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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 5846/2022
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Ricorrente_3 E Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RCB020101096 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RCB020101096 IRAP 2003
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RCB010102289 IRPEF-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torre Spaccata 110 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RCG010802100 IRPEF-ALTRO 2003
- sul ricorso n. 10007/2025 spedito il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RGC010802100/2008 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate il 18 gennaio 2022, la Ricorrente_1 Snc di Ricorrente_3 e Ricorrente_2
nonché i soci Ricorrente_3 e Ricorrente_2, tutti rappresentati e difesi dal dott. Difensore_1 e dell'Avv. Nominativo_2, riassumevano i ricorsi proposti avverso l'avviso di accertamento n. RCB020101096 emesso nei confronti della società, in materia di Iva e Irap per l'anno d'imposta 2003, nonché avverso l'avviso di accertamento n. RCB010102289, emesso nei confronti del Ricorrente_2 in materia di Irpef, Add.le Regionale, Add.le Comunale per l'anno d'imposta 2003, e l'avviso di accertamento n. RCG010802100/2008 emesso nei confronti del Ricorrente_3 in materia di Irpef, Add.le Regionale, Add.le Comunale per l'anno d'imposta 2003.
Premettevano in fatto che:
1.1. con avviso di accertamento notificato il 12/11/2008 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1, applicando le risultanze automatizzate dello studio di settore relativo all'attività svolta e dichiarata dalla società Ricorrente_1 Snc di Ricorrente_3 e Ricorrente_2 (codice attività n. 51182), riscontrava maggiori ricavi non dichiarati pari ad € 65.353,00,00 (ricavo di riferimento pari ad € 153.933,00, a fronte di ricavi dichiarati pari ad
€ 88.580,00) e procedeva quindi al recupero di una somma complessiva pari ad Euro 22.747,63, comprensiva di interessi ed oneri di notifica;
1.2. con avviso notificato il 24/10/2008 l'Ufficio di Roma 1, constatando la compartecipazione nella misura del 50% del Ricorrente_2 nella società sopra indicata, riscontrava un maggior reddito da partecipazione per € 32.677,00 (reddito da partecipazione dichiarato € 17.672,00 e reddito da partecipazione accertato
€ 50.349,00) e procedeva al recupero della somma complessiva di € 16.414,40 a titolo di Irpef, Addizionale
Regionale ed Addizionale Comunale, comprensiva di interessi, sanzioni ed altri oneri;
1.3. con avviso di accertamento notificato il 12/11/2008 l'Ufficio di Roma 5, constatando la compartecipazione del Ricorrente_3 nella misura del 50% nella società sopra indicata, riscontrava un maggior reddito da partecipazione per € 32.676,00 (reddito da partecipazione dichiarato € 17.673,00 e reddito da partecipazione accertato € 50.349,00) e procedeva quindi al recupero di una somma complessiva pari ad € 18.471,81;
1.4. avverso i suddetti avvisi di accertamento, gli odierni ricorrenti avevano proposto tre distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma: il ricorso avente RG n. 29578/08 proposto dalla società Ricorrente_1 Snc avverso l'avviso di accertamento n. RCB020101096, il ricorso avente RG n. 29575/08 proposto dal
Ricorrente_2, avverso l'avviso di accertamento n. RCB01012289, nonché il ricorso avente RG n. 29573/08, proposto dal sig. Ricorrente_3 avverso l'avviso di accertamento n. RCG010802100/2008;
1.5. la Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i procedimenti promossi dalla società e dal socio Ricorrente_2, aveva pronunciato la sentenza n. 246/36/11, depositata in segreteria in data 11/07/2011, con cui rigettava i ricorsi e compensava le spese;
1.6. il ricorso proposto da Ricorrente_3 veniva invece separatamente definito con sentenza della CTP di Roma n. 2/35/13 che lo rigettava;
1.7.avverso le predette sentenze gli odierni ricorrenti avevano presentato appositi ricorsi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio chiedendone la riforma;
in particolare, il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Snc e da Ricorrente_2 veniva iscritto al n RGA n. 3424/12; il ricorso proposto da Ricorrente_3 veniva iscritto al RGA n. 3929/13;
1.8.con sentenza n. 622/14/12 la CTR respingeva il ricorso promosso dalla società e dal Ricorrente_2, mentre il ricorso proposto dal Ricorrente_3 non veniva definito;
1.9. Ricorrente_1 Snc e Ricorrente_2 proponevano ricorso alla Corte di Cassazione che, con ordinanza Sez. 5, n. 453/2022, pubblicata in data 11/02/2022, rilevando la violazione del litisconsorzio necessario, dichiarava la nullità dell'intero giudizio, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado ex art. 383, co. 3, c.p.c. ai fini del rinnovo del giudizio di merito a contraddittorio integro e per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità;
1.10. in virtù del sopra richiamato provvedimento veniva proposta istanza di estinzione del ricorso ancora pendente in Commissione Tributaria Regionale avente RGA n. 3929/13, promosso dal sig. Ricorrente_3;
1.11.con ordinanza del 18/11/2014 la Commissione Tributaria Regionale – Sez. 4 sospendeva il suddetto giudizio con rinvio a nuovo ruolo.
Tanto premesso, deducevano in fatto che:
1.12. l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società si fonda interamente ed esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti attraverso l'utilizzo dei calcoli determinati per mezzo degli studi di settore, senza alcun riscontro contabile e/o documentale a sostegno del provvedimento impugnato, né alcuna considerazione sulla tipologia dell'attività esercitata dalla società ricorrente;
1.13.la società esercitava in via esclusiva l'attività di agenzia plurimandataria nella vendita di prodotti ed accessori per la telefonia mobile (soprattutto schede e ricariche telefoniche) ed accessori elettronici in forza di appositi contratti stipulati con i soggetti preponenti (codice attività 51182);
1.14. è assolutamente indubbio il carattere di preminenza del contratto di agenzia sottoscritto con Società_4 RL, quale agente della Società_2 Spa, rispetto al contratto di agenzia sottoscritto con la società Società_3 RL (con competenza territoriale prevista per la sola Regione Umbria ed in assenza di esclusività nell'esercizio dell'incarico), come desumibile dal partitario clienti relativo all'anno d'imposta 2003, in cui si evidenziano le poche fatture emesse nei confronti della Società_3 SP (per un importo complessivo pari ad Euro 5.459,02 su ricavi complessivamente dichiarati pari ad Euro 88.580,00) a fronte delle altre emesse nei confronti della Società_4 RL;
1.15.i compensi riconosciuti alla società ricorrente avevano la natura di provvigioni determinate in misura percentuale sugli affari conclusi, eseguiti ed andati a buon fine;
1.16.in virtù del contratto di agenzia stipulato con la Società_4 RL, quale agente della Società_2 Spa, in favore della società ricorrente venivano riconosciute le seguenti provvigioni: a) 2,5% dell'importo netto fatturato per ogni pacchetto telefonico e carta prepagata Società_2; b) 2,5% dell'importo netto fatturato per la vendita di telefoni a marchio Società_2; c) 0,50% dell'importo netto fatturato per ogni ricarica prepagata Tipologia_1, d) 5% dell'importo netto fatturato per ogni carta prepagata venduta;
1.17. in virtù del contratto di agenzia sottoscritto con la società Società_3 RL in favore della società ricorrente venivano riconosciute le seguenti provvigioni: 8% calcolato sulle vendite effettuate direttamente ed andate a buon fine, al netto dell'Iva e degli sconti liquidati e/o da liquidare alla clientela, comprensiva anche dello 0,5% quale provvigione per l'attività di incasso e dello 0,5% per patto di non concorrenza;
1.18. l'intero volume delle vendite eseguite dalla società ricorrente nell'anno di imposta 2003 era composto per circa il 70-75% dalla vendita di ricariche prepagate Tipologia_1, la cui provvigione, come già detto, era pari allo 0,50% dell'importo netto fatturato per ogni ricarica prepagata venduta (Ricariche prepagate per importi da Euro 5,00; Euro 10,00; Euro 15,00; Euro 20,00; Euro 25,00; Euro 50,00), ed il residuo 25-30% ripartito sugli altri prodotti, con una media percentuale sulle vendite effettuate, applicata a tutte le tipologie di prodotti venduti, pari al 1,58%;
1.19.sicché, nell'esercizio dell'attività di agenzia, la ricorrente ha prodotto un volume di vendite complessive pari ad Euro 5.589.008,00 in virtù delle quali ha dichiarato provvigioni pari ad Euro 88.580,00, corrispondente alla percentuale media del 1,58%;
1.20.di converso, l'amministrazione finanziaria, nell'applicazione dello studio di settore ha calcolato un ricavo puntuale di Euro 153.933,00 sul volume di vendite complessive sopra indicato, applicando quindi una percentuale media per il calcolo delle provvigioni pari al 2,57%, ossia una percentuale nettamente superiore alla media percentuale del 1,58% realmente riconosciuta alla società ricorrente sulla vendita di tutti i prodotti complessivamente considerati.
Deducevano in diritto:
1.21.l'erroneo utilizzo degli studi di settore che da soli, non assurgono al rango di prova, trattandosi di presunzioni semplici;
1.22.gli studi di settore possono considerarsi solo quali atti amministrativi generali ed in quanto tali non sono sufficienti affinché l'ufficio operi l'accertamento, pertanto il reddito del contribuente non può essere determinato in maniera automatica a prescindere da quella che è la reale capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.
Concludevano chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese, con distrazione.
Il procedimento è stato iscritto con il numero di RG 5846/2022.
2. Con atto depositato il 16 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Legale - si costituiva in giudizio per il tramite di un proprio dipendente instando per la declaratoria di inammissibilità della riassunzione relativa all'accertamento emesso nei confronti di Ricorrente_3 osservando che era ancora pendente in Commissione Tributaria Regionale l'appello da lui proposto avverso la sentenza della CTP. Quanto alle doglianze sollevate con riferimento all'atto presupposto (avviso di accertamento RCB020101096/2008) ed alle modalità di rideterminazione dei ricavi societari (studi di settore), l'Ufficio si riportava alle controdeduzioni difensive formulate sul punto dalla DPI di Roma che aveva emesso l'avviso di accertamento nei confronti della società.
3. Con successivo atto depositato il 19 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate - DP 1 si costituiva in giudizio per il tramite di un proprio dipendente chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione della società e del socio Ricorrente_2.
Osservava l'Ufficio che: gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi in ossequio alla normativa vigente in materia ratione temporis come interpretata dalla Corte di Cassazione, nelle note sentenze delle SS.UU n. 26635, n. 26636,
n. 26637 e n. 26638 del 2009;
gli studi di settore rappresentavano, invero, la predisposizione di indici rilevatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, evidenziata dallo scostamento delle dichiarazioni dei contribuenti rispetto a quello che l'elaborazione statistica stabilisce essere il livello "normale" sulla specifica attività svolta dal dichiarante;
la presenza dello scostamento legittimava l'avvio di una procedura finalizzata all'accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato. Da ciò deriva che è il contraddittorio - previsto espressamente dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, come modificato dalla L. n. 301 del 2004, art. 1, comma 409, lett. b), e comunque già affermato come indefettibile, a prescindere dalla espressa previsione, dalla giurisprudenza, in ossequio al principio del giusto procedimento amministrativo
(v. Cass. n. 17229 del 2006), e dalla prassi amministrativa - l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore;
la Cassazione ha sottolineato che è onere del contribuente fornire in contraddittorio, i propri chiarimenti e gli elementi giustificativi del rilevato scostamento o dell'inapplicabilità nella specie dello standard;
nel caso di specie, lo studio di settore applicato era idoneo a rappresentare la specifica realtà aziendale: tale studio di settore, infatti, era stato elaborato tenendo conto sia della specifica attività esercitata che della circostanza che si trattasse di un agente “plurimandatario” in relazione a quattro diverse società. Tali dati, peraltro, erano stati dichiarati dalla stessa società in sede di compilazione dello studio di settore;
come risulta dal verbale di contraddittorio (prot. 2008/104502 del 30.09.2008) la società, per mezzo del sig. Ricorrente_2 – in qualità di legale rappresentante della stessa – si limitava a contestare genericamente le risultanze dello studio;
neppure in fase contenziosa i ricorrenti hanno fornito la prova dell'inidoneità dello studio di settore – e degli accertamenti che ne sono derivati – a rappresentare l'effettiva consistenza dei ricavi realizzati limitandosi ad argomentazioni del tutto generiche e insufficienti a contraddire le risultanze dello studio di settore;
i “dati e le percentuali di vendita” che la società avrebbe fornito sono in realtà delle “af-fermazioni”, peraltro, incomplete e parziali considerato che sono stati allegati due contratti (uno di agenzia, l'altro di mandato) a fronte delle quattro aziende che la società dichiarava di rappresentare.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4.Con istanza del 3 aprile 2023 i ricorrenti chiedevano il rinvio del processo onde consentire agli istanti di aderire alla definizione delle liti pendenti di cui al d.l. n. 34 del 2023.
5.All'udienza camerale del 14 aprile 2023 il processo veniva rinviato a nuovo ruolo in accoglimento dell'istanza di rinvio.
6.Con atto depositato il 14 novembre 2024, Ricorrente_3, sulla premessa che con sentenza del 10 settembre 2024 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha dichiarato la nullità del giudizio n. RGA
3939/2013, ha riassunto il ricorso dinanzi a questa Corte deducendo le medesime questioni oggetto del ricorso in riassunzione del 18 gennaio 2022, chiedendo altresì di poter chiamare in causa l'Agenzia delle
Entrate - DP2. Il procedimento assumeva il numero di RG 10007/2025 ed assegnato ad altra Sezione di questa Corte.
7. Intanto, il processo n. 5846/2022 veniva rimesso in ruolo e fissato all'udienza del 17 gennaio 2025 all'esito della quale veniva rinviato al 20 giugno 2025 in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del
10/09/2024 della CGT di II Grado del Lazio.
8.All'udienza del 20 giugno 2025 gli atti venivano rimessi al Presidente della Corte di Giustizia per le determinazioni di competenza in ordine alla riunione dei due processi e alla indicazione della sezione competente a trattarli.
9.All'udienza del 19 settembre 2025, dato atto della assegnazione del ricorso n. 10007/2025 a questa
Sezione, ne veniva disposta la riunione a quello n. 5846/2022 e il processo rinviato alla data odierna per la discussione.
All'odierna udienza la causa veniva trattata in camera di consiglio, trattenuta a decisione e definita come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I ricorsi sono infondati.
2.Gli accertamenti impugnati derivano tutti, direttamente (nei confronti della società) e indirettamente (nei confronti dei soci), dall'applicazione all'attività di impresa dello studio di settore. L'unico tema proposto dai ricorrenti riguarda, dunque, l'applicazione degli studi di settore quali strumenti presuntivi di accertamento del reddito.
2.1. Al riguardo non si può prescindere dall'autorevole (ed insuperato) insegnamento della Corte di cassazione che, con sentenza Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009, ha stabilito i seguenti principi di diritto:
(i) “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non
è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli
"standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli
"standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito” (Rv. 610691 - 01, che ha precisato, in motivazione, che “l'onere della prova, cui nemmeno l'Ufficio è sottratto in ragione della peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito: a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento; b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce”. Quanto al contraddittorio, ha spiegato la Corte che esso costituisce “l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore.
8.4. Altrimenti lo studio di settore si trasformerebbe da mezzo di accertamento in mezzo di determinazione del reddito, con una illegittima compressione dei diritti emergenti dagli artt. 3, 24 e 53 Cost.: se appare ammissibile la predisposizione di mezzi di contrasto all'evasione fiscale che rendano più agile e, quindi, più efficace l'azione dell'Ufficio, come indubbiamente sono i sistemi di accertamento per standard
(parametri e studi di settore), il limite della utilizzabilità degli stessi sta, da un lato, nella impossibilità di far conseguire, alla eventuale incongruenza tra standard e ricavi dichiarati, un automatismo dell'accertamento, che eluderebbe lo scopo precipuo dell'attività accertativa che è quello di giungere alla determinazione del reddito effettivo del contribuente in coerenza con il principio di cui all'art. 53 Cost.; dall'altro, nel riconoscimento della partecipazione del contribuente alla fase di formazione dell'atto di accertamento mediante un contraddittorio preventivo, che consente di adeguare il risultato dello standard alla concreta realtà economica del destinatario dell'accertamento, concedendo a quest'ultimo, nella eventuale fase processuale, la più ampia facoltà di prova (anche per presunzioni), che sarà, unitamente agli elementi forniti dall'Ufficio, liberamente valutata dal giudice adito”. Nello stesso senso della massima, più recentemente, Sez. 5, n. 9484 del 12/04/2017, Rv. 643770 - 01);
(ii) “la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una "grave incongruenza", espressamente prevista dall'art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall'art. 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento” (Rv. 610692 - 01; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 20414 del 26/09/2014,
Rv. 632679 - 01; a partire dal 1° gennaio 2007, tuttavia, in conseguenza della modifica introdotta dall'art. 1, comma 23, lett. b, legge n. 296 del 2006, il requisito della grave incongruenza non è più necessario, essendo sufficiente che l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi;
in questo senso, Sez. 5, n. 26481 del 17/12/2014, Rv. 633651 -
01; Sez. 5, n. 22421 del 04/11/2016, Rv. 641516 - 01);
(iii) “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello "standard", né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata” (Rv. 610694 - 01; cfr. altresì Sez. 5, n. 8643del 06/04/2007, Rv.
598094 - 01, che ne trae l'ulteriore, coerente, conseguenza della non necessità degli accessi, ispezioni e verifiche di cui all'art. 33, d.P.R. n. 600 del 1973 se non assolutamente necessari);
(iv) “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile” (Rv. 610693 - 01).
3.Nel caso di specie, l'avviso di accertamento nei confronti della società si fonda sulla applicazione tout court dello studio di settore relativo all'attività dalla stessa svolta;
così motiva l'avviso: «Esaminati gli elementi indicati nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2004 presentata dalla società in oggetto per l'anno di imposta 2003 e nell'allegato modello per la comunicazione dei dati strutturali e contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Considerato che
detto esame ha evidenziato ricavi dichiarati per il periodo d'imposta 2003 inferiori a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore, di cui all'art. 62- bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed un utilizzo "non coerente" dei fattori produttivi;
Tenuto conto che sulla base dell'elaborazione dello studio di settore afferente l'attività svolta, approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 30 marzo 1999, risulta attribuibile a codesta società per l'anno d'imposta 2003 un ricavo puntuale di riferimento pari ad Euro 153.933,00; Constatato che la citata attività è in regime di contabilità semplificata con un ammontare di ricavi dichiarato nel modello UNICO 2004 pari ad Euro 88.580,00, inferiore rispetto a quello puntuale di riferimento sopra indicato;
Tenuto conto che la S.V. nel processo verbale di contraddittorio avvenuto presso questo Ufficio in data 30/09/2008 (a seguito dell'invito n.RCBI10100567/2008 notificato in data 21/07/2008) ha manifestato la propria indisponibilità ad una adesione ai sensi del D.Lgs.19 giugno 1997 n. 218; si procede ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla rideterminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul maggior imponibile pari ad euro 65.353,00 e ai sensi dell'art. 54 DPR 633 26 ottobre 1972 al recupero dell'imposta sul valore aggiunto sul maggior corrispettivo imponibile pari ad euro 65.353,00».
3.1. La pretesa fiscale si fonda sullo scostamento tra le provvigioni percentualmente dichiarate dalla società come applicate (1.58%) e quelle applicabili in base allo studio di settore alle attività di agente plurimandatario
(2.57%).
3.2.La società non contesta l'applicazione dello studio alla propria attività di impresa, né la sua inapplicabilità al caso concreto. Sotto altro profilo, la sua mancata partecipazione proficua al contraddittorio preventivo, ha esonerato l'Ufficio dal dovere di confrontarsi con le ragioni difensive (mai) esposte in quella sede. Ciò non toglie che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la società (e i contribuenti) non possano esporre le proprie (comuni) ragioni in questa sede giurisdizionale.
3.3.Ora, i contratti prodotti a sostegno della coerenza del ricavo dichiarato con quello effettivo, depongono, in realtà, a favore della tesi erariale. Ed invero, la società ha prodotto due soli contratti, uno, di agenzia, stipulato con Società_4 RL il 7 marzo 2002 per la distribuzione di prodotti Società_2, l'altro, di mandato, stipulato l'11 novembre 2002 con la Società_3 Spa per la vendita di prodotti a marchio Società_3. Entrambi sono privi di data certa. Peraltro, il contratto Società_3 prodotto da Ricorrente_1 risulta sottoscritto, come detto, l'11/11/2002, quello invece prodotto da Ricorrente_3 a sostegno del proprio ricorso risulta sottoscritto il 1° gennaio 2003. Si aggiunga che secondo quanto sostenuto dall'Ufficio (e mai contestato dai contribuenti) i contratti sono quattro e non due, avendo la Ricorrente_1 dichiarato di rappresentare quattro aziende.
3.4.Dunque, i rilievi difensivi si fondano su dati parziali e incerti. In ogni caso, le percentuali indicate nei contratti sono assolutamente in linea con quelle ritenute dall'Ufficio (il 10% sull'importo netto delle vendite andate a buon fine dei prodotti Società_3; una media superiore al 2,5% netto sui prodotti Società_2: in particolare, 2,5% per ogni pacchetto telefono+carta prepagata Società_2; 2,5 % per ogni telefono a marchio Società_2; 5% per ogni carta prepagata;
0,5% per ogni ricarica Tipologia_1).
3.5.In conclusione: 1) l'Ufficio ha fatto corretto uso dello studio di settore per accertare il maggior reddito dell'impresa; 2) in sede di contraddittorio endoprocedimentale i ricorrenti non hanno introdotto elementi specifici tali da imporre un particolare onere motivazionale a carico dell'Ufficio; 3) anche in questa sede giurisdizionale non sono stati allegati elementi tali da escludere l'applicazione dello studio di settore e da superare la presunzione del conseguimento dei ricavi in misura superiore a quella dichiarata dalla società.
3.6.Ne consegue che i ricorsi devono essere rigettati.
3.7.Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
rigetta i ricorsi;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dell'Agenzia delle Entrate che, tenuto conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2.sexies, d.lgs. n. 546/1992 liquida, per compensi, in euro 7.500,00, oltre spese generali al 15%.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 5846/2022
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Ricorrente_3 E Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RCB020101096 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RCB020101096 IRAP 2003
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RCB010102289 IRPEF-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torre Spaccata 110 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RCG010802100 IRPEF-ALTRO 2003
- sul ricorso n. 10007/2025 spedito il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RGC010802100/2008 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate il 18 gennaio 2022, la Ricorrente_1 Snc di Ricorrente_3 e Ricorrente_2
nonché i soci Ricorrente_3 e Ricorrente_2, tutti rappresentati e difesi dal dott. Difensore_1 e dell'Avv. Nominativo_2, riassumevano i ricorsi proposti avverso l'avviso di accertamento n. RCB020101096 emesso nei confronti della società, in materia di Iva e Irap per l'anno d'imposta 2003, nonché avverso l'avviso di accertamento n. RCB010102289, emesso nei confronti del Ricorrente_2 in materia di Irpef, Add.le Regionale, Add.le Comunale per l'anno d'imposta 2003, e l'avviso di accertamento n. RCG010802100/2008 emesso nei confronti del Ricorrente_3 in materia di Irpef, Add.le Regionale, Add.le Comunale per l'anno d'imposta 2003.
Premettevano in fatto che:
1.1. con avviso di accertamento notificato il 12/11/2008 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1, applicando le risultanze automatizzate dello studio di settore relativo all'attività svolta e dichiarata dalla società Ricorrente_1 Snc di Ricorrente_3 e Ricorrente_2 (codice attività n. 51182), riscontrava maggiori ricavi non dichiarati pari ad € 65.353,00,00 (ricavo di riferimento pari ad € 153.933,00, a fronte di ricavi dichiarati pari ad
€ 88.580,00) e procedeva quindi al recupero di una somma complessiva pari ad Euro 22.747,63, comprensiva di interessi ed oneri di notifica;
1.2. con avviso notificato il 24/10/2008 l'Ufficio di Roma 1, constatando la compartecipazione nella misura del 50% del Ricorrente_2 nella società sopra indicata, riscontrava un maggior reddito da partecipazione per € 32.677,00 (reddito da partecipazione dichiarato € 17.672,00 e reddito da partecipazione accertato
€ 50.349,00) e procedeva al recupero della somma complessiva di € 16.414,40 a titolo di Irpef, Addizionale
Regionale ed Addizionale Comunale, comprensiva di interessi, sanzioni ed altri oneri;
1.3. con avviso di accertamento notificato il 12/11/2008 l'Ufficio di Roma 5, constatando la compartecipazione del Ricorrente_3 nella misura del 50% nella società sopra indicata, riscontrava un maggior reddito da partecipazione per € 32.676,00 (reddito da partecipazione dichiarato € 17.673,00 e reddito da partecipazione accertato € 50.349,00) e procedeva quindi al recupero di una somma complessiva pari ad € 18.471,81;
1.4. avverso i suddetti avvisi di accertamento, gli odierni ricorrenti avevano proposto tre distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma: il ricorso avente RG n. 29578/08 proposto dalla società Ricorrente_1 Snc avverso l'avviso di accertamento n. RCB020101096, il ricorso avente RG n. 29575/08 proposto dal
Ricorrente_2, avverso l'avviso di accertamento n. RCB01012289, nonché il ricorso avente RG n. 29573/08, proposto dal sig. Ricorrente_3 avverso l'avviso di accertamento n. RCG010802100/2008;
1.5. la Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i procedimenti promossi dalla società e dal socio Ricorrente_2, aveva pronunciato la sentenza n. 246/36/11, depositata in segreteria in data 11/07/2011, con cui rigettava i ricorsi e compensava le spese;
1.6. il ricorso proposto da Ricorrente_3 veniva invece separatamente definito con sentenza della CTP di Roma n. 2/35/13 che lo rigettava;
1.7.avverso le predette sentenze gli odierni ricorrenti avevano presentato appositi ricorsi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio chiedendone la riforma;
in particolare, il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Snc e da Ricorrente_2 veniva iscritto al n RGA n. 3424/12; il ricorso proposto da Ricorrente_3 veniva iscritto al RGA n. 3929/13;
1.8.con sentenza n. 622/14/12 la CTR respingeva il ricorso promosso dalla società e dal Ricorrente_2, mentre il ricorso proposto dal Ricorrente_3 non veniva definito;
1.9. Ricorrente_1 Snc e Ricorrente_2 proponevano ricorso alla Corte di Cassazione che, con ordinanza Sez. 5, n. 453/2022, pubblicata in data 11/02/2022, rilevando la violazione del litisconsorzio necessario, dichiarava la nullità dell'intero giudizio, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado ex art. 383, co. 3, c.p.c. ai fini del rinnovo del giudizio di merito a contraddittorio integro e per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità;
1.10. in virtù del sopra richiamato provvedimento veniva proposta istanza di estinzione del ricorso ancora pendente in Commissione Tributaria Regionale avente RGA n. 3929/13, promosso dal sig. Ricorrente_3;
1.11.con ordinanza del 18/11/2014 la Commissione Tributaria Regionale – Sez. 4 sospendeva il suddetto giudizio con rinvio a nuovo ruolo.
Tanto premesso, deducevano in fatto che:
1.12. l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società si fonda interamente ed esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti attraverso l'utilizzo dei calcoli determinati per mezzo degli studi di settore, senza alcun riscontro contabile e/o documentale a sostegno del provvedimento impugnato, né alcuna considerazione sulla tipologia dell'attività esercitata dalla società ricorrente;
1.13.la società esercitava in via esclusiva l'attività di agenzia plurimandataria nella vendita di prodotti ed accessori per la telefonia mobile (soprattutto schede e ricariche telefoniche) ed accessori elettronici in forza di appositi contratti stipulati con i soggetti preponenti (codice attività 51182);
1.14. è assolutamente indubbio il carattere di preminenza del contratto di agenzia sottoscritto con Società_4 RL, quale agente della Società_2 Spa, rispetto al contratto di agenzia sottoscritto con la società Società_3 RL (con competenza territoriale prevista per la sola Regione Umbria ed in assenza di esclusività nell'esercizio dell'incarico), come desumibile dal partitario clienti relativo all'anno d'imposta 2003, in cui si evidenziano le poche fatture emesse nei confronti della Società_3 SP (per un importo complessivo pari ad Euro 5.459,02 su ricavi complessivamente dichiarati pari ad Euro 88.580,00) a fronte delle altre emesse nei confronti della Società_4 RL;
1.15.i compensi riconosciuti alla società ricorrente avevano la natura di provvigioni determinate in misura percentuale sugli affari conclusi, eseguiti ed andati a buon fine;
1.16.in virtù del contratto di agenzia stipulato con la Società_4 RL, quale agente della Società_2 Spa, in favore della società ricorrente venivano riconosciute le seguenti provvigioni: a) 2,5% dell'importo netto fatturato per ogni pacchetto telefonico e carta prepagata Società_2; b) 2,5% dell'importo netto fatturato per la vendita di telefoni a marchio Società_2; c) 0,50% dell'importo netto fatturato per ogni ricarica prepagata Tipologia_1, d) 5% dell'importo netto fatturato per ogni carta prepagata venduta;
1.17. in virtù del contratto di agenzia sottoscritto con la società Società_3 RL in favore della società ricorrente venivano riconosciute le seguenti provvigioni: 8% calcolato sulle vendite effettuate direttamente ed andate a buon fine, al netto dell'Iva e degli sconti liquidati e/o da liquidare alla clientela, comprensiva anche dello 0,5% quale provvigione per l'attività di incasso e dello 0,5% per patto di non concorrenza;
1.18. l'intero volume delle vendite eseguite dalla società ricorrente nell'anno di imposta 2003 era composto per circa il 70-75% dalla vendita di ricariche prepagate Tipologia_1, la cui provvigione, come già detto, era pari allo 0,50% dell'importo netto fatturato per ogni ricarica prepagata venduta (Ricariche prepagate per importi da Euro 5,00; Euro 10,00; Euro 15,00; Euro 20,00; Euro 25,00; Euro 50,00), ed il residuo 25-30% ripartito sugli altri prodotti, con una media percentuale sulle vendite effettuate, applicata a tutte le tipologie di prodotti venduti, pari al 1,58%;
1.19.sicché, nell'esercizio dell'attività di agenzia, la ricorrente ha prodotto un volume di vendite complessive pari ad Euro 5.589.008,00 in virtù delle quali ha dichiarato provvigioni pari ad Euro 88.580,00, corrispondente alla percentuale media del 1,58%;
1.20.di converso, l'amministrazione finanziaria, nell'applicazione dello studio di settore ha calcolato un ricavo puntuale di Euro 153.933,00 sul volume di vendite complessive sopra indicato, applicando quindi una percentuale media per il calcolo delle provvigioni pari al 2,57%, ossia una percentuale nettamente superiore alla media percentuale del 1,58% realmente riconosciuta alla società ricorrente sulla vendita di tutti i prodotti complessivamente considerati.
Deducevano in diritto:
1.21.l'erroneo utilizzo degli studi di settore che da soli, non assurgono al rango di prova, trattandosi di presunzioni semplici;
1.22.gli studi di settore possono considerarsi solo quali atti amministrativi generali ed in quanto tali non sono sufficienti affinché l'ufficio operi l'accertamento, pertanto il reddito del contribuente non può essere determinato in maniera automatica a prescindere da quella che è la reale capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.
Concludevano chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese, con distrazione.
Il procedimento è stato iscritto con il numero di RG 5846/2022.
2. Con atto depositato il 16 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Legale - si costituiva in giudizio per il tramite di un proprio dipendente instando per la declaratoria di inammissibilità della riassunzione relativa all'accertamento emesso nei confronti di Ricorrente_3 osservando che era ancora pendente in Commissione Tributaria Regionale l'appello da lui proposto avverso la sentenza della CTP. Quanto alle doglianze sollevate con riferimento all'atto presupposto (avviso di accertamento RCB020101096/2008) ed alle modalità di rideterminazione dei ricavi societari (studi di settore), l'Ufficio si riportava alle controdeduzioni difensive formulate sul punto dalla DPI di Roma che aveva emesso l'avviso di accertamento nei confronti della società.
3. Con successivo atto depositato il 19 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate - DP 1 si costituiva in giudizio per il tramite di un proprio dipendente chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione della società e del socio Ricorrente_2.
Osservava l'Ufficio che: gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi in ossequio alla normativa vigente in materia ratione temporis come interpretata dalla Corte di Cassazione, nelle note sentenze delle SS.UU n. 26635, n. 26636,
n. 26637 e n. 26638 del 2009;
gli studi di settore rappresentavano, invero, la predisposizione di indici rilevatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, evidenziata dallo scostamento delle dichiarazioni dei contribuenti rispetto a quello che l'elaborazione statistica stabilisce essere il livello "normale" sulla specifica attività svolta dal dichiarante;
la presenza dello scostamento legittimava l'avvio di una procedura finalizzata all'accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato. Da ciò deriva che è il contraddittorio - previsto espressamente dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, come modificato dalla L. n. 301 del 2004, art. 1, comma 409, lett. b), e comunque già affermato come indefettibile, a prescindere dalla espressa previsione, dalla giurisprudenza, in ossequio al principio del giusto procedimento amministrativo
(v. Cass. n. 17229 del 2006), e dalla prassi amministrativa - l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore;
la Cassazione ha sottolineato che è onere del contribuente fornire in contraddittorio, i propri chiarimenti e gli elementi giustificativi del rilevato scostamento o dell'inapplicabilità nella specie dello standard;
nel caso di specie, lo studio di settore applicato era idoneo a rappresentare la specifica realtà aziendale: tale studio di settore, infatti, era stato elaborato tenendo conto sia della specifica attività esercitata che della circostanza che si trattasse di un agente “plurimandatario” in relazione a quattro diverse società. Tali dati, peraltro, erano stati dichiarati dalla stessa società in sede di compilazione dello studio di settore;
come risulta dal verbale di contraddittorio (prot. 2008/104502 del 30.09.2008) la società, per mezzo del sig. Ricorrente_2 – in qualità di legale rappresentante della stessa – si limitava a contestare genericamente le risultanze dello studio;
neppure in fase contenziosa i ricorrenti hanno fornito la prova dell'inidoneità dello studio di settore – e degli accertamenti che ne sono derivati – a rappresentare l'effettiva consistenza dei ricavi realizzati limitandosi ad argomentazioni del tutto generiche e insufficienti a contraddire le risultanze dello studio di settore;
i “dati e le percentuali di vendita” che la società avrebbe fornito sono in realtà delle “af-fermazioni”, peraltro, incomplete e parziali considerato che sono stati allegati due contratti (uno di agenzia, l'altro di mandato) a fronte delle quattro aziende che la società dichiarava di rappresentare.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4.Con istanza del 3 aprile 2023 i ricorrenti chiedevano il rinvio del processo onde consentire agli istanti di aderire alla definizione delle liti pendenti di cui al d.l. n. 34 del 2023.
5.All'udienza camerale del 14 aprile 2023 il processo veniva rinviato a nuovo ruolo in accoglimento dell'istanza di rinvio.
6.Con atto depositato il 14 novembre 2024, Ricorrente_3, sulla premessa che con sentenza del 10 settembre 2024 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha dichiarato la nullità del giudizio n. RGA
3939/2013, ha riassunto il ricorso dinanzi a questa Corte deducendo le medesime questioni oggetto del ricorso in riassunzione del 18 gennaio 2022, chiedendo altresì di poter chiamare in causa l'Agenzia delle
Entrate - DP2. Il procedimento assumeva il numero di RG 10007/2025 ed assegnato ad altra Sezione di questa Corte.
7. Intanto, il processo n. 5846/2022 veniva rimesso in ruolo e fissato all'udienza del 17 gennaio 2025 all'esito della quale veniva rinviato al 20 giugno 2025 in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del
10/09/2024 della CGT di II Grado del Lazio.
8.All'udienza del 20 giugno 2025 gli atti venivano rimessi al Presidente della Corte di Giustizia per le determinazioni di competenza in ordine alla riunione dei due processi e alla indicazione della sezione competente a trattarli.
9.All'udienza del 19 settembre 2025, dato atto della assegnazione del ricorso n. 10007/2025 a questa
Sezione, ne veniva disposta la riunione a quello n. 5846/2022 e il processo rinviato alla data odierna per la discussione.
All'odierna udienza la causa veniva trattata in camera di consiglio, trattenuta a decisione e definita come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I ricorsi sono infondati.
2.Gli accertamenti impugnati derivano tutti, direttamente (nei confronti della società) e indirettamente (nei confronti dei soci), dall'applicazione all'attività di impresa dello studio di settore. L'unico tema proposto dai ricorrenti riguarda, dunque, l'applicazione degli studi di settore quali strumenti presuntivi di accertamento del reddito.
2.1. Al riguardo non si può prescindere dall'autorevole (ed insuperato) insegnamento della Corte di cassazione che, con sentenza Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009, ha stabilito i seguenti principi di diritto:
(i) “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non
è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli
"standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli
"standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito” (Rv. 610691 - 01, che ha precisato, in motivazione, che “l'onere della prova, cui nemmeno l'Ufficio è sottratto in ragione della peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito: a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento; b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce”. Quanto al contraddittorio, ha spiegato la Corte che esso costituisce “l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore.
8.4. Altrimenti lo studio di settore si trasformerebbe da mezzo di accertamento in mezzo di determinazione del reddito, con una illegittima compressione dei diritti emergenti dagli artt. 3, 24 e 53 Cost.: se appare ammissibile la predisposizione di mezzi di contrasto all'evasione fiscale che rendano più agile e, quindi, più efficace l'azione dell'Ufficio, come indubbiamente sono i sistemi di accertamento per standard
(parametri e studi di settore), il limite della utilizzabilità degli stessi sta, da un lato, nella impossibilità di far conseguire, alla eventuale incongruenza tra standard e ricavi dichiarati, un automatismo dell'accertamento, che eluderebbe lo scopo precipuo dell'attività accertativa che è quello di giungere alla determinazione del reddito effettivo del contribuente in coerenza con il principio di cui all'art. 53 Cost.; dall'altro, nel riconoscimento della partecipazione del contribuente alla fase di formazione dell'atto di accertamento mediante un contraddittorio preventivo, che consente di adeguare il risultato dello standard alla concreta realtà economica del destinatario dell'accertamento, concedendo a quest'ultimo, nella eventuale fase processuale, la più ampia facoltà di prova (anche per presunzioni), che sarà, unitamente agli elementi forniti dall'Ufficio, liberamente valutata dal giudice adito”. Nello stesso senso della massima, più recentemente, Sez. 5, n. 9484 del 12/04/2017, Rv. 643770 - 01);
(ii) “la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una "grave incongruenza", espressamente prevista dall'art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall'art. 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento” (Rv. 610692 - 01; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 20414 del 26/09/2014,
Rv. 632679 - 01; a partire dal 1° gennaio 2007, tuttavia, in conseguenza della modifica introdotta dall'art. 1, comma 23, lett. b, legge n. 296 del 2006, il requisito della grave incongruenza non è più necessario, essendo sufficiente che l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi;
in questo senso, Sez. 5, n. 26481 del 17/12/2014, Rv. 633651 -
01; Sez. 5, n. 22421 del 04/11/2016, Rv. 641516 - 01);
(iii) “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello "standard", né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata” (Rv. 610694 - 01; cfr. altresì Sez. 5, n. 8643del 06/04/2007, Rv.
598094 - 01, che ne trae l'ulteriore, coerente, conseguenza della non necessità degli accessi, ispezioni e verifiche di cui all'art. 33, d.P.R. n. 600 del 1973 se non assolutamente necessari);
(iv) “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile” (Rv. 610693 - 01).
3.Nel caso di specie, l'avviso di accertamento nei confronti della società si fonda sulla applicazione tout court dello studio di settore relativo all'attività dalla stessa svolta;
così motiva l'avviso: «Esaminati gli elementi indicati nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2004 presentata dalla società in oggetto per l'anno di imposta 2003 e nell'allegato modello per la comunicazione dei dati strutturali e contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Considerato che
detto esame ha evidenziato ricavi dichiarati per il periodo d'imposta 2003 inferiori a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore, di cui all'art. 62- bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed un utilizzo "non coerente" dei fattori produttivi;
Tenuto conto che sulla base dell'elaborazione dello studio di settore afferente l'attività svolta, approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 30 marzo 1999, risulta attribuibile a codesta società per l'anno d'imposta 2003 un ricavo puntuale di riferimento pari ad Euro 153.933,00; Constatato che la citata attività è in regime di contabilità semplificata con un ammontare di ricavi dichiarato nel modello UNICO 2004 pari ad Euro 88.580,00, inferiore rispetto a quello puntuale di riferimento sopra indicato;
Tenuto conto che la S.V. nel processo verbale di contraddittorio avvenuto presso questo Ufficio in data 30/09/2008 (a seguito dell'invito n.RCBI10100567/2008 notificato in data 21/07/2008) ha manifestato la propria indisponibilità ad una adesione ai sensi del D.Lgs.19 giugno 1997 n. 218; si procede ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla rideterminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul maggior imponibile pari ad euro 65.353,00 e ai sensi dell'art. 54 DPR 633 26 ottobre 1972 al recupero dell'imposta sul valore aggiunto sul maggior corrispettivo imponibile pari ad euro 65.353,00».
3.1. La pretesa fiscale si fonda sullo scostamento tra le provvigioni percentualmente dichiarate dalla società come applicate (1.58%) e quelle applicabili in base allo studio di settore alle attività di agente plurimandatario
(2.57%).
3.2.La società non contesta l'applicazione dello studio alla propria attività di impresa, né la sua inapplicabilità al caso concreto. Sotto altro profilo, la sua mancata partecipazione proficua al contraddittorio preventivo, ha esonerato l'Ufficio dal dovere di confrontarsi con le ragioni difensive (mai) esposte in quella sede. Ciò non toglie che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la società (e i contribuenti) non possano esporre le proprie (comuni) ragioni in questa sede giurisdizionale.
3.3.Ora, i contratti prodotti a sostegno della coerenza del ricavo dichiarato con quello effettivo, depongono, in realtà, a favore della tesi erariale. Ed invero, la società ha prodotto due soli contratti, uno, di agenzia, stipulato con Società_4 RL il 7 marzo 2002 per la distribuzione di prodotti Società_2, l'altro, di mandato, stipulato l'11 novembre 2002 con la Società_3 Spa per la vendita di prodotti a marchio Società_3. Entrambi sono privi di data certa. Peraltro, il contratto Società_3 prodotto da Ricorrente_1 risulta sottoscritto, come detto, l'11/11/2002, quello invece prodotto da Ricorrente_3 a sostegno del proprio ricorso risulta sottoscritto il 1° gennaio 2003. Si aggiunga che secondo quanto sostenuto dall'Ufficio (e mai contestato dai contribuenti) i contratti sono quattro e non due, avendo la Ricorrente_1 dichiarato di rappresentare quattro aziende.
3.4.Dunque, i rilievi difensivi si fondano su dati parziali e incerti. In ogni caso, le percentuali indicate nei contratti sono assolutamente in linea con quelle ritenute dall'Ufficio (il 10% sull'importo netto delle vendite andate a buon fine dei prodotti Società_3; una media superiore al 2,5% netto sui prodotti Società_2: in particolare, 2,5% per ogni pacchetto telefono+carta prepagata Società_2; 2,5 % per ogni telefono a marchio Società_2; 5% per ogni carta prepagata;
0,5% per ogni ricarica Tipologia_1).
3.5.In conclusione: 1) l'Ufficio ha fatto corretto uso dello studio di settore per accertare il maggior reddito dell'impresa; 2) in sede di contraddittorio endoprocedimentale i ricorrenti non hanno introdotto elementi specifici tali da imporre un particolare onere motivazionale a carico dell'Ufficio; 3) anche in questa sede giurisdizionale non sono stati allegati elementi tali da escludere l'applicazione dello studio di settore e da superare la presunzione del conseguimento dei ricavi in misura superiore a quella dichiarata dalla società.
3.6.Ne consegue che i ricorsi devono essere rigettati.
3.7.Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
rigetta i ricorsi;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dell'Agenzia delle Entrate che, tenuto conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2.sexies, d.lgs. n. 546/1992 liquida, per compensi, in euro 7.500,00, oltre spese generali al 15%.