controparte_2
[...] Controparte_3
, con le quali veniva intimata la restituzione di somme
[...]
percepite a titolo di arretrati contrattuali riferiti al CCNL 2006/2009.
A fondamento del ricorso, deduceva la nullità dell'ingiunzione di pagamento per carenza di motivazione e omessa indicazione dei possibili gravami;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' la legittimità della Controparte_2
corresponsione delle somme erogate in applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto dall'amministrazione datoriale e l'irripetibilità dell'indebito retributivo,
in base all'art. 1 del protocollo addizionale CEDU, stante il legittimo affidamento riposto dal lavoratore sulla spettanza delle somme percepite ed il pregiudizio economico al quale sarebbe stato esposto, venendo privato di risorse necessarie per far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia.
Si costituiva l' Controparte_4
che chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che le
[...]
ingiunzioni di pagamento erano adeguatamente motivate e che la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere non comportava la nullità dell'atto, ma consentiva che il ricorso potesse essere proposto oltre i termini di decadenza. Precisava che con deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008, la Giunta
II regionale aveva recepito la parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i lavoratori forestali a decorrere dal 1.9.2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Regionale di
Lavoro (CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali;
che il
14.5.2009, veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione,
i Dirigenti Generali del e del Parte_2
ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali per il Parte_2
lavoratori, prevedendo che “Le parti in considerazione della oggettiva sussistenza
di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati contrattuali,
stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire dal 1° luglio 2009
per il 25% e con successive altre 2 (due) erogazioni in quanto al 35% entro il 2010
ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere
vertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria” e che,
conformemente a quanto previsto nel citato Protocollo, il Dipartimento Regionale
aveva corrisposto gli arretrati contrattuali ai Parte_2
lavoratori forestali.
Aggiungeva che al Protocollo d'Intesa non era seguita alcuna ratifica da parte della
Giunta Regionale volta a perfezionare l'iter di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo regionale di lavoro (CCIRL) e che, pertanto, il pagamento degli arretrati contrattuali previsti dal citato Protocollo era avvenuto indebitamente.
Contestava l'intervenuta prescrizione, rilevando che gli arretrati contrattuali erano stati corrisposti in tre soluzioni, cui avevano fatto tempestivamente seguito le note con le quali l'Amministrazione Regionale aveva richiesto il recupero e costituito in mora l'opponente, con efficacia interruttiva del decorso del termine decennale di prescrizione. III Rilevava, infine, che l' aveva sempre corrisposto le somme Controparte_2
con espressa riserva di ripetizione o di conguaglio, qualora fossero risultate non dovute, in seguito ad un successivo accertamento giudiziale.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'indebito retributivo oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento concerne gli adeguamenti contrattuali erogati ai dipendenti forestali, in base al CCNL
2006/2009, recepito dalla a decorrere dal 1.9.2008 e corrisposti in Controparte_1
più soluzioni nel corso degli anni dal 2010 al 2012.
La vicenda in esame prende le mosse dalle delibere n. 287/2007 e n. 195 del 9
agosto 2008, con le quali la Giunta Regionale Siciliana si è prima pronunciata sullo schema di Decreto Assessoriale di recepimento della parte normativa del CCNL
2006-2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico forestale e, successivamente, ha recepito la parte economica del CCNL, per i lavoratori forestali a decorrere dal 1° settembre 2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro
(CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali e gli altri istituti comportanti oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale, per il periodo precedente (dal 2006 al 31.8.2008).
Essendo stati intrapresi, nelle more del recepimento del Contratto Integrativo
Regionale di Lavoro (CIRL), una pluralità di ricorsi giudiziali da parte dei lavoratori forestali nei confronti dell'Assessorato per conseguire la CP_2
corresponsione degli arretrati contrattuali, il 14 Maggio 2009 veniva sottoscritto un
Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione Sicilia, i Dirigenti Generali del e del Controparte_5 Controparte_6
[. (appartenente oggi all'Assessorato del Territorio e Ambiente) ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per i lavoratori (Segreterie Regionali di Federazione
CGIL/CISL/UIL), che al punto uno, testualmente prevedeva: “Le parti in
considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile il
pagamento degli arretrati contrattuali stabiliscono che le spettanze maturate
saranno erogate a partire da luglio 2009 per il 25% e con successive altre 2 (due)
erogazioni quanto al 35% entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011. Le
OO.SS. si impegnano a non intraprendere vertenze collettive ed a ricorrere a
nessuna azione risarcitoria”. In attuazione del citato Protocollo d'Intesa venivano,
quindi, appositamente istituiti i capitoli di spesa n. 155318 e n. 150536, entrambi denominati “Arretrati contrattuali da corrispondere per effetto del recepimento del
CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del Protocollo d'intesa del
14 Maggio 2009”, iscritti in bilancio per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012,
subordinando la corresponsione, alla previsione contenuta nei prospetti paga, del carattere provvisorio e condizionato del pagamento, con riserva di ripetizione dell'eventuale indebito, in caso di pronunce giurisprudenziali contrarie alle richieste dei lavoratori.
Interveniva, quindi, la Corte d'Appello di Messina (sentenza n. 457/2014), che, in conformità ai consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità,
affermava che non poteva riconoscersi diretta applicabilità, ai dipendenti regionali,
dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, se non previo recepimento da parte della attraverso lo strumento della Controparte_1
contrattazione integrativa. In particolare, in assenza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale, nessun vincolo poteva derivare dalla fonte collettiva nazionale, in quanto la previsione di un livello autonomo di contrattazione V decentrata regionale costituiva lo strumento attraverso il quale si realizzava l'esigenza di assicurare che il trattamento retributivo volto a garantire il rispetto dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva fosse mantenuto nell'osservanza dei limiti di spesa e di copertura finanziaria, potendo la onerata dei costi del CP_1
personale, recepire le disposizioni inerenti il trattamento economico solo nella misura in cui avessero trovato corrispondenza nelle previsioni di bilancio (C.d.A.
Messina n. 457/2014: “il principio di razionalizzazione del costo del lavoro
pubblico e delle esigenze di contenimento della spesa complessiva per il personale
entro i vincoli di finanza pubblica, contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001
rappresenta una norma fondamentale di riforma economico sociale vincolante per
tutte le pubbliche amministrazioni (statali e non) e per le regioni a statuto
ordinario e speciale. Proprio al fine di garantire tale principio è stato previsto un
autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa che deve svolgersi nel
rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione. Conseguentemente è
precluso alle pubbliche amministrazioni sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Se è vero,
infatti, che sussiste il principio di parità di trattamento tra i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, è altrettanto vero che tale
principio va coordinato con quello, di pari rango, del rispetto dei limiti di spesa del
personale e di necessaria copertura finanziaria, che trova applicazione anche
relativamente ai costi del personale in virtù di quanto previsto dagli artt. 47 e 48
D.Lgs. n. 165 del 2001 e che, ancor prima, trova la propria ragione fondante
nell'art. 81 comma 4 della Costituzione”).
VI Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la delibera della Giunta
Regionale per il recepimento del C.C.N.L. relativamente alla parte economica è
volta a garantire la compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria, così da assicurare alla Regione ogni determinazione in ordine alla decorrenza (e, dunque, alla definizione di precisi limiti temporali di applicazione della contrattazione, sia nazionale che integrativa),
che importi vincoli per il bilancio regionale. Tale meccanismo di recepimento deve ritenersi vigente per qualsiasi regione, anche a statuto ordinario.
I suddetti principi venivano confermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ribadiva come i trattamenti economici previsti dalla contrattazione nazionale non potessero direttamente applicarsi ai dipendenti regionali, poiché tale diretta operatività avrebbe precluso la fondamentale esigenza di verifica, da parte dell'Amministrazione Regionale, della compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria che la poteva CP_1
assicurare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 355 del 13/01/2016: “In tema di pubblico
impiego privatizzato (nella specie, a tempo determinato presso la regione Sicilia
quale forestale), il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale
(nazionale, regionale, provinciale, aziendale) va risolto non già in base al criterio
della gerarchia, riconoscendo prevalenza alla disciplina di livello superiore, o
temporale (criterio che, assegnando prevalenza al contratto più recente, è
determinante solo nel caso di successione di contratti collettivi con identità di
soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di
autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento
funzionale che le associazioni sindacali pongono, con statuti o altri idonei atti di
VII limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della
corrispondente attività”.
Sulla scorta dei citati principi giurisprudenziali, l'
[...]
procedeva, Controparte_4
quindi, al recupero delle somme corrisposte a titolo di arretrati contrattuali previsti dal CCNL 2006-2009, in base al protocollo di intesa del 14.5.2009 non recepito dal
CIRL.
Tuttavia, è venuta meno proprio quella carenza di volontà negoziale che ha fondato la richiesta di ripetizione degli arretrati contrattuali, poiché, in occasione della stipula del nuovo Contratto Collettivo Regionale Integrativo, avvenuto in data
1.11.2017, la ha riconosciuto la definitiva attribuzione delle Controparte_1
somme versate ai dipendenti forestali sulla base del Protocollo di Intesa del
14.5.2009, prevedendo espressamente che non si sarebbe dato corso a nessun recupero retributivo. In particolare, nella “Ipotesi di accordo del Contratto
Integrativo Regionale (CCIRL) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale e idraulico-agraria”, approvato dalla Giunta della , con Controparte_1
deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 viene stabilito all'art. 30, rubricato
“TABELLE RETRIBUTIVE” che “Dall'entrata in vigore del presente CIRL
vengono applicate le retribuzioni come indicate nell'allegata tabella A. Non si darà
corso a nessun recupero retributivo”; il successivo allegato 1, riferito agli
“ARRETRATI OTI e OTD” prevede, inoltre, che “Il Governo si impegna a reperire
le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la
rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all'accordo del 14 maggio 2009”,
sulla cui base erano state corrisposte le anticipazioni oggetto di recupero.
VIII Deve, pertanto, riscontrarsi uno specifico atto, riconducibile alla Regione Siciliana
– Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea di recepimento degli adeguamenti contrattuali per gli specifici arretrati 2006-2009, in virtù della Deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 con la quale, in sede di approvazione del CIRL, è stato escluso il recupero degli arretrati e confermata la volontà di reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio le anticipazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 14
maggio 2009. L'articolo 30 della contrattazione collettiva regionale integrativa e la
Delibera del 2017 hanno, quindi, completato un iter caratterizzato dalla chiara e manifesta volontà della di riconoscere gli arretrati contrattuali Controparte_1
oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento, venendo, quindi, meno il fondamento dell'asserito indebito.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 159/24
recante l'importo di euro 1.404,68 emessa, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910,
dalla Controparte_7
[...]
di e disposta la restituzione delle
[...] CP_3
somme eventualmente trattenute a tale titolo (preteso indebito) sulle retribuzioni del ricorrente.
Attesa la particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio e l'esistenza di giurisprudenza contrastante formatasi sul tema, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
IX
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n.
2319/24, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 159/24 recante l'importo di euro 1.404,68 emessa, ai sensi dell'art. 2
del R.D. 639/1910, dalla
[...]
Controparte_7
, che
[...] Controparte_3
conseguentemente annulla
Ordina alla Controparte_2
la restituzione delle eventuali ritenute
[...] Controparte_4
operate sulle retribuzioni del ricorrente.
Compensa le spese di lite.
Il Giudice del Lavoro
ES Clemente TT
X
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. ES Clemente TT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-
ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2319/2024
tra
cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SPALLINO SALVATORE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva
[...]
, rappresentata e difesa dal funzionario delegato PERROTTA P.IVA_1
GIANCARLO, giusta delega in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 159/24 recante l'importo di euro 1.404,68 emessa, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dalla
[...]
Controparte_2
[...] Controparte_3
, con le quali veniva intimata la restituzione di somme
[...]
percepite a titolo di arretrati contrattuali riferiti al CCNL 2006/2009.
A fondamento del ricorso, deduceva la nullità dell'ingiunzione di pagamento per carenza di motivazione e omessa indicazione dei possibili gravami;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' la legittimità della Controparte_2
corresponsione delle somme erogate in applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto dall'amministrazione datoriale e l'irripetibilità dell'indebito retributivo,
in base all'art. 1 del protocollo addizionale CEDU, stante il legittimo affidamento riposto dal lavoratore sulla spettanza delle somme percepite ed il pregiudizio economico al quale sarebbe stato esposto, venendo privato di risorse necessarie per far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia.
Si costituiva l' Controparte_4
che chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che le
[...]
ingiunzioni di pagamento erano adeguatamente motivate e che la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere non comportava la nullità dell'atto, ma consentiva che il ricorso potesse essere proposto oltre i termini di decadenza. Precisava che con deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008, la Giunta
II regionale aveva recepito la parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i lavoratori forestali a decorrere dal 1.9.2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Regionale di
Lavoro (CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali;
che il
14.5.2009, veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione,
i Dirigenti Generali del e del Parte_2
ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali per il Parte_2
lavoratori, prevedendo che “Le parti in considerazione della oggettiva sussistenza
di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati contrattuali,
stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire dal 1° luglio 2009
per il 25% e con successive altre 2 (due) erogazioni in quanto al 35% entro il 2010
ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere
vertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria” e che,
conformemente a quanto previsto nel citato Protocollo, il Dipartimento Regionale
aveva corrisposto gli arretrati contrattuali ai Parte_2
lavoratori forestali.
Aggiungeva che al Protocollo d'Intesa non era seguita alcuna ratifica da parte della
Giunta Regionale volta a perfezionare l'iter di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo regionale di lavoro (CCIRL) e che, pertanto, il pagamento degli arretrati contrattuali previsti dal citato Protocollo era avvenuto indebitamente.
Contestava l'intervenuta prescrizione, rilevando che gli arretrati contrattuali erano stati corrisposti in tre soluzioni, cui avevano fatto tempestivamente seguito le note con le quali l'Amministrazione Regionale aveva richiesto il recupero e costituito in mora l'opponente, con efficacia interruttiva del decorso del termine decennale di prescrizione. III Rilevava, infine, che l' aveva sempre corrisposto le somme Controparte_2
con espressa riserva di ripetizione o di conguaglio, qualora fossero risultate non dovute, in seguito ad un successivo accertamento giudiziale.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'indebito retributivo oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento concerne gli adeguamenti contrattuali erogati ai dipendenti forestali, in base al CCNL
2006/2009, recepito dalla a decorrere dal 1.9.2008 e corrisposti in Controparte_1
più soluzioni nel corso degli anni dal 2010 al 2012.
La vicenda in esame prende le mosse dalle delibere n. 287/2007 e n. 195 del 9
agosto 2008, con le quali la Giunta Regionale Siciliana si è prima pronunciata sullo schema di Decreto Assessoriale di recepimento della parte normativa del CCNL
2006-2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico forestale e, successivamente, ha recepito la parte economica del CCNL, per i lavoratori forestali a decorrere dal 1° settembre 2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro
(CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali e gli altri istituti comportanti oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale, per il periodo precedente (dal 2006 al 31.8.2008).
Essendo stati intrapresi, nelle more del recepimento del Contratto Integrativo
Regionale di Lavoro (CIRL), una pluralità di ricorsi giudiziali da parte dei lavoratori forestali nei confronti dell'Assessorato per conseguire la CP_2
corresponsione degli arretrati contrattuali, il 14 Maggio 2009 veniva sottoscritto un
Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione Sicilia, i Dirigenti Generali del e del Controparte_5 Controparte_6
[. (appartenente oggi all'Assessorato del Territorio e Ambiente) ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per i lavoratori (Segreterie Regionali di Federazione
CGIL/CISL/UIL), che al punto uno, testualmente prevedeva: “Le parti in
considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile il
pagamento degli arretrati contrattuali stabiliscono che le spettanze maturate
saranno erogate a partire da luglio 2009 per il 25% e con successive altre 2 (due)
erogazioni quanto al 35% entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011. Le
OO.SS. si impegnano a non intraprendere vertenze collettive ed a ricorrere a
nessuna azione risarcitoria”. In attuazione del citato Protocollo d'Intesa venivano,
quindi, appositamente istituiti i capitoli di spesa n. 155318 e n. 150536, entrambi denominati “Arretrati contrattuali da corrispondere per effetto del recepimento del
CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del Protocollo d'intesa del
14 Maggio 2009”, iscritti in bilancio per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012,
subordinando la corresponsione, alla previsione contenuta nei prospetti paga, del carattere provvisorio e condizionato del pagamento, con riserva di ripetizione dell'eventuale indebito, in caso di pronunce giurisprudenziali contrarie alle richieste dei lavoratori.
Interveniva, quindi, la Corte d'Appello di Messina (sentenza n. 457/2014), che, in conformità ai consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità,
affermava che non poteva riconoscersi diretta applicabilità, ai dipendenti regionali,
dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, se non previo recepimento da parte della attraverso lo strumento della Controparte_1
contrattazione integrativa. In particolare, in assenza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale, nessun vincolo poteva derivare dalla fonte collettiva nazionale, in quanto la previsione di un livello autonomo di contrattazione V decentrata regionale costituiva lo strumento attraverso il quale si realizzava l'esigenza di assicurare che il trattamento retributivo volto a garantire il rispetto dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva fosse mantenuto nell'osservanza dei limiti di spesa e di copertura finanziaria, potendo la onerata dei costi del CP_1
personale, recepire le disposizioni inerenti il trattamento economico solo nella misura in cui avessero trovato corrispondenza nelle previsioni di bilancio (C.d.A.
Messina n. 457/2014: “il principio di razionalizzazione del costo del lavoro
pubblico e delle esigenze di contenimento della spesa complessiva per il personale
entro i vincoli di finanza pubblica, contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001
rappresenta una norma fondamentale di riforma economico sociale vincolante per
tutte le pubbliche amministrazioni (statali e non) e per le regioni a statuto
ordinario e speciale. Proprio al fine di garantire tale principio è stato previsto un
autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa che deve svolgersi nel
rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione. Conseguentemente è
precluso alle pubbliche amministrazioni sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Se è vero,
infatti, che sussiste il principio di parità di trattamento tra i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, è altrettanto vero che tale
principio va coordinato con quello, di pari rango, del rispetto dei limiti di spesa del
personale e di necessaria copertura finanziaria, che trova applicazione anche
relativamente ai costi del personale in virtù di quanto previsto dagli artt. 47 e 48
D.Lgs. n. 165 del 2001 e che, ancor prima, trova la propria ragione fondante
nell'art. 81 comma 4 della Costituzione”).
VI Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la delibera della Giunta
Regionale per il recepimento del C.C.N.L. relativamente alla parte economica è
volta a garantire la compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria, così da assicurare alla Regione ogni determinazione in ordine alla decorrenza (e, dunque, alla definizione di precisi limiti temporali di applicazione della contrattazione, sia nazionale che integrativa),
che importi vincoli per il bilancio regionale. Tale meccanismo di recepimento deve ritenersi vigente per qualsiasi regione, anche a statuto ordinario.
I suddetti principi venivano confermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ribadiva come i trattamenti economici previsti dalla contrattazione nazionale non potessero direttamente applicarsi ai dipendenti regionali, poiché tale diretta operatività avrebbe precluso la fondamentale esigenza di verifica, da parte dell'Amministrazione Regionale, della compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria che la poteva CP_1
assicurare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 355 del 13/01/2016: “In tema di pubblico
impiego privatizzato (nella specie, a tempo determinato presso la regione Sicilia
quale forestale), il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale
(nazionale, regionale, provinciale, aziendale) va risolto non già in base al criterio
della gerarchia, riconoscendo prevalenza alla disciplina di livello superiore, o
temporale (criterio che, assegnando prevalenza al contratto più recente, è
determinante solo nel caso di successione di contratti collettivi con identità di
soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di
autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento
funzionale che le associazioni sindacali pongono, con statuti o altri idonei atti di
VII limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della
corrispondente attività”.
Sulla scorta dei citati principi giurisprudenziali, l'
[...]
procedeva, Controparte_4
quindi, al recupero delle somme corrisposte a titolo di arretrati contrattuali previsti dal CCNL 2006-2009, in base al protocollo di intesa del 14.5.2009 non recepito dal
CIRL.
Tuttavia, è venuta meno proprio quella carenza di volontà negoziale che ha fondato la richiesta di ripetizione degli arretrati contrattuali, poiché, in occasione della stipula del nuovo Contratto Collettivo Regionale Integrativo, avvenuto in data
1.11.2017, la ha riconosciuto la definitiva attribuzione delle Controparte_1
somme versate ai dipendenti forestali sulla base del Protocollo di Intesa del
14.5.2009, prevedendo espressamente che non si sarebbe dato corso a nessun recupero retributivo. In particolare, nella “Ipotesi di accordo del Contratto
Integrativo Regionale (CCIRL) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale e idraulico-agraria”, approvato dalla Giunta della , con Controparte_1
deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 viene stabilito all'art. 30, rubricato
“TABELLE RETRIBUTIVE” che “Dall'entrata in vigore del presente CIRL
vengono applicate le retribuzioni come indicate nell'allegata tabella A. Non si darà
corso a nessun recupero retributivo”; il successivo allegato 1, riferito agli
“ARRETRATI OTI e OTD” prevede, inoltre, che “Il Governo si impegna a reperire
le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la
rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all'accordo del 14 maggio 2009”,
sulla cui base erano state corrisposte le anticipazioni oggetto di recupero.
VIII Deve, pertanto, riscontrarsi uno specifico atto, riconducibile alla Regione Siciliana
– Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea di recepimento degli adeguamenti contrattuali per gli specifici arretrati 2006-2009, in virtù della Deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 con la quale, in sede di approvazione del CIRL, è stato escluso il recupero degli arretrati e confermata la volontà di reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio le anticipazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 14
maggio 2009. L'articolo 30 della contrattazione collettiva regionale integrativa e la
Delibera del 2017 hanno, quindi, completato un iter caratterizzato dalla chiara e manifesta volontà della di riconoscere gli arretrati contrattuali Controparte_1
oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento, venendo, quindi, meno il fondamento dell'asserito indebito.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 159/24
recante l'importo di euro 1.404,68 emessa, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910,
dalla Controparte_7
[...]
di e disposta la restituzione delle
[...] CP_3
somme eventualmente trattenute a tale titolo (preteso indebito) sulle retribuzioni del ricorrente.
Attesa la particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio e l'esistenza di giurisprudenza contrastante formatasi sul tema, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
IX
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n.
2319/24, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 159/24 recante l'importo di euro 1.404,68 emessa, ai sensi dell'art. 2
del R.D. 639/1910, dalla
[...]
Controparte_7
, che
[...] Controparte_3
conseguentemente annulla
Ordina alla Controparte_2
la restituzione delle eventuali ritenute
[...] Controparte_4
operate sulle retribuzioni del ricorrente.
Compensa le spese di lite.
Il Giudice del Lavoro
ES Clemente TT
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