CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32259 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE ST (ANCHE PCN) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo e quarto motivo, e il rigetto nel resto, come da requisitoria in atti. udito il difensore, Avv. Crivellari, nell'interesse del ricorrente EN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32259 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto LO CH dal reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., contestatogli per avere cagionato a AN EN lesioni personali alla gamba sinistra con un coltello;
b) confermata l'affermazione di responsabilità del EN per il reato di cui agli artt. 582 - 583 cod. pen., per avere cagionato al CH l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, provvedendo a rideterminare la pena inflitta;
c) ha concesso al EN il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Nell'interesse del EN è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata nell'interesse del EN sia con atto scritto trasmesso via p.e.c. in data 11 aprile 2022, sia con richiesta formulata all'udienza del 27 maggio 2022, finalizzata all'assunzione della deposizione della figlia del EN, la quale avrebbe potuto riferire delle condizioni del padre quando era rientrata in casa dopo lo scontro con il CH, in tal modo contrastando la deduzione, sviluppata dal CH nel suo atto di appello, secondo cui il EN si sarebbe procurato autonomamente la ferita alla gamba. Si critica, altresì, la motivazione, non ulteriormente argomentata, di superfluità della perizia medica richiesta dalla difesa in ordine alle lesioni sofferte dal CH. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità del EN, rilevando che quest'ultima era stata fondata sul mero racconto effettuato dal CH, non valutato in relazione ai criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. e immotivatamente privilegiando la versione di quest'ultimo. Aggiunge il ricorrente che erano state trascurate le dichiarazioni del EN, le fotografie in atti e la deposizione del consulente tecnico di parte, dott. Alessandro Peretti, dalle quali emergeva: a) che il EN si era limitato a fronteggiare l'incombente minaccia alla propria incolumità fisica;
b) che la piccola lacerazione al labbro del CH era compatibile con le conseguenze del morso di quest'ultimo al EN e non con l'asserito pugno che il ricorrente avrebbe sferrato al suo antagonista;
c) che solo assertivamente la Corte territoriale aveva ritenuto che 7 1 la lesione alla spalla destra del CH fosse riconducibile alla brusca manovra di atterramento praticata dal EN. Con distinta articolazione il ricorrente censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'indebolimento permanente di un organo a fronte della mera sublussazione di un dente, non seguita da alcuna accertata invalidità permanente dello stesso dente, sostanzialmente vitale, secondo quanto riferito dallo stesso dentista che aveva il cura il CH. Si aggiunge che la perizia medica richiesta avrebbe dissipato ogni dubbio al riguardo. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nel disattendere la richiesta di applicazione della scriminante della legittima difesa, trascurato di considerare la ferita da taglio provocata dal CH al EN, quale confermata dal ricorrente e dal dott. Peretti. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta esclusione della circostanza attenuante della provocazione, tenuto conto degli insulti rivolti dal CH al EN e del fatto che il EN si era difeso a mani nude dall'aggressione armata del CH. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Kate Tassone, il quale ha chiesto l'accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso e il rigetto nel resto;
b) conclusioni della parte civile, che ha chiesto respingersi il ricorso con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nonché memoria difensiva. 4. All'udienza del 17 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale del procedimento Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo di ricorso è fondato. Il punto cruciale - che attiene alla puntuale ricostruzione dei fatti e che genera a cascata una serie di conseguenze sulle necessarie valutazioni giuridiche imposte dal procedimento - riguarda la condotta del CH - in particolare, quanto alla produzione della ferita alla gamba dell'imputato - e la sua correlazione con quella del EN. Ora, in questa prospettiva, si registra il silenzio della Corte territoriale sulla richiesta di audizione della teste, di cui si fa menzione nel primo motivo di ricorso, e che investe proprio uno degli aspetti astrattamente determinanti della difesa dell'imputato. 2 Ne discende la necessità di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso il 17/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo e quarto motivo, e il rigetto nel resto, come da requisitoria in atti. udito il difensore, Avv. Crivellari, nell'interesse del ricorrente EN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32259 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto LO CH dal reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., contestatogli per avere cagionato a AN EN lesioni personali alla gamba sinistra con un coltello;
b) confermata l'affermazione di responsabilità del EN per il reato di cui agli artt. 582 - 583 cod. pen., per avere cagionato al CH l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, provvedendo a rideterminare la pena inflitta;
c) ha concesso al EN il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Nell'interesse del EN è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata nell'interesse del EN sia con atto scritto trasmesso via p.e.c. in data 11 aprile 2022, sia con richiesta formulata all'udienza del 27 maggio 2022, finalizzata all'assunzione della deposizione della figlia del EN, la quale avrebbe potuto riferire delle condizioni del padre quando era rientrata in casa dopo lo scontro con il CH, in tal modo contrastando la deduzione, sviluppata dal CH nel suo atto di appello, secondo cui il EN si sarebbe procurato autonomamente la ferita alla gamba. Si critica, altresì, la motivazione, non ulteriormente argomentata, di superfluità della perizia medica richiesta dalla difesa in ordine alle lesioni sofferte dal CH. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità del EN, rilevando che quest'ultima era stata fondata sul mero racconto effettuato dal CH, non valutato in relazione ai criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. e immotivatamente privilegiando la versione di quest'ultimo. Aggiunge il ricorrente che erano state trascurate le dichiarazioni del EN, le fotografie in atti e la deposizione del consulente tecnico di parte, dott. Alessandro Peretti, dalle quali emergeva: a) che il EN si era limitato a fronteggiare l'incombente minaccia alla propria incolumità fisica;
b) che la piccola lacerazione al labbro del CH era compatibile con le conseguenze del morso di quest'ultimo al EN e non con l'asserito pugno che il ricorrente avrebbe sferrato al suo antagonista;
c) che solo assertivamente la Corte territoriale aveva ritenuto che 7 1 la lesione alla spalla destra del CH fosse riconducibile alla brusca manovra di atterramento praticata dal EN. Con distinta articolazione il ricorrente censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'indebolimento permanente di un organo a fronte della mera sublussazione di un dente, non seguita da alcuna accertata invalidità permanente dello stesso dente, sostanzialmente vitale, secondo quanto riferito dallo stesso dentista che aveva il cura il CH. Si aggiunge che la perizia medica richiesta avrebbe dissipato ogni dubbio al riguardo. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nel disattendere la richiesta di applicazione della scriminante della legittima difesa, trascurato di considerare la ferita da taglio provocata dal CH al EN, quale confermata dal ricorrente e dal dott. Peretti. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta esclusione della circostanza attenuante della provocazione, tenuto conto degli insulti rivolti dal CH al EN e del fatto che il EN si era difeso a mani nude dall'aggressione armata del CH. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Kate Tassone, il quale ha chiesto l'accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso e il rigetto nel resto;
b) conclusioni della parte civile, che ha chiesto respingersi il ricorso con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nonché memoria difensiva. 4. All'udienza del 17 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale del procedimento Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo di ricorso è fondato. Il punto cruciale - che attiene alla puntuale ricostruzione dei fatti e che genera a cascata una serie di conseguenze sulle necessarie valutazioni giuridiche imposte dal procedimento - riguarda la condotta del CH - in particolare, quanto alla produzione della ferita alla gamba dell'imputato - e la sua correlazione con quella del EN. Ora, in questa prospettiva, si registra il silenzio della Corte territoriale sulla richiesta di audizione della teste, di cui si fa menzione nel primo motivo di ricorso, e che investe proprio uno degli aspetti astrattamente determinanti della difesa dell'imputato. 2 Ne discende la necessità di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso il 17/04/2023