Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 7960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7960 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07960/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2026, proposto da
Comune di Perugia, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Brescia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla sentenza del TAR Lazio del 20 marzo 2020, n. 3521; nonché, in via subordinata, per “ dichiarare nulli e/o annullare e/o disapplicare, (…) il diniego 26.11.2025 (…) ed ogni atto sotteso, connesso e/o conseguente, come sopra individuati, anche se non noti e con riserva di motivi aggiunti, e quindi accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo legale e conformativo, e comunque la violazione del giudicato, rispetto alla sentenza 3521/2020, in capo al Ministero della Giustizia, e/o agli altri CA qui evocati, di dare corso alla rideterminazione dei rimborsi per cui è vertenza ”; nonché, in via ulteriormente subordinata, per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. LO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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Il Comune di Perugia ha adìto questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla sentenza del TAR Lazio del 20 marzo 2020, n. 3521, con cui è stato definito il giudizio avente ad oggetto l’annullamento del DPCM 10.3.2017 (pubblicato nella G.U.R.I. del 29/5/2017, Serie Generale n. 123, Supplemento Ordinario n. 25, avente ad oggetto “ Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017 ”), e ciò limitatamente alla disposizione di cui all'art. 3, comma 4, e della Tabella D del predetto DPCM, in particolare nella parte in cui fa riferimento al Comune di Perugia quantificando i rimborsi delle spese sostenute dall’Ente locale per i servizi di giustizia a tutto il 31.8.2015 per complessivi € 2.440.201,82 da erogarsi in trenta ratei annuali da € 81.340,06 cadauno e se ne condiziona l’erogazione alla rinuncia a ulteriori pretese, azioni giudiziarie e/o esecutive; nonché dell’atto del Ministero della Giustizia prot. DOG.08/08/2017.0149440.U dell’8.8.2017, con cui il Ministero ha aggiunto che, per fruire dell’erogazione di cui sopra, la dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto ed azione sul punto, prevista dal citato art. 3 quale condicio sine qua non, deve intervenire entro il 30 settembre 2017 e, comunque, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.
In accoglimento del ricorso, nella sopra citata sentenza si è statuito, in particolare:
- che “ il DPCM impugnato, in tal modo, superando i limiti normativamente imposti al suo oggetto, da una parte, ha violato la finalità perseguita attraverso l’istituzione del fondo di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, d’altra parte, ha perseguito e realizzato lo scopo tipico delle determinazioni che, in base al quadro normativo sopra esaminato, sono e restano di competenza del Ministro della Giustizia, in concreto sostituendosi a quest’ultimo e, così, ponendosi in contrasto con le norme procedurali e i criteri di competenza contenuti nella legge n. 392/1941, i quali non hanno subito abrogazione ad opera di norme primarie ”;
- che “ le norme primarie, di conseguenza, non legittimavano alcuna alterazione dei principi stabiliti in materia di competenza, né consentivano alla Presidenza del Consiglio di intervenire, in luogo del Ministero della Giustizia, nella determinazione ed erogazione del contributo di cui alla legge n. 392/1941. Oltre a quanto finora illustrato, il Collegio rileva che il decreto impugnato, oltre che per incompetenza e violazione di legge, risulta viziato anche per difetto di istruttoria in quanto, nonostante l’espressa previsione della legge di bilancio che chiedeva ai DPCM attuativi di esplicitare, oltre alla modalità di riparto del fondo, anche i relativi “criteri”, non ne ha indicato alcuno e, anzi, ha provveduto nella “tabella D” a una quantificazione degli importi da assegnare agli enti locali beneficiari che risulta del tutto avulsa rispetto al raffronto con le spese riferibili ai singoli comuni, tra cui quello ricorrente ”.
Ha esposto il Comune ricorrente che “ hanno gravato la pronuncia in parola le Amministrazioni dello Stato con appello R.G. n. 8202/2020 davanti al Consiglio di Stato, la cui Quarta Sezione, con decisione n. 5782/2022 dell’11.7.2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere ormai il DPCM in disamina stato annullato da altre statuizioni del TAR Lazio già coperte da autorità di giudicato, per cui, trattandosi di atto generale, la materia non era più in contestazione ” (cfr. pag. 3).
Ed ha soggiunto che “ a fronte della pluriennale inerzia dei citati CA il Comune di Perugia, con nota prot. n. 259714/2025 del 23.10.2025 (…), li ha diffidati ad adempiere, sempre con le riserve del caso sull’intera cifra delle spese di giustizia, rispetto alle quali, senza mai denegare l’inconfigurabilità della spettanza di una restituzione totale, ha in effetti indicato come modalità attuativa, giusta e rispettosa della legge e della prassi cristallizzatasi da anni, la dazione di importi che portassero al 90% del totale, e ciò anche per poter intavolare una seria trattativa sul punto ”.
A tali inviti – ha proseguito parte ricorrente – il Ministero della Giustizia, con atto del 26.11.2025, ha opposto che sarebbe da ritenere “ insussistente qualsiasi proprio obbligo alla rideterminazione del contributo, non potendosi neanche ipotizzare una riedizione del potere già esercitato, evidenziando peraltro di avere erogato (dopo il primo giudizio) ulteriori € 851.611,81 per l’anno 2015, e dopo avere premesso una ampia ricostruzione giurisprudenziale sulla non spettanza del 100% delle restituzioni, siccome condizionate alle disponibilità del proprio bilancio ” (cfr. pag. 4).
Segnatamente, il Ministero della Giustizia ha, infatti, contestato gli importi computati dal Comune ricorrente, eccependo che “ l’ammontare complessivo dei contributi erogati da questo Ministero in favore del Comune di Perugia dall’anno 2010 al 31 agosto 2015 si attesta, dunque, sull’importo di € 7.255.640,75. Importi questi molto consistenti, corrispondenti per l’anno 2010 ad una percentuale pari al 99,5% dell’importo risultante dai rendiconti inviati dall’ente locale ed in percentuali poi decrescenti negli anni a seguire, ma comunque elevati anche nell’anno 2011, in ragione degli stanziamenti di bilancio determinati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per le esigenze di ciascuna Amministrazione dello Stato ”.
Ha, inoltre, evidenziato che l’annullamento in sede giurisdizionale del DPCM 10.3.2017 “ coinvolge solamente quei contributi non ancora determinati al momento dell’introduzione dei relativi giudizi, ovverosia quelli relativi all’arco temporale 1/1/2015 -31/8/2015 ex L. 392/41 che all’epoca delle sentenze citate non era stato ancora effettuato. Circostanza, questa, non ravvisabile in capo al Comune istante, beneficiario anche del contributo per gli otto mesi dell’anno 2015, pari a € 851.611,81, in forza del decreto Interministeriale n. 2849, registrato alla Corte dei Conti il 26/11/2021. Deve, dunque, escludersi la sussistenza di un obbligo di questo Dicastero di una nuova determinazione sull’entità del contributo ex L. 392/1941 in favore del Comune di Perugia per le annualità 2010-2015, non potendosi neanche ipotizzare una riedizione del potere già esercitato ”.
L’Amministrazione ricorrente ha, quindi, dedotto a sostegno della domanda di ottemperanza la “ nullità e/o illegittimità del diniego 26.11.2025 prot. n. m_dg.dog.26/11/2025.0233950/u, e di ogni atto connesso e/o sotteso, per violazione e/o elusione del giudicato; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di istruttoria e contrasto con precedenti atti e provvedimenti; violazione di legge (artt. 5, 81, 110, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, art. 2909 c.c., artt. 2, 3, 21 septies della l. 241/1990, artt. 2 della L. 392/1941 ed 1 e 2 bis del DPR n. 187/1998, L. 42/2009, d. lgs. 118/2011, d. lgs. 149/2011) ”.
In particolare, ha richiamato le statuizioni della pronuncia di seconde cure, e ciò con particolare riferimento all’obbligo conformativo (“ dovrà pronunciarsi l’organo competente, allo stato, per quanto si è detto, il Ministero della Giustizia nell’esercizio delle competenze attribuitegli dall’art. 2 della l. 392/1941 ”).
La posizione fatta valere in giudizio sarebbe che, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni costituzionali “ in punto di riparto degli esborsi in questione e di autonomia finanziaria e di spesa degli enti locali ”, l’applicazione della legge 382/1941, comporterebbe:
1) la spettanza di un rimborso tabellare (art. 2 legge 392/1941);
2) la determinazione annuale “ sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno”, con un acconto iniziale pari al 70% del totale erogato l’anno precedente, per poi fissare l’importo massimo “da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della Giustizia per il successivo esercizio finanziario”, somma da calcolare “sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario”, secondo una metodologia di quantificazione definita – come si è statuito nella sentenza n. 3521/2020 – con “decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ”.
L’Amministrazione ricorrente ha, pertanto, frontalmente censurato l’estinzione dell’obbligo di erogazione dei contributi e, pur ammettendo “ l’avvenuto versamento di poco più di 800.000 euro per le poste del 2015 ”, ha contestato “ tutti i giustificativi addotti nel diniego e nella tabella ad esso allegata in ordine alle mancate maggiori erogazioni per asserito avvenuto superamento degli stanziamenti, addirittura applicando falcidie rispetto alle pretese eccedenze recuperate: e ciò non solo per trattarsi di una inammissibile motivazione postuma, lesiva del giudicato e dell’art. 3 della L. 241/1990, ma anche, in via derivata, per la violazione delle norme sui rimborsi come sopra delineate ” (cfr. pag. 8).
In via subordinata rispetto alla domanda di ottemperanza, il Comune di Perugia ha chiesto, “ previo mutamento del rito da camerale a ordinario, voglia dichiarare nulli e/o annullare e/o disapplicare, (…) il diniego 26.11.2025 (…) ed ogni atto sotteso, connesso e/o conseguente, come sopra individuati, anche se non noti e con riserva di motivi aggiunti, e quindi accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo legale e conformativo, e comunque la violazione del giudicato, rispetto alla sentenza 3521/2020, in capo al Ministero della Giustizia, e/o agli altri CA qui evocati, di dare corso alla rideterminazione dei rimborsi per cui è vertenza ” (cfr. pag. 10).
E, in ulteriore subordine, ha proposto una “ domanda risarcitoria per cd. responsabilità da contatto nei confronti dei CA coinvolti nella vicenda ”, e ciò sotto forma di “ interesse negativo costituito dalle spese inutilmente sostenute e dalla perdita di occasioni di soddisfare, con le relative poste, gli interessi della collettività di cui il Comune è ente esponenziale, dovrà essere individuato nella differenza tra il 90% delle spese rendicontate dal Comune per il periodo 2010-2016 e quanto conseguito a titolo di rimborso per le medesime, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze annuali, ovvero dalla domanda al soddisfo ” (cfr. pag. 12). Il tutto in misura “ mai inferiore all’80% delle spese sostenute ”.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell’Interno (15.1.2026), opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 29 aprile 2026, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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Il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi.
L’art. 1, comma 1, della legge 392/1941, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1941, sono obbligatorie per i comuni “ le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici ”. Il comma 2 del medesimo articolo, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 526, lettera a), della legge 190/2014, stabilisce poi che “ a decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà' comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari ”.
Con riferimento alle spese sostenute fino al 31 agosto 2015, trova dunque applicazione l’art. 2 della legge n. 392/1941, a norma del quale, “ le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge ”. Ai sensi del comma 2 dell’art. 2, “ i contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno ”.
Il procedimento per la liquidazione del contributo è disciplinato dal DPR 187/1998, il cui articolo 1, al comma 1, coerentemente con la previsione di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 392/1941, dispone che “ il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno ”.
L’art. 2 del DPR, al comma 1, stabilisce che “ il contributo (…) è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre ”.
I successivi due commi del medesimo articolo stabiliscono poi che la rata in acconto sia erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, e che la rata a saldo sia determinata tenendo presenti le spese di cui all'art. 1 della legge 392/1941, sostenute dai comuni, ed il parere delle commissioni di manutenzione.
Ai sensi dell’art. 2 bis del detto DPR, introdotto dall’art. 1 del DPR 61/2014, “ entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario ”. L’importo, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, avrebbe dovuto essere determinato “ sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario ”, secondo una metodologia di quantificazione definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il sistema così delineato prevedeva, dunque, un anticipo delle spese da parte dei Comuni sedi degli uffici giudiziari e la successiva corresponsione di un contributo (e dunque non di un rimborso integrale), la determinazione del quale era affidata al Ministero della Giustizia, nell’ambito di uno stanziamento dato, il cui importo risultava correlato alle spese anticipate dall’ente locale o, successivamente, ai costi standard corrispondenti ai singoli uffici.
La descritta disciplina è stata ritenuta conforme alle previsioni costituzionali in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali e al principio di buon andamento dell’amministrazione dalla Corte costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 150/1986.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15151/2015, hanno rilevato che l’espressione “contributo”, utilizzata dalla legge 392/1941, esclude la configurabilità di un diritto dei comuni alla restituzione integrale delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari, essendo rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la concreta determinazione degli importi oggetto di rimborso. Nella medesima pronuncia si legge, inoltre, che le ragioni sulle quali si fonda la sentenza della Corte Costituzionale n. 150/1086 non possono ritenersi “ incrinat[e] dalle successive modifiche apportate alla Costituzione in tema di autonomie locali ” tenuto conto, in particolare, “ della non assoluta estraneità delle spese in oggetto a specifici interessi della comunità locale ”.
Non è, poi, secondario sottolineare, sulla base delle pronunce della Sezione (cfr. TAR Lazio, sez. I, 9 aprile 2019, n. 4581), che la normativa di riferimento non presenta profili di difformità rispetto ai parametri costituzionali individuati dagli articoli 5, 114, 117, 119 e 97 della Costituzione: si legge in tale pronuncia che i citati articoli “ stabiliscono, rispettivamente, il principio dell’autonomia degli enti locali, il principio dell’autonomia finanziaria e di spese dei comuni, il principio della competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile e penale” e il principio di buon andamento dell’amministrazione e di leale collaborazione tra enti. Osserva in proposito il Collegio come, anche aderendo alla prospettata riconducibilità allo Stato centrale delle spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, la mera previsione, in capo allo Stato, di un obbligo di corresponsione di un contributo (in luogo di un integrale rimborso), non è di per sé idonea a concretizzare la paventata lesione all’autonomia finanziaria degli enti territoriali. La disposizione, infatti, nulla dice in ordine all’entità del contributo, tanto che per un lungo periodo (incluso quello oggi in contestazione) lo stesso è stato tale da coprire in massima parte l’importo anticipato dai Comuni, cosicché la pronuncia di incostituzionalità invocata dovrebbe essere formulata in termini dubitativi, essendo il basso importo del contributo una mera eventualità, ancorata ad evenienze, di fatto e di diritto, estranee alla struttura della norma (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 luglio 2017, nn. 8368, 8370, 8374 e 8376). E infatti, non tutti i tagli alla finanza locale integrano automaticamente lesione delle attribuzioni e dell’autonomia comunale. Come recentemente rilevato dalla Corte costituzionale, agli enti locali non può essere assicurata “una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell'autonomia finanziaria” .
Ne consegue che il radicale contrasto tra la previsione di ridimensionamento dei trasferimenti statali e i principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali ricorre solo nel caso in cui la disposizione censurata è tale da rendere “ impossibile all’ente lo svolgimento delle sue funzioni ” (nello stesso senso, cfr. Corte Costituzionale, 23 giugno 2016, n. 151, che ha ritenuto l’infondatezza di una questione di costituzionalità proposta da una Regione avverso la disposizione che stabiliva la riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2015, rilevando come le censure proposte non avevano adeguatamente dimostrato che l'intervento normativo avesse dato luogo ad una insufficienza complessiva dei mezzi finanziari a disposizione dei comuni e precisando come le riduzioni di risorse non comportano la lesione delle funzioni amministrative comunali o dell’autonomia finanziaria, laddove “ esse non rendano inadeguato il finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro svolgimento ”). Il principio di corrispondenza tra esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari, da una parte, e disponibilità di risorse, dall’altra, è, in conclusione non assoluto, ma tendenziale.
Tanto premesso in linea generale, occorre considerare che in forza di pregresse pronunce passate in cosa giudicata, successive alla sentenza ottemperanda (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 luglio 2022, nn. 5780, 5781 e 5782), il DPCM 10.3.2017 è stato annullato per vizio di incompetenza con effetti erga omnes , con la conseguenza che anche l’effetto conformativo della sentenza azionata è venuto meno.
Questa è, in effetti, la posizione difensiva delle Amministrazioni resistenti, ad avviso delle quali la conseguenza di tali pronunce sarebbe che la Presidenza del Consiglio non potrebbe più provvedere nella materia oggetto del decreto annullato, ovvero nella materia del rimborso ai Comuni delle spese di giustizia, materia sulla quale unico competente a pronunciarsi sarebbe il Ministero della Giustizia, nell’esercizio delle competenze attribuitegli dall’art. 2 della legge 392/1941.
Ora, alla luce dei giudicati formatisi, si deve prendere atto che il DPCM oggetto del giudizio è stato annullato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 25 gennaio 2021, nn. 718 - 729) per incompetenza della Presidenza del Consiglio a disporre in materia; si è di conseguenza determinato – come chiarito dalle sopra citate sentenze nn. 5780, 5781 e 5782 del 2022 – un effetto conformativo rappresentato esclusivamente dalla preclusione a provvedere per l’organo che ha emesso l’atto stesso.
Tali pronunce hanno, inoltre, chiarito che, quanto all’ambito oggettivo dell’annullamento, l’ambito dell’annullamento è stato esteso al DPCM nella sua interezza e non soltanto relativamente alla parte in cui esso determina le somme da assegnare ai Comuni ricorrenti (nella specie si trattava dei Comuni di Rimini, Nuoro e, appunto, Perugia).
Il giudicato formatosi, quanto all’ambito soggettivo, ha valore erga omnes , e non limitato alle sole parti dei relativi giudizi. Come chiarito con la sentenza della sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6317, il DPCM ha natura di “ atto amministrativo generale (…) nella parte in cui ha previsto i criteri di attribuzione, applicabili per determinare gli importi spettanti ai Comuni ”; ha invece natura di “ atto plurimo scindibile ” quanto alla allegata Tabella D, nel quale indica gli specifici importi da erogare al singolo ente. Approfondendo la parte della sentenza n. 6317/2019 sulla natura del DPCM, va soggiunto che le sentenze nn. 5780, 5781 e 5782 del 2022 hanno chiarito che si tratta di un atto generale ed astratto, in quanto determina i criteri non con riguardo ad un determinato Comune, ma rispetto a tutta la categoria di questi enti, e che si tratti altresì di un atto che innova l’ordinamento giuridico, in quanto come si è detto sopra è attuativo di una norma di legge, ovvero dei commi 438 e 439 dell’art. 1 della legge 232/2016.
Ne deriva, quanto alla domanda proposta, che è stata annullata anche la Tabella D, non potendosi logicamente sostenere che possa restare valida ed efficace nell’ordinamento “ un’assegnazione di fondi basata su criteri che più non esistono e immediatamente conseguente all’applicazione di quei criteri ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2024, n. 2667). Né, tantomeno, l’effetto erga omnes riconosciuto dal Consiglio di Stato con le sentenze del 2022 potrebbe mai giustificare la disapplicazione di giudicati di segno opposto, seppure non ancora eseguiti per fatto e colpa dell’Amministrazione soccombente, come peraltro si prospetta nel ricorso.
L’azione di ottemperanza dev’essere, perciò, dichiarata inammissibile, poiché l’annullamento giurisdizionale (per incompetenza) del DPCM oggetto del contendere ha portata retroattiva e tale sopravvenienza impedisce, in punto di fatto prima ancora che di diritto, di poter eseguire la sentenza ordinando il pagamento della somma prevista, a favore del Comune in quanto sede di Ufficio giudiziario, da un regolamento che non esiste più nel mondo giuridico; irrilevante è, altresì, il rilievo che le somme che servirebbero ad eseguire il giudicato potrebbero essere disponibili presso un fondo dedicato, previsto dall’art. 1, comma 438 della legge 232/2016, atteso che l’annullamento retroattivo in sede giurisdizionale ha fatto venire meno il titolo che è alla base dell’obbligazione.
Ciò, ovviamente, senza alcun pregiudizio degli sviluppi futuri che lo stesso Comune ricorrente ha prefigurato (“ si è ancora in attesa, peraltro, delle determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla distribuzione del fondo di cui alla 232/2016, rispetto alla quale ci si riserva pertanto ogni diritto ed azione ”, cfr. pag. 12 del ricorso) a fini di ottenimento di quanto richiesto.
Sulla scorta di quanto rilevato, il Collegio non ravvisa di poter accogliere neppure la subordinata domanda volta ad ottenere la nullità, l’annullamento o la disapplicazione del provvedimento di diniego emesso in data 26.11.2025: domanda che, quindi, dev’essere respinta.
Né, ancora, può trovare accoglimento la domanda, proposta in ulteriore subordine, di risarcimento per cd. responsabilità da contatto, e ciò in ragione dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria 29 novembre 2021, n. 21.
In particolare, si è statuito che “ a) nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi. b) la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento ”: presupposti di risarcibilità che, nella specie, non possono essere ravvisati sulla scorta di pronunce giurisdizionali passate in giudicato che escludono, sul nascere, l’emersione di condotte antigiuridiche delle Amministrazioni intimate.
Invero, è possibile, nella specie, dichiarare insussistenti i presupposti anche per impossibilità di esecuzione del giudicato, ma – comunque – non certo in via definitiva.
Come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, “ l’annullamento del DPCM 10 marzo 2017 non ha fatto venire meno, in radice, l’obbligo di partecipare con i Comuni con sedi giudiziarie per le spese sostenute per il mantenimento delle stesse, sebbene la fonte di tale obbligo non sia più il citato DPCM ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2024, n. 2667): il che radica un interesse persistente in caso di adozione di futuri atti regolamentari.
In conclusione, il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato nel merito, nei sensi espressi in motivazione.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER OL, Presidente
LO AN, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LO AN | ER OL |
IL SEGRETARIO