Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 649
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Sentenza 17 gennaio 2003

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Al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari. Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 649
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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