Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari. Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIDERCROM SRL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO SILVESTRI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO T.L.M. TORNITURA LAVORAZIONE MECCANICA SRL, in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VILLA EMILIANI 24, presso l'avvocato ENRICO DE ROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CARROLI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 382/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 31/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato CARROLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29.01.1995 la curatela del fallimento della Soc. r.l. T.L.M. (Tornitura Lavorazione Meccanica) convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Bologna, la RC s.r.l. richiedendo che fosse dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 67 comma 1^ n. 2 l.f., l'atto estintivo di debito posto in essere dalla società poi fallita, per la somma di lire 45.354.979, poi precisata in lire 43.354.979.
Dedusse la curatela che la convenuta RC aveva proceduto, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., a pignoramento presso il terzo S.p.a. Fiat OM Carrelli Elevatori del credito che nei confronti di quest'ultima vantava la Soc. TLM;
che nell'ottobre del 1992 le parti avevano concordato che la RC abbandonasse il procedimento esecutivo a fronte dell'impegno della Soc. TLM di disporre che il terzo pignorato provvedesse al pagamento del debito pari a lire 43.354.979; che in data 11.11.1992 la Fiat Om aveva provveduto al pagamento tacitando la creditrice RC.
La stessa curatela sostenne che la descritta operazione estintiva del debito della fallita fosse da ricondurre alla previsione dell'art. 67 comma 1^ n. 2 e ne richiese la revoca come pagamento di debito caduto eseguito con mezzo non normale.
In contraddittorio della convenuta, che contrastò la domanda eccependo la legittimità dell'adempimento in quanto effettuato tramite un terzo mandatario ai sensi dell'art. 1180 c.c., il tribunale accolse la domanda (sentenza del 27.5.1998). La Corte territoriale, con sentenza emessa il 31.03.2000, rigettò il gravame della Soc. RC, confermando la dichiarazione di inefficacia del pagamento in questione.
Considerò la Corte, con tali ragioni giudicando infondato il primo motivo di gravame, che nel caso di specie, la anormalità del pagamento, e quindi la revocabilità dell'atto solutorio, derivava da ciò che l'estinzione del debito del delegante (la fallita Soc. TLM) verso il delegatario (la Soc. RC), eseguita dal delegato (la Soc. Fiat OM) si configurava come l'effetto di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello originario sulla base del quale il pagamento era dovuto - esclusa l'applicabilità dei principi in tema di adempimento ad opera del terzo (art. 1180 c.c.) per difetto della spontaneità dell'adempimento stesso,
ritenibile sulla base della missiva datata 5.11.1992 con la quale la Fiat OM aveva comunicato alla Soc. T.L.M. che avrebbe dato corso alla delegazione di pagamento.
L'infondatezza dell'altro, secondo, motivo di gravame, con il quale l'appellante Soc. RC aveva dedotto la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., 1326 e 2697 c.c., fu ritenuta dalla Corte sulla base delle seguenti considerazioni: a) la proposta, avanzata dalla stessa RC con la missiva 19.10.1992, di rinuncia al procedimento esecutivo qualora la sua debitrice Soc. TLM avesse ordinato alla Fiat OM di far luogo al pagamento della somma di lire 43.354.979 in favore di essa RC, era stata accettata dalla debitrice TLM la quale aveva conseguentemente autorizzato la Fiat OM a dar corso al pagamento;
la stessa Fiat OM, con la sua missiva del 05.11.1992, aveva comunicato di voler dar corso al pagamento in favore della RC, solo richiedendo che "nel frattempo non pervenissero altri di pignoramento o di sequestro" - da ciò traendosi la prova che la Fiat OM, eseguendo il pagamento delegato, intendeva proprio estinguere quel debito per il quale era stato ad essa notificato l'atto di pignoramento presso terzi;
b) l'ulteriore deduzione dell'appellante "che mancava la prova documentale dell'accettazione, da parte della TLM, della proposta formulata da essa RC" era smentita dalla stessa documentazione in atti, dalla quale si deduceva il contrario;
c) quanto alla supposta - dedotta pure dall'appellante - mancanza di prova dell'esatto adempimento, da parte della debitrice, di tutte le obbligazioni previste nella proposta di essa RC, inviata alla TLM con la missiva del 19.10.1992, la questione difettava di ogni rilevanza, con riferimento all'oggetto del giudizio, per il quale assumeva rilievo il solo fatto che, attraverso il rapporto posto in essere, le parti avevano voluto raggiungere, e infetti realizzato, l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria della T.L.M.. Avverso tale sentenza la Soc. RC a r.l. ha proposto ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso la curatela del fallimento S.r.l. TLM. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso denunciando:
1^ - la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. 1326 e 1967 c.c. nonché l'omessa, o insufficiente,
motivazione sul punto della ritenuta "anormalità" del pagamento per avere la Corte di merito "desunto l'atto solutorio come effetto di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello originario, sulla base della sola lettera di essa RC datata 19.10.1992 e in difetto di prova circa l'intervenuta accettazione da parte della TLM della proposta contenuta nella suddetta comunicazione".
2^ - la violazione e falsa applicazione ancora degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1326 e 1327 c.c. nonché la mancanza o l'insufficienza della motivazione per aveva la Corte "erroneamente ritenuto irrilevante la prova dell'esatto adempimento, da parte della società debitrice, di tutte le obbligazioni previste nella proposta di essa RC indirizzata alla TLM con la missiva del 19.10.1992".
3^ - la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 1180 e 1269 c.c. nonché dell'art. 67 comma 1^ n. 2 della l.f. per aver la Corte
di merito ritenuto come "anormale" il pagamento effettuato dalla debitrice a mezzo del delegato Soc. Fiat Om, essendo dovendo invece ritenersi sottratto alla revocatoria ex art. 67 l.f. il pagamento eseguito dal debitore a mezzo del delegato rappresenta un pagamento diretto fatto dal debitore medesimo al suo creditore. 4^ - la violazione ed erronea applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., 2697 c.c. e 67 l.f. nonché omessa motivazione per aver la
Corte suddetta ritenuto revocabile il pagamento benché mancasse la prova, non data dalla curatela attrice, che il pagamento era stato eseguito dalla società delegata con danaro della delegante. Tutti i suddetti motivi, unitariamente considerati, sono da ritenersi privi di fondamento.
Sulla base delle risultanze documentali acquisite al giudizio, la lettura e l'interpretazione delle quali non è censurabile in sede di legittimità, non ravvisandosi nella sentenza ora impugnata ne' l'inadeguatezza della motivazione ne' l'esistenza di errori logici o giuridici, i giudici di merito, segnatamente la Corte di Appello, hanno ricostruito la fattispecie nel senso che, essendo la Soc. TLM, poi fallita, debitrice della Soc. RC e al tempo stesso creditrice della Soc. Fiat OM, dopo il pignoramento ex art. 543 c.p.c. eseguito dalla RC del credito vantato dalla TLM nei confronti della Fiat OM, la società debitrice, accogliendo la proposta-sollecitazione della stessa RC (missiva 19.10.1992), aveva delegato la Fiat OM al pagamento della somma di lire 43.354.979 in favore della creditrice, delegazione che era stata eseguita dalla Fiat OM dopo la sua missiva del 05.11.1992 (v. a pag. 10 della motivazione: "la Fiat Om provvide...".).
L'aver detta Corte ritenuto che in tale fattispecie concreta - esclusa l'ipotesi di cui all'art. 1180 c.c. per l'evidente difetto di spontaneità del pagamento eseguito dal terzo - era stato posto in essere un diverso negozio giuridico nell'ambito del quale il pagamento in favore della creditrice Soc. RC era stato eseguito a mezzo di una delegazione di pagamento, dunque attraverso un mezzo non normale, donde la revocabilità del pagamento stesso ex art. 67 comma 1^ n. 2 l.f., è conclusione del tutto corretta sotto il profilo giuridico. La fattispecie, così come la ricorrente stessa l'ha dedotta nei suoi elementi fattuali, e nei termini in cui i giudici di merito l'hanno ricostruita nella sua configurazione negoziale, risponde alla figura della delegazione c.d. attiva la quale ricorre allorché il delegante è creditore del delegato e il conferimento dell'incarico delegatorio viene a configurarsi come un modo di utilizzazione indiretta del credito che il delegante ha verso il delegato;
il delegato, ossia, utilizza il proprio credito verso il delegato per liberarsi del suo debito verso il delegatario, così che la prestazione del delegato estinguerà sia l'obbligazione del delegante verso il delegatario (rapporto di valuta) sia l'obbligazione del delegato verso il delegante (rapporto di provvista. Trattasi di una figura giuridica, non prevista espressamente dalle norme del codice civile, e tuttavia assai comune nella pratica dei negozi come anche alla elaborazione giurisprudenziale: v., infatti, la pronuncia di questa Corte n. 1336 del 1962 nei termini seguenti: "per il principio dell'autonomia contrattuale, le parti possono porre in essere la delegazione attiva di credito, che non è disciplinata dal codice civile, la quale, al pari della delegazione passiva, richiede la iniziativa del delegante ed il concorso di tre dichiarazioni di volontà tra di loro interdipendenti, in quanto ciascuna è efficace se è efficace ciascuna delle altre".
Il carattere "non normale", nel senso voluto dall'art. 67 comma 1^ n. 2 l.f., del pagamento eseguito a mezzo della delegazione è costantemente affermata da questa Corte: v. le sentenze n. 6149 del 1994; n. 2402 del 1976 ("al fine dell'esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 primo comma n. 2 l.f., mezzi normali di pagamento, diversi dal danaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del danaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari. Pertanto, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile");
n. 4745 del 1980 ("ai fini della revocatoria fallimentare, tanto la cessione di credito quanto la delegazione di pagamento non integrano mezzi normali di estinzione del debito pecuniario scaduto ed esigibile"); n. 6358 del 1980.
Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 72,30 oltre euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 18 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003