TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 248
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Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
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Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
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Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti in ordine alla definizione dei punteggi attribuibili ai titoli valutabili. Violazione dell’art. 35, co. 3, T.U.P.I. e dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione dei titoli.

    Il Tribunale ha ritenuto infondato questo motivo, affermando che la Commissione ha agito entro i limiti della sua discrezionalità tecnica e ha rispettato i principi del bando, utilizzando un criterio correttivo automatico per garantire il raggiungimento del punteggio massimo teorico per i titoli.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli indicati nel bando. Mancata e/o errata valutazione dei titoli di cui all’art. 7, co. 2, lett. B) e C) del bando. Violazione degli artt. 1, 3, 6, co. 1, lett. B), e 18, co. 2, L. N. 241/1990, dell’art. 46, D.P.R. N. 445/2000, e degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che la Commissione abbia omesso di valutare il titolo dell'abilitazione forense, nonostante fosse stato auto-dichiarato e successivamente prodotto. Ha richiamato una precedente sentenza della stessa Sezione che affermava che la mancata produzione di titoli in originale o copia conforme non comportava la mancata valutazione, specialmente in assenza di soccorso istruttorio. Ha altresì evidenziato che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 248
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 248
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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