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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 20444/2014
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti BELLINI Parte_1 P.IVA_1
ES e TT MA PI attrice/opponente contro
E Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. DI NUNNO CP_2 P.IVA_2
PA convenuta/opposta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 24/2/2025 e 16/7/2024, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. in data 19/11/2014 parte opponente ha dedotto quanto segue: i) le parti hanno stipulato un contratto di agenzia (doc. 7 fascicolo opposta) e un contratto di subagenzia (doc. 1 fascicolo opposta) con decorrenza dal
1/3/2013; ii) con distinte comunicazioni via p.e.c. del 4/4/2014 (doc. 10-11 fascicolo opponente) la preponente ha formalizzato il recesso da entrambi i contratti per giusta causa contestando all'agente (a) la contrazione del fatturato nella zona assegnata, (b)
l'indisponibilità dell'opposta a farsi supportare da personale della preponente, (c) la mancata trasmissione dell'elenco dei preventivi redatti e delle aziende contattate al fine di promuovere i prodotti della mandante;
iii) trattandosi di recesso per giusta causa non spettano all'agente né l'indennità di mancato preavviso, né l'indennità suppletiva di clientela oggetto di ingiunzione. In conclusione l'opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso con ogni conseguenza di legge.
Con comparsa di costituzione depositata del 23/1/2015 si costituiva parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) la comunicazione trasmessa dalla preponente il 4/4/2014 non specifica le motivazioni del recesso impedendo così all'agente di formulare eventuali contestazioni;
ii) in ogni caso, le doglianze poste a fondamento del recesso sono pretestuose e comunque non tali da configurare un grave inadempimento dell'agente secondo i canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; iii) stante la sussistenza dei presupposti per l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza, preso atto dell'intervenuto pagamento della somma ingiunta da parte dell'opponente, il giudice non si è pronunciato sulla richiesta ex art. 649 c.p.c. e ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita a mezzo CTU contabile a firma del dott. e Controparte_3
quindi assunta in decisione (ordinanza 21/3/2019).
Con ordinanza del 16/9/2019 la causa è stata rimessa in istruttoria per un'integrazione dell'elaborato peritale espletata la quale (deposito 20/2/2020), dopo una serie di rinvii dovuti ad avvicendamenti di giudici sul ruolo, è stata infine assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * pag. 2/6
1. Sui presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto
Parte opponente si duole, in primo luogo, del fatto che l'opposto decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso difettando la prova scritta del credito ex art. 634
c.p.c. e ciò in quanto l'opposta non ha prodotto nell'ambito del fascicolo monitorio il contratto di agenzia (doc. 7) che ha depositato solo unitamente all'atto di costituzione nella presente fase di merito.
Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che: “all'esito della fase monitoria, ben può la parte opposta produrre nel giudizio di merito a cognizione piena nuove prove, integranti quelle prodotte in sede monitoria. E' noto che il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale
e differito del contraddittorio, il quale si istaura soltanto nella fase dell'opposizione ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte” (cfr.
Cass. Civ. n. 14473/2019).
Alla luce di tali specificazioni la doglianza dell'opponente appare infondata.
2. Sulla specificità della comunicazione di recesso per giusta causa
L'opponente ha dedotto di avere comunicato il 4/4/2014 formale recesso per giusta causa dal contratto di agenzia e subagenzia, di talché non spetterebbero all'agente né
l'indennità di mancato preavviso, né l'indennità suppletiva di clientela (doc. 10-11).
L'opposta ha eccepito l'assenza di una contestazione immediata e specifica tale da inficiare il recesso per giusta causa esercitato dalla preponente.
pag. 3/6 Sul punto si richiama l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte sul punto, la quale ha affermato che: “il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data
l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del preponente […].
Occorre tuttavia chiarire il principio (cfr. Cass. n.7019/11) secondo cui se è vero che il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, a tal fine è sufficiente e necessario che di essi l'agente sia a conoscenza, anche «aliunde»” (cfr. Cass. Civ. n. 10028/2021).
Ebbene, l'opponente deduce sul punto che le contestazioni erano ben note all'agente come da doc. 4-5-6-13. Al riguardo, si osserva che i documenti 4 e 5 non contengono delle contestazioni, ma una proposta di affiancamento alla quale l'agente ha risposto rendendosi in parte disponibile ad assecondare la richiesta (“per quanto riguarda sia me che , le visite in affiancamento sul mercato finale le faremo quando ci sarà CP_2
l'esigenza, diverso è il discorso per le visite presso i grossisti dove possiamo pianificarle per meglio presentare il progetto dei contratti A3/A/2 per esempio. Per quanto riguarda gli affiancamenti con e penso che una volta ogni 15 CP_3 Per_1
gg sia sufficiente, eventualmente ti daremo il calendario delle date” – doc. 5). Anche il documento 6 nulla prova circa la conoscenza dell'addebito da parte dell'agente, trattandosi di un confronto sull'andamento della zona (“abbiamo visto anche noi i dati e ieri li abbiamo commentati, sicuramente il primo mese e mezzo non è un parametro sul quale fare considerazioni affidabili […]. È pur vero che la situazione generale del mercato non è delle migliori”). Quanto infine al documento 13 esso contiene in effetti una specifica enucleazione degli addebiti, ma è successivo alla data del recesso.
Ne consegue che la comunicazione di recesso è stata aspecifica, né può fondatamente argomentarsi che l'agente avesse avuto aliunde contezza delle ragioni del recesso da parte del preponente, sicché sono dovuti all'agente l'indennità di mancato preavviso pag. 4/6 ex art. 10 Accordi Economici Collettivi settore commercio del 16/2/2009 (doc. 5) e l'indennità suppletiva di clientela ex art. 12 dei medesimi accordi economici.
3. Sulla sussistenza di una riduzione del volume delle vendite nella zona gestita da parte opposta rispetto al risultato conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone
A fondamento del recesso per giusta causa vi è, in primo luogo, la contrazione del fatturato della parte opponente nella zona gestita dall'opposta raffrontato al risultato ottenuto da altri agenti in altre zone asseritamente omogenee.
Al riguardo l'opponente contesta gli esiti della CTU in data 9/5/2016 e del relativo supplemento del 20/2/2020. In entrambi gli elaborati il CTU ha concluso nel senso di non potere fornire una risposta esaustiva in quanto: “i documenti esaminati […] sono esclusivamente degli elaborati”; “il prospetto include provvigioni prodotte per il primo trimestre 2013 da altri agenti o dipendenti della stessa mentre il Pt_1
contratto di rappresentanza con la società inizia a Controparte_1
decorrere dal 01.03.2013 e non dal 01.01.2013”; “per i su esposti principi di non omogeneità [non posso] esprimere alcuna certezza dell'incremento o decremento conseguito da rispetto ad altri agenti dello stesso Controparte_1
preponente in altre zone” (cfr. CTU 9/5/2016 e supplemento 20/2/2020).
Parte opponente obietta che il decremento di fatturato risulta per tabulas dai doc. 15-
16a-16b-20-21-22 non esaminati dal perito d'Ufficio.
Ebbene, il doc. 15 è un mero prospetto di budget relativo all'anno 2014 “sensibile di variazione in base ai contratti A2/A3 che andremo a chiudere e alle opportunità di apertura che i grossisti ci daranno”. I documenti sub 16a (anno 2013) e 16b (anno
2014) non sono le fatture o i registri iva, bensì un elenco compilato dall'opponente e quindi privo di valore probatorio. Il documento n. 20 si riferisce al calcolo per la liquidazione delle provvigioni spettanti all'agente, mentre i doc. 21 e 22 sono note integrative ai bilanci al 31/12/2012 e al 31/12/2013 dai quali si desume una perdita di esercizio incrementale. Ne consegue che parte opponente, a ciò onerata, non è stata in grado di fornire la prova di un calo di fatturato derivante dal non corretto svolgimento pag. 5/6 dell'incarico conferito all'agente, né a ciò può supplire un accertamento peritale che avrebbe natura eminentemente esplorativa.
Anche sotto questo profilo l'opposizione appare quindi infondata.
4. Sul calcolo delle somme spettanti all'opposta
Sotto il profilo considerato ci si limita a prendere atto del fatto che l'opponente non ha avanzato “contestazioni circa l'ammontare delle provvigioni descritte in narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo e sul meccanismo di calcolo ivi indicati” (cfr. mem. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.).
Ne consegue che l'opposizione va definitivamente respinta.
5. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico di parte attrice-opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
7627/2014 (n. 17934/2014 R.G.);
condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 (di cui € 950,00 per la fase di studio;
€
780,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€
870,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice-opponente.
Si comunichi.
Brescia, lì 01/12/2025.
Il giudice
Andrea CH
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 20444/2014
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti BELLINI Parte_1 P.IVA_1
ES e TT MA PI attrice/opponente contro
E Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. DI NUNNO CP_2 P.IVA_2
PA convenuta/opposta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 24/2/2025 e 16/7/2024, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. in data 19/11/2014 parte opponente ha dedotto quanto segue: i) le parti hanno stipulato un contratto di agenzia (doc. 7 fascicolo opposta) e un contratto di subagenzia (doc. 1 fascicolo opposta) con decorrenza dal
1/3/2013; ii) con distinte comunicazioni via p.e.c. del 4/4/2014 (doc. 10-11 fascicolo opponente) la preponente ha formalizzato il recesso da entrambi i contratti per giusta causa contestando all'agente (a) la contrazione del fatturato nella zona assegnata, (b)
l'indisponibilità dell'opposta a farsi supportare da personale della preponente, (c) la mancata trasmissione dell'elenco dei preventivi redatti e delle aziende contattate al fine di promuovere i prodotti della mandante;
iii) trattandosi di recesso per giusta causa non spettano all'agente né l'indennità di mancato preavviso, né l'indennità suppletiva di clientela oggetto di ingiunzione. In conclusione l'opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso con ogni conseguenza di legge.
Con comparsa di costituzione depositata del 23/1/2015 si costituiva parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) la comunicazione trasmessa dalla preponente il 4/4/2014 non specifica le motivazioni del recesso impedendo così all'agente di formulare eventuali contestazioni;
ii) in ogni caso, le doglianze poste a fondamento del recesso sono pretestuose e comunque non tali da configurare un grave inadempimento dell'agente secondo i canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; iii) stante la sussistenza dei presupposti per l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza, preso atto dell'intervenuto pagamento della somma ingiunta da parte dell'opponente, il giudice non si è pronunciato sulla richiesta ex art. 649 c.p.c. e ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita a mezzo CTU contabile a firma del dott. e Controparte_3
quindi assunta in decisione (ordinanza 21/3/2019).
Con ordinanza del 16/9/2019 la causa è stata rimessa in istruttoria per un'integrazione dell'elaborato peritale espletata la quale (deposito 20/2/2020), dopo una serie di rinvii dovuti ad avvicendamenti di giudici sul ruolo, è stata infine assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * pag. 2/6
1. Sui presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto
Parte opponente si duole, in primo luogo, del fatto che l'opposto decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso difettando la prova scritta del credito ex art. 634
c.p.c. e ciò in quanto l'opposta non ha prodotto nell'ambito del fascicolo monitorio il contratto di agenzia (doc. 7) che ha depositato solo unitamente all'atto di costituzione nella presente fase di merito.
Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che: “all'esito della fase monitoria, ben può la parte opposta produrre nel giudizio di merito a cognizione piena nuove prove, integranti quelle prodotte in sede monitoria. E' noto che il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale
e differito del contraddittorio, il quale si istaura soltanto nella fase dell'opposizione ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte” (cfr.
Cass. Civ. n. 14473/2019).
Alla luce di tali specificazioni la doglianza dell'opponente appare infondata.
2. Sulla specificità della comunicazione di recesso per giusta causa
L'opponente ha dedotto di avere comunicato il 4/4/2014 formale recesso per giusta causa dal contratto di agenzia e subagenzia, di talché non spetterebbero all'agente né
l'indennità di mancato preavviso, né l'indennità suppletiva di clientela (doc. 10-11).
L'opposta ha eccepito l'assenza di una contestazione immediata e specifica tale da inficiare il recesso per giusta causa esercitato dalla preponente.
pag. 3/6 Sul punto si richiama l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte sul punto, la quale ha affermato che: “il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data
l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del preponente […].
Occorre tuttavia chiarire il principio (cfr. Cass. n.7019/11) secondo cui se è vero che il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, a tal fine è sufficiente e necessario che di essi l'agente sia a conoscenza, anche «aliunde»” (cfr. Cass. Civ. n. 10028/2021).
Ebbene, l'opponente deduce sul punto che le contestazioni erano ben note all'agente come da doc. 4-5-6-13. Al riguardo, si osserva che i documenti 4 e 5 non contengono delle contestazioni, ma una proposta di affiancamento alla quale l'agente ha risposto rendendosi in parte disponibile ad assecondare la richiesta (“per quanto riguarda sia me che , le visite in affiancamento sul mercato finale le faremo quando ci sarà CP_2
l'esigenza, diverso è il discorso per le visite presso i grossisti dove possiamo pianificarle per meglio presentare il progetto dei contratti A3/A/2 per esempio. Per quanto riguarda gli affiancamenti con e penso che una volta ogni 15 CP_3 Per_1
gg sia sufficiente, eventualmente ti daremo il calendario delle date” – doc. 5). Anche il documento 6 nulla prova circa la conoscenza dell'addebito da parte dell'agente, trattandosi di un confronto sull'andamento della zona (“abbiamo visto anche noi i dati e ieri li abbiamo commentati, sicuramente il primo mese e mezzo non è un parametro sul quale fare considerazioni affidabili […]. È pur vero che la situazione generale del mercato non è delle migliori”). Quanto infine al documento 13 esso contiene in effetti una specifica enucleazione degli addebiti, ma è successivo alla data del recesso.
Ne consegue che la comunicazione di recesso è stata aspecifica, né può fondatamente argomentarsi che l'agente avesse avuto aliunde contezza delle ragioni del recesso da parte del preponente, sicché sono dovuti all'agente l'indennità di mancato preavviso pag. 4/6 ex art. 10 Accordi Economici Collettivi settore commercio del 16/2/2009 (doc. 5) e l'indennità suppletiva di clientela ex art. 12 dei medesimi accordi economici.
3. Sulla sussistenza di una riduzione del volume delle vendite nella zona gestita da parte opposta rispetto al risultato conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone
A fondamento del recesso per giusta causa vi è, in primo luogo, la contrazione del fatturato della parte opponente nella zona gestita dall'opposta raffrontato al risultato ottenuto da altri agenti in altre zone asseritamente omogenee.
Al riguardo l'opponente contesta gli esiti della CTU in data 9/5/2016 e del relativo supplemento del 20/2/2020. In entrambi gli elaborati il CTU ha concluso nel senso di non potere fornire una risposta esaustiva in quanto: “i documenti esaminati […] sono esclusivamente degli elaborati”; “il prospetto include provvigioni prodotte per il primo trimestre 2013 da altri agenti o dipendenti della stessa mentre il Pt_1
contratto di rappresentanza con la società inizia a Controparte_1
decorrere dal 01.03.2013 e non dal 01.01.2013”; “per i su esposti principi di non omogeneità [non posso] esprimere alcuna certezza dell'incremento o decremento conseguito da rispetto ad altri agenti dello stesso Controparte_1
preponente in altre zone” (cfr. CTU 9/5/2016 e supplemento 20/2/2020).
Parte opponente obietta che il decremento di fatturato risulta per tabulas dai doc. 15-
16a-16b-20-21-22 non esaminati dal perito d'Ufficio.
Ebbene, il doc. 15 è un mero prospetto di budget relativo all'anno 2014 “sensibile di variazione in base ai contratti A2/A3 che andremo a chiudere e alle opportunità di apertura che i grossisti ci daranno”. I documenti sub 16a (anno 2013) e 16b (anno
2014) non sono le fatture o i registri iva, bensì un elenco compilato dall'opponente e quindi privo di valore probatorio. Il documento n. 20 si riferisce al calcolo per la liquidazione delle provvigioni spettanti all'agente, mentre i doc. 21 e 22 sono note integrative ai bilanci al 31/12/2012 e al 31/12/2013 dai quali si desume una perdita di esercizio incrementale. Ne consegue che parte opponente, a ciò onerata, non è stata in grado di fornire la prova di un calo di fatturato derivante dal non corretto svolgimento pag. 5/6 dell'incarico conferito all'agente, né a ciò può supplire un accertamento peritale che avrebbe natura eminentemente esplorativa.
Anche sotto questo profilo l'opposizione appare quindi infondata.
4. Sul calcolo delle somme spettanti all'opposta
Sotto il profilo considerato ci si limita a prendere atto del fatto che l'opponente non ha avanzato “contestazioni circa l'ammontare delle provvigioni descritte in narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo e sul meccanismo di calcolo ivi indicati” (cfr. mem. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.).
Ne consegue che l'opposizione va definitivamente respinta.
5. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico di parte attrice-opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
7627/2014 (n. 17934/2014 R.G.);
condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 (di cui € 950,00 per la fase di studio;
€
780,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€
870,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice-opponente.
Si comunichi.
Brescia, lì 01/12/2025.
Il giudice
Andrea CH
pag. 6/6