CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 13539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13539 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LT GA nato a [...] il [...] RO AO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE)APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che preliminarmente rileva l'errore nella requisitoria inviata alla Cancelleria e quindi conclude per l'annullamento con rinvio per LT GA mentre conclude per l'annullamento con rinvio per RO IR solo per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, con inammissibilità per il resto. L'avvocato PIGNATARO ALESSANDRO per LT GA si riporta agli scritti del difensore DEL VECCHIO, chiedendo l'accoglimento del ricorso mentre per RO IR chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AE LT e CI IG hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, pur confermando la condanna nei confronti dei due imputati per estorsioni aggravate, accoglieva in parte gli appelli da loro proposti unificando sotto il vincolo della continuazione i fatti oggetto del presente giudizio con altri, oggetto di precedenti condanne, e rideterminando conseguentemente la rispettiva pena. 2. AE LT ha fondato il proprio ricorso per cassazione su un unico motivo incentrato su due profili: innanzitutto la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione dell'articolo 81 c.p. e per illogicità della motivazione per aver la corte di Penale Sent. Sez. 2 Num. 13539 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 02/11/2023 appello ritenuto che il reato giudicato con la sentenza numero 1301 del 2014 emessa dalla quarta sezione della Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2014 fosse più grave di quello per il quale si procede (pur trattandosi di estorsione tentata rispetto ad una estorsione consumata), con evidenti ricadute in termini di gravosità del trattamento sanzionatorio. Quanto al secondo profilo, si lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'aumento disposto per il reato posto in continuazione, soprattutto alla luce della rilevante entità dell'aumento che, secondo i principi giurisprudenziali avrebbe richiesto un maggior onere motivazionale. 3. CI IG ha formulato tre motivi di impugnazione. 3.1 Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'articolo 81 c.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte in cui non è stato riconosciuto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza numero 976 del 1997; violazione dell'articolo 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'articolo 125 comma 3 del codice di procedura per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che costituivano il presupposto per riconoscere il vincolo della continuazione con riferimento alla pronuncia menzionata. 3.2 violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli articoli 78 e 81 c.p. nonché 442 c.p.p. per non aver la corte contenuto la pena entro il limite massimo di vent'anni di reclusione trattandosi di statuizioni pronunciate all'esito di giudizio abbreviato. 3.3 violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) in relazione agli articoli 25 comma 2 Cost., 62 bis, 81 e 133 c.p., 533 comma 2 e 546 c.p.p. per non aver la sentenza motivato in ordine alla determinazione della pena, omettendo di indicare e/o di decurtare la medesima per la concessione delle attenuanti generiche già riconosciute al IG nella pronuncia di primo grado. 4. Con memoria inviata per PEC) il sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato alla Corte di appello di Napoli (così correggendo in udienza le conclusioni della memoria inviata per mail), interamente nei confronti di AE LT e relativamente al trattamento sanzionatorio per IG, con dichiarazione di inammissibilità per il resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi meritano parziale accoglimento. La sentenza della Corte d'appello di Napoli andrà pertanto annullata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione per la decisione sul,' relativ4 puntd:e dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per la parte residua. 2. Iniziando l'esame dal ricorso di CI IG, manifestamente infondato è il primo motivo. Partendo dalla premessa che in relazione all'applicazione della continuazione, invocata dall'imputato in relazione alla sentenza n.976/97 del 31 gennaio 1997 della Corte d'appello di Napoli, il giudizio inerente alla sussistenza ed ai contorni del disegno criminoso che innerva e fornisce il razionale dell'istituto appartengono alla fase del merito mentre al giudizio di legittimità perbene solamente la valutazione della congruità delle motivazioni espresse dal giudice di merito secondo gli usuali parametri motivazionali (art.606 lett. e c.p.p.), si ritiene che nel caso concreto la Corte abbia fatto corretto uso dei poteri che le spettano. La Corte d'appello, alle pagine 6 e seguenti, ha effettuato una ampia illustrazione del contesto all'interno del quale si sono sviluppate le varie vicende delittuose di cui si è richiesta l'unificazione nella prospettiva del comune disegno criminoso. In tale ambito, il fatto avvenuto il 10 settembre 1995 (detenzione di due pistole e di quasi un etto di cocaina in casa della ex consorte, tal TR ZZ), oggetto della sentenza 976/97, è stato ritenuto isolato, frutto di una iniziativa individuale, tlecontestualizzato dall'ambito di criminalità organizzata in cui sono successivamente maturate le estorsioni'. Da ciò consegue che 'la circostanza che il IG si sia occupato anche di reati in materia di sostanze stupefacenti' non consente di ipotizzare un disegno comune risalente già al decennio precedente. Viene ribadito inoltre che le indagini che avevano portato alla perquisizione del 10 settembre 1995 avevano visto l'esclusivo coinvolgimento del IG e della ex moglie, in relazione allo specifico fatto circoscritto. Su tale premessa, l'eccezione di carenza di motivazione, nella prospettiva della violazione di legge (art.125 comma 3 c.p.p.) è manifestamente infondata. Si deduce infatti omessa valutazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia su cui si era soffermata una memoria difensiva e quindi "assenza grafica di motivazione sullo specifico argomento", rilevante in quanto confermativo della partecipazione dell'imputato, sin dal 1995, al clan Mazzarella, nonché del coinvolgimento, per conto dell'organizzazione malavitosa, nel settore degli stupefacenti. Occorre tuttavia considerare che la mancata replica dei giudici di merito a deduzioni difensive contenute in memoria depositata nel corso del procedimento non conduce alla nullità lamentata dalla difesa, potendo piuttosto essa influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). Va escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità stante che tale particolare sanzione, che, si ricorda, è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen. (che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio) né da altre disposizioni del codice di rito. Né il lamentato vizio può essere dedotto quale violazione di legge (art.125 comma 3 c.p.p.), la quale ricorre solamente quando la carenza motivazionale si risolva in una motivazione graficamente assente ovvero del tutto apparente. Si tratta di caratteristiche nel caso insussistenti giacché il giudice d'appello ha opportunamente sottolineato che la detenzione di pistole e di cocaina risultava (all'esito delle indagini all'epoca svolte) del tutto avulso da qualsivoglia contesto di criminalità organizzata come quelli nei quali l'imputato è rimasto coinvolto nel decennio successivo. Pertanto, le circostanze indicate dalla difesa, pur se confermate dai due collaboratori di giustizia indicati nella memoria, non sarebbero mai state idonee a dimostrare la origine dell'illecito in una deliberazione unitaria "2-, iniziale proprio perché, come affermato dal giudice, le indagini avevano escluso ogni collegamento dell'episodio ad una matrice associativa. Frustra probatur quod probatum non relevat. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo del ricorso presentato da CI IG merita invece di essere accolto. Nel procedere alla determinazione della pena tra i reati posti in continuazione, infatti, la Corte ha inizialmente individuato il reato più grave nella associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente punito con 22 anni di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 febbraio 2011, procedendo poi agli aumenti elencati a pg.9 per complessivi 39 anni e 4 mesi di reclusione, ridotti per il rito a 26 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, ma dimenticando, nell'effettuare il calcolo, l'effetto calmieratore dettato dall'art.78 c.p.. La disposizione da ultimo citata prevede appunto che nel caso di concorso di reati la somma delle pene irrogate non possa mai superare (il quintuplo della più grave tra esse né) la durata massima di trenta anni di reclusione. Allorché, come nel caso di specie, tutti i reati in continuazione siano stati giudicati con giudizio abbreviato, si pone la questione della relazione tra il limite imposto dall'art.78 c.p. e la riduzione automatica della pena di un terzo, come previsto dall'art.442, comma 2 c.p.p., cioè di quale delle due disposizioni debba trovare applicazione prima. In tema si è affermato il principio generale (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 P.G. c/ Volpe Rv. 237692 - 01) per cui, in sede di cognizione, la riduzione di pena derivante dalla scelta del rito abbreviato si applichi dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale (art.78 cit.), in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. Con la conseguenza che a tale limite va ricondotta la somma totale, sulla quale applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato prescelto. La sentenza impugnata va pertanto annullata, in relazione a questo profilo, ma senza rinvio data la possibilità per questa Corte, in assenza di elementi di discrezionalità nell'esercizio del relativo potere, di ricondurre la pena a legalità (trenta anni di reclusione) e quindi applicare la riduzione della pena per il rito prescelto, giungendo alla reclusione per la durata di vent'anni. 4. Alla luce di quanto poc'anzi deciso, il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito: l'eventuale riduzione della pena conseguente al calcolo della riduzione per l'invocata circostanza attenuante generica (che si dice omessa dal giudice d'appello dopo essere stata riconosciuta ed applicata in primo grado) risulterebbe neutralizzata dalla riduzione della sanzione complessiva derivante dalla applicazione della regola dell'art.78 c.p.. Il principio di economia processuale, congiuntamente alla carenza di interesse ad una decisione sul punto che non condurrebbe ad una soluzione più favorevole per il ricorrente, determinano l'assorbimento della questione. 5. La sentenza va annullata anche in relazione alla posizione di AE LT, il cui ricorso va parzialmente accolto con rinvio alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore fase processuale. Dei due profili sollevati nell'unico motivo formulato dal ricorrente, solo il secondo è fondato. Il primo, incentrato sulla contestazione della individuazione come reato più grave della estorsione tentata giudicata dalla sentenza della Corte partenopea del 2014 rispetto alla estorsione oggetto del presente procedimento, parte dalla premessa concettuale che la maggiore gravità sia indefettibilmente determinata dal più elevato massimo edittale della fattispecie e, a parità di 'tetto edittale', dal minimo edittale più elevato. Tale regola, indubbiamente corretta in linea generale, siccome fondata su un orientamento consolidato che è stato consacrato nella sentenza menzionata dalla difesa dell'imputato (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 P.G. c/ Chiabotti Rv. 255347 - 01) riguarda l'ipotesi in cui l'unificazione ed il giudizio di comparazione che ne deriva siano compiuti dal giudice della cognizione di tutti i reati riuniti. Qualora invece, come nel caso di specie, l'unificazione avanti il giudice della cognizione riguardi reati giudicati da giudici diversi, il tema è differente poiché, a fronte del giudicato, non si può prescindere da una valutazione in concreto. Tale principio, sancito inizialmente nella sentenza Sez.2, n.41574 del 4 ottobre 2006, Carrubba, Rv. 235384- 01, è stato ribadito dalla pronuncia di questa stessa Sezione n. 21769 del 04/02/2014 De Liso, Rv. 259572 - 01. Nella pronuncia da ultimo menzionata, in particolare, si è chiarito che, di fronte ad un giudicato (e, si potrebbe aggiungere con riferimento al caso specifico, di fronte ad una pena per l'estorsione non suscettibile di modifica per il divieto di reformatio in peius), il riferimento al limite edittale quale parametro di valutazione della maggiore gravità diviene recessivo in quanto privo di significato in presenza della determinazione concreta della gravità del fatto espressa nella misura della pena irrogata. La norma cui far riferimento diviene allora l'art.187 disp. att. c.p.p. ("Si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave") che trova applicazione analogica alla luce della eadem ratio. Il motivo, per questa parte, è manifestamente infondato. Il secondo profilo di impugnazione risulta invece fondato: nel procedere alla rideterminazione della pena per l'estorsione posta in continuazione la Corte d'appello ha omesso di motivare le ragioni concrete della propria scelta che ha ridotto in maniera insignificante (un mese e dieci giorni rispetto a tre anni) la pena detentiva ed in maniera tranchant quella pecuniaria ('tagliata' per tre quarti). Si tratta di una scelta immotivata ed illogica che merita di essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che dovrà rivalutare il trattamento sanzionatorio, fornendo motivazione adeguata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IG CI limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LT AE limitatamente alla quantificazione dell'aumento di pena in continuazione per il reato giudicato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. r Così deciso in Roma, 2 novembre 2023 Il Con 'gliere reIatcfe Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che preliminarmente rileva l'errore nella requisitoria inviata alla Cancelleria e quindi conclude per l'annullamento con rinvio per LT GA mentre conclude per l'annullamento con rinvio per RO IR solo per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, con inammissibilità per il resto. L'avvocato PIGNATARO ALESSANDRO per LT GA si riporta agli scritti del difensore DEL VECCHIO, chiedendo l'accoglimento del ricorso mentre per RO IR chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AE LT e CI IG hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, pur confermando la condanna nei confronti dei due imputati per estorsioni aggravate, accoglieva in parte gli appelli da loro proposti unificando sotto il vincolo della continuazione i fatti oggetto del presente giudizio con altri, oggetto di precedenti condanne, e rideterminando conseguentemente la rispettiva pena. 2. AE LT ha fondato il proprio ricorso per cassazione su un unico motivo incentrato su due profili: innanzitutto la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione dell'articolo 81 c.p. e per illogicità della motivazione per aver la corte di Penale Sent. Sez. 2 Num. 13539 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 02/11/2023 appello ritenuto che il reato giudicato con la sentenza numero 1301 del 2014 emessa dalla quarta sezione della Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2014 fosse più grave di quello per il quale si procede (pur trattandosi di estorsione tentata rispetto ad una estorsione consumata), con evidenti ricadute in termini di gravosità del trattamento sanzionatorio. Quanto al secondo profilo, si lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'aumento disposto per il reato posto in continuazione, soprattutto alla luce della rilevante entità dell'aumento che, secondo i principi giurisprudenziali avrebbe richiesto un maggior onere motivazionale. 3. CI IG ha formulato tre motivi di impugnazione. 3.1 Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'articolo 81 c.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte in cui non è stato riconosciuto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza numero 976 del 1997; violazione dell'articolo 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'articolo 125 comma 3 del codice di procedura per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che costituivano il presupposto per riconoscere il vincolo della continuazione con riferimento alla pronuncia menzionata. 3.2 violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli articoli 78 e 81 c.p. nonché 442 c.p.p. per non aver la corte contenuto la pena entro il limite massimo di vent'anni di reclusione trattandosi di statuizioni pronunciate all'esito di giudizio abbreviato. 3.3 violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) in relazione agli articoli 25 comma 2 Cost., 62 bis, 81 e 133 c.p., 533 comma 2 e 546 c.p.p. per non aver la sentenza motivato in ordine alla determinazione della pena, omettendo di indicare e/o di decurtare la medesima per la concessione delle attenuanti generiche già riconosciute al IG nella pronuncia di primo grado. 4. Con memoria inviata per PEC) il sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato alla Corte di appello di Napoli (così correggendo in udienza le conclusioni della memoria inviata per mail), interamente nei confronti di AE LT e relativamente al trattamento sanzionatorio per IG, con dichiarazione di inammissibilità per il resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi meritano parziale accoglimento. La sentenza della Corte d'appello di Napoli andrà pertanto annullata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione per la decisione sul,' relativ4 puntd:e dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per la parte residua. 2. Iniziando l'esame dal ricorso di CI IG, manifestamente infondato è il primo motivo. Partendo dalla premessa che in relazione all'applicazione della continuazione, invocata dall'imputato in relazione alla sentenza n.976/97 del 31 gennaio 1997 della Corte d'appello di Napoli, il giudizio inerente alla sussistenza ed ai contorni del disegno criminoso che innerva e fornisce il razionale dell'istituto appartengono alla fase del merito mentre al giudizio di legittimità perbene solamente la valutazione della congruità delle motivazioni espresse dal giudice di merito secondo gli usuali parametri motivazionali (art.606 lett. e c.p.p.), si ritiene che nel caso concreto la Corte abbia fatto corretto uso dei poteri che le spettano. La Corte d'appello, alle pagine 6 e seguenti, ha effettuato una ampia illustrazione del contesto all'interno del quale si sono sviluppate le varie vicende delittuose di cui si è richiesta l'unificazione nella prospettiva del comune disegno criminoso. In tale ambito, il fatto avvenuto il 10 settembre 1995 (detenzione di due pistole e di quasi un etto di cocaina in casa della ex consorte, tal TR ZZ), oggetto della sentenza 976/97, è stato ritenuto isolato, frutto di una iniziativa individuale, tlecontestualizzato dall'ambito di criminalità organizzata in cui sono successivamente maturate le estorsioni'. Da ciò consegue che 'la circostanza che il IG si sia occupato anche di reati in materia di sostanze stupefacenti' non consente di ipotizzare un disegno comune risalente già al decennio precedente. Viene ribadito inoltre che le indagini che avevano portato alla perquisizione del 10 settembre 1995 avevano visto l'esclusivo coinvolgimento del IG e della ex moglie, in relazione allo specifico fatto circoscritto. Su tale premessa, l'eccezione di carenza di motivazione, nella prospettiva della violazione di legge (art.125 comma 3 c.p.p.) è manifestamente infondata. Si deduce infatti omessa valutazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia su cui si era soffermata una memoria difensiva e quindi "assenza grafica di motivazione sullo specifico argomento", rilevante in quanto confermativo della partecipazione dell'imputato, sin dal 1995, al clan Mazzarella, nonché del coinvolgimento, per conto dell'organizzazione malavitosa, nel settore degli stupefacenti. Occorre tuttavia considerare che la mancata replica dei giudici di merito a deduzioni difensive contenute in memoria depositata nel corso del procedimento non conduce alla nullità lamentata dalla difesa, potendo piuttosto essa influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). Va escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità stante che tale particolare sanzione, che, si ricorda, è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen. (che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio) né da altre disposizioni del codice di rito. Né il lamentato vizio può essere dedotto quale violazione di legge (art.125 comma 3 c.p.p.), la quale ricorre solamente quando la carenza motivazionale si risolva in una motivazione graficamente assente ovvero del tutto apparente. Si tratta di caratteristiche nel caso insussistenti giacché il giudice d'appello ha opportunamente sottolineato che la detenzione di pistole e di cocaina risultava (all'esito delle indagini all'epoca svolte) del tutto avulso da qualsivoglia contesto di criminalità organizzata come quelli nei quali l'imputato è rimasto coinvolto nel decennio successivo. Pertanto, le circostanze indicate dalla difesa, pur se confermate dai due collaboratori di giustizia indicati nella memoria, non sarebbero mai state idonee a dimostrare la origine dell'illecito in una deliberazione unitaria "2-, iniziale proprio perché, come affermato dal giudice, le indagini avevano escluso ogni collegamento dell'episodio ad una matrice associativa. Frustra probatur quod probatum non relevat. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo del ricorso presentato da CI IG merita invece di essere accolto. Nel procedere alla determinazione della pena tra i reati posti in continuazione, infatti, la Corte ha inizialmente individuato il reato più grave nella associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente punito con 22 anni di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 febbraio 2011, procedendo poi agli aumenti elencati a pg.9 per complessivi 39 anni e 4 mesi di reclusione, ridotti per il rito a 26 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, ma dimenticando, nell'effettuare il calcolo, l'effetto calmieratore dettato dall'art.78 c.p.. La disposizione da ultimo citata prevede appunto che nel caso di concorso di reati la somma delle pene irrogate non possa mai superare (il quintuplo della più grave tra esse né) la durata massima di trenta anni di reclusione. Allorché, come nel caso di specie, tutti i reati in continuazione siano stati giudicati con giudizio abbreviato, si pone la questione della relazione tra il limite imposto dall'art.78 c.p. e la riduzione automatica della pena di un terzo, come previsto dall'art.442, comma 2 c.p.p., cioè di quale delle due disposizioni debba trovare applicazione prima. In tema si è affermato il principio generale (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 P.G. c/ Volpe Rv. 237692 - 01) per cui, in sede di cognizione, la riduzione di pena derivante dalla scelta del rito abbreviato si applichi dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale (art.78 cit.), in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. Con la conseguenza che a tale limite va ricondotta la somma totale, sulla quale applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato prescelto. La sentenza impugnata va pertanto annullata, in relazione a questo profilo, ma senza rinvio data la possibilità per questa Corte, in assenza di elementi di discrezionalità nell'esercizio del relativo potere, di ricondurre la pena a legalità (trenta anni di reclusione) e quindi applicare la riduzione della pena per il rito prescelto, giungendo alla reclusione per la durata di vent'anni. 4. Alla luce di quanto poc'anzi deciso, il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito: l'eventuale riduzione della pena conseguente al calcolo della riduzione per l'invocata circostanza attenuante generica (che si dice omessa dal giudice d'appello dopo essere stata riconosciuta ed applicata in primo grado) risulterebbe neutralizzata dalla riduzione della sanzione complessiva derivante dalla applicazione della regola dell'art.78 c.p.. Il principio di economia processuale, congiuntamente alla carenza di interesse ad una decisione sul punto che non condurrebbe ad una soluzione più favorevole per il ricorrente, determinano l'assorbimento della questione. 5. La sentenza va annullata anche in relazione alla posizione di AE LT, il cui ricorso va parzialmente accolto con rinvio alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore fase processuale. Dei due profili sollevati nell'unico motivo formulato dal ricorrente, solo il secondo è fondato. Il primo, incentrato sulla contestazione della individuazione come reato più grave della estorsione tentata giudicata dalla sentenza della Corte partenopea del 2014 rispetto alla estorsione oggetto del presente procedimento, parte dalla premessa concettuale che la maggiore gravità sia indefettibilmente determinata dal più elevato massimo edittale della fattispecie e, a parità di 'tetto edittale', dal minimo edittale più elevato. Tale regola, indubbiamente corretta in linea generale, siccome fondata su un orientamento consolidato che è stato consacrato nella sentenza menzionata dalla difesa dell'imputato (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 P.G. c/ Chiabotti Rv. 255347 - 01) riguarda l'ipotesi in cui l'unificazione ed il giudizio di comparazione che ne deriva siano compiuti dal giudice della cognizione di tutti i reati riuniti. Qualora invece, come nel caso di specie, l'unificazione avanti il giudice della cognizione riguardi reati giudicati da giudici diversi, il tema è differente poiché, a fronte del giudicato, non si può prescindere da una valutazione in concreto. Tale principio, sancito inizialmente nella sentenza Sez.2, n.41574 del 4 ottobre 2006, Carrubba, Rv. 235384- 01, è stato ribadito dalla pronuncia di questa stessa Sezione n. 21769 del 04/02/2014 De Liso, Rv. 259572 - 01. Nella pronuncia da ultimo menzionata, in particolare, si è chiarito che, di fronte ad un giudicato (e, si potrebbe aggiungere con riferimento al caso specifico, di fronte ad una pena per l'estorsione non suscettibile di modifica per il divieto di reformatio in peius), il riferimento al limite edittale quale parametro di valutazione della maggiore gravità diviene recessivo in quanto privo di significato in presenza della determinazione concreta della gravità del fatto espressa nella misura della pena irrogata. La norma cui far riferimento diviene allora l'art.187 disp. att. c.p.p. ("Si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave") che trova applicazione analogica alla luce della eadem ratio. Il motivo, per questa parte, è manifestamente infondato. Il secondo profilo di impugnazione risulta invece fondato: nel procedere alla rideterminazione della pena per l'estorsione posta in continuazione la Corte d'appello ha omesso di motivare le ragioni concrete della propria scelta che ha ridotto in maniera insignificante (un mese e dieci giorni rispetto a tre anni) la pena detentiva ed in maniera tranchant quella pecuniaria ('tagliata' per tre quarti). Si tratta di una scelta immotivata ed illogica che merita di essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che dovrà rivalutare il trattamento sanzionatorio, fornendo motivazione adeguata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IG CI limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LT AE limitatamente alla quantificazione dell'aumento di pena in continuazione per il reato giudicato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. r Così deciso in Roma, 2 novembre 2023 Il Con 'gliere reIatcfe Il Presi ente