CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19598 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SI AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2025 del GIP TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa in data 16/12/2019 dal Tribunale di Rieti ed il rigetto nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza n. 92/2025 emessa e depositata l’8 settembre 2025, in accoglimento della richiesta dell’Ufficio esecuzioni penali della locale Procura della Repubblica (SIEP 2025/1), ritenuta la propria competenza a provvedere ex artt. 674 e 665 cod. proc. pen., quale giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa nei confronti di TT ES con i seguenti titoli: Penale Sent. Sez. 1 Num. 19598 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 25/03/2026 1) sentenza del 7 luglio 2018 di applicazione della pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione emessa dal Tribunale di Tivoli (irrevocabile il 1 settembre 2018: sub 1 casellario giudiziale); 2) sentenza del Tribunale di Rieti del 16 dicembre 2019, confermata dalla sentenza del 13 luglio 2023 della Corte di appello di Roma (irrevocabile il 14 giugno 2024: sub 6 casellario giudiziale) di condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di evasione commesso l’8 aprile 2018. A fondamento della revoca della sospensione condizionale concessa con il titolo sub 1), il G.I.P. di Tivoli ha rilevato, agli effetti dell’art. 168 cod. pen., che il ES ha commesso in data 22 agosto 2022, quindi nel quinquennio decorrente dalla irrevocabilità della suddetta decisione, due altri delitti di cui alla sentenza emessa dallo stesso G.U.P. di Tivoli in data 14 aprile 2023 (riformata solo sulla pena inflitta dalla Corte d’appello di Roma il 24 maggio 2024), divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2024 per i delitti di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale commessi il 23 agosto 2022. A fondamento della revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza sub 2), il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che il ES è stato condannato con sentenza emessa il 13 luglio 2023 (irrevocabile il 14 giugno 2024) per evasione commessa l’8 aprile 2018 beneficiando della sospensione condizionale della pena che non poteva essere concessa in quanto soggetto già condannato (con la suindicata sentenza sub 1 e con l’ulteriore sentenza del 13 luglio 2018 del Tribunale collegiale di Roma, irrevocabile il 20 novembre 2018 di condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione) per due delitti della stessa indole a pene che complessivamente cumulate superano i limiti dell’art. 163 cod. pen., in applicazione degli artt. 164, comma secondo, n. 1, e 168 cod. pen. per cui “la sospensione condizionale della pena non può essere conceduta a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva”. 2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ES, articolato in unico motivo, in cui si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 168, comma primo, n. 1, e comma terzo, e 164 cod. pen., e di motivazione omessa, contraddittoria e/o manifestamente illogica.
2.1. Rispetto al primo titolo, si deduce l’erronea applicazione tout court dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. e, per l’effetto, dell’art. 101 cod. pen. perché il G.I.P., in sede di revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Tivoli del 7 luglio 2018 (irrevocabile il 1 settembre 2018: sub 1 casellario giudiziale) di condanna alla pena – sospesa – di mesi otto di reclusione per il reato di evasione ha omesso di motivare circa la natura della «stessa indole» dei reati di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiali successivamente commessi il 23 agosto 2022, non omogenei rispetto a quello oggetto di richiesta di revoca.
2.2. Rispetto al secondo titolo, si deduce l’errata applicazione dell’art. 168, comma 2 terzo, cod. pen. per violazione del principio generale del giusto processo perché alla data del 13 luglio 2023 in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena unitamente alla sentenza era già nota la commissione del reato di rapina, ormai risalente, oggetto della sentenza del 13 luglio 2018 (irrevocabile il 20 novembre 2018: sub 2 casellario giudiziale) e del reato di evasione oggetto della sentenza sub 1 (irrevocabile il 1 settembre 2019). Pertanto, stante la presenza di causa ostativa però non rilevata né dal P.M. né dal giudice a quo, il Giudice dell’esecuzione non poteva riformare in peius il provvedimento in quanto non ignoto (recte: noto) l’astratto motivo ostativo alla concessione della sospensione condizionale in sede di merito al momento dell’emissione della sentenza. Inoltre – si denuncia – l’ordinanza impugnata non è logicamente motivata nel punto in cui statuisce assiomaticamente che “non poteva trovare applicazione” l’istituto della sospensione condizionale della pena, come se fosse automatica, così violando il principio generale del favor rei. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, con requisitoria scritta del 9 marzo 2026, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sentenza emessa in data 16 dicembre 2019 dal Tribunale di Rieti, confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 luglio 2023, irrevocabile il 14 giugno 2024, mentre per il resto ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsoè fondato limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 2 dalla Corte d’appello di Roma il 13 luglio 2023, di conferma di quella emessa in data 16 dicembre 2019 dal Tribunale di Rieti, irrevocabile il 14 giugno 2024, mentre per il resto è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate. 1. Con riferimento alla sentenza sub 1) emessa dal Tribunale di Tivoli in data 7 luglio 2018 (irrevocabile il 1 settembre 2018) il giudice dell’esecuzione ha posto a fondamento della revoca disposta ai sensi dell’art. 168 cod. pen. la commissione da parte del ricorrente degli ulteriori reati giudicati dallo stesso G.U.P. di Tivoli in data 23 agosto 2022 (in relazione ai quali aveva emesso sentenza di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione), dunque nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione. La revoca del beneficio, motivata dal Giudice dell’esecuzione con il generico richiamo all’art. 168 cod. pen., deve ritenersi disposta, più precisamente, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, prima parte, cod. pen., versandosi all’evidenza nell’ipotesi di chi abbia 3 beneficiato della sospensione condizionale della pena e poi «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva […]» (nel senso che trattasi di ipotesi di “decadenza obbligatoria” conseguente ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna con la quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/1/2026, [...], non mass.; nel senso che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025, [...], non mass.; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, [...], Rv. 286388-01). Orbene – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (da ultimo, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [...], Rv. 273383-01; conf. Sez. 6, n. 10349 del 6/02/2013, [...], Rv. 254688- 01; Sez. 1, n. 31364 del 02/07/2008, [...], Rv. 240679-01). A fondamento di tale conclusione, valorizzandosi il dato letterale dell’enunciato normativo, si è condivisibilmente osservato che nell’espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole», contenuta nell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia «della stessa indole» di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura (in termini già Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, [...], Rv. 215615-01). Nella vicenda in esame entrambe le sentenze che vengono in rilievo riguardano delitti (evasione la prima, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale, la seconda), sicché, rispetto al primo titolo, deve ritenersi manifestamente infondata la deduzione difensiva relativa alla denunciata violazione dell’art. 168, comma primo, n. 1, in relazione all’art. 101 cod. pen. e la correlata denunciata omessa motivazione in ordine alla natura (non) omogenea degli ulteriori reati (atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale) commessi nel quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna (per il delitto di evasione), trattandosi di (ulteriori) delitti che, giustappunto, sono sempre causa di revoca, a prescindere dalla loro (diversa) indole. Pertanto, l’ordinanza impugnata sul punto è immune dalle odierne censure e risulta sussistente il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. con riferimento al titolo sub 1). 4 2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 2) della Corte di appello del 13 luglio 2023, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in data 16 dicembre 2019 (irrevocabile il 14 giugno 2024), disposta dal G.I.P. di Tivoli «in applicazione degli artt. 168 e 164 cod. pen.» (pag. 2 ord. imp.), da ritenersi disposta – più precisamente, come depone anche la richiesta di revoca della istante Procura della Repubblica – ai sensi dell’art. 163, comma terzo, in riferimento all’art. 164, quarto comma, cod. pen. Rispetto a questo titolo il Giudice dell’esecuzione, richiamando (genericamente) la previsione di cui all’art. 164 cod. pen. (rectius: art. 164, comma quarto, cod. pen.), ha rilevato come il ricorrente, prima della concessione della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza sopraindicata, avesse già riportato due condanne (con la suindicata sentenza sub 1 del 7 luglio 2018 alla pena di mesi otto di reclusione per evasione e con sentenza del 13 luglio 2018 alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per rapina in concorso: sub 2 casellario giudiziale) per delitti della stessa indole, a pene, complessivamente cumulate, superiori ai limiti di cui all’art. 163 cod. pen., ed evidenziato che, pertanto, il predetto beneficio non poteva trovare applicazione. Rispetto alla specifica previsione che qui viene in rilievo di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. va ribadito che trattasi di ipotesi di revoca che può definirsi di “illegittimità genetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n. 128 del 2001, la quale ricorre qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative (così, da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, [...], in motiv. § 1). La revoca in questo caso «è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444 cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio cfr. Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], Rv. 287004-01, secondo cui «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita»; cfr. altresì Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...], Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, [...], Rv. 282084-01). Orbene, alla stregua dei suindicati principi, dalla lettura dell’ordinanza impugnata non appaiono emergere, in parte qua, puntuali e specifici riferimenti in ordine alla preliminare e doverosa verifica documentaledell’eventuale conoscenza di precedenti penali ostativi da 5 parte del giudice della cognizione «all’atto della concessione del beneficio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...], in motiv. § 7, pag. 13; conf. Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], in motiv. § 6, pag. 13), nella specie riconosciuto dal Tribunale di Rieti con sentenza emessa il 16 dicembre 2019 (per la «giovane età dell’imputato e l’assenza di alcun precedente»: ult. pag. sent. Trib. Rieti 16 dicembre 2019), confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 luglio 2023 (irrevocabile il 14 giugno 2024), il che impone l’annullamento sul punto dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto da svolgersi in conformità ai principi enunciati da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], cit., avuto precipuo riguardo alla data di emissione della suddetta sentenza di primo grado (16 dicembre 2019). 3. In conclusione, su conforme richiesta della Procura generale, va annullata l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d’appello di Roma del 13 luglio 2023, di conferma della sentenza del Tribunale di Rieti emessa il 16 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.I.P. del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Roma del 13 luglio 2023, irrevocabile il 14 giugno 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa in data 16/12/2019 dal Tribunale di Rieti ed il rigetto nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza n. 92/2025 emessa e depositata l’8 settembre 2025, in accoglimento della richiesta dell’Ufficio esecuzioni penali della locale Procura della Repubblica (SIEP 2025/1), ritenuta la propria competenza a provvedere ex artt. 674 e 665 cod. proc. pen., quale giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa nei confronti di TT ES con i seguenti titoli: Penale Sent. Sez. 1 Num. 19598 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 25/03/2026 1) sentenza del 7 luglio 2018 di applicazione della pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione emessa dal Tribunale di Tivoli (irrevocabile il 1 settembre 2018: sub 1 casellario giudiziale); 2) sentenza del Tribunale di Rieti del 16 dicembre 2019, confermata dalla sentenza del 13 luglio 2023 della Corte di appello di Roma (irrevocabile il 14 giugno 2024: sub 6 casellario giudiziale) di condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di evasione commesso l’8 aprile 2018. A fondamento della revoca della sospensione condizionale concessa con il titolo sub 1), il G.I.P. di Tivoli ha rilevato, agli effetti dell’art. 168 cod. pen., che il ES ha commesso in data 22 agosto 2022, quindi nel quinquennio decorrente dalla irrevocabilità della suddetta decisione, due altri delitti di cui alla sentenza emessa dallo stesso G.U.P. di Tivoli in data 14 aprile 2023 (riformata solo sulla pena inflitta dalla Corte d’appello di Roma il 24 maggio 2024), divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2024 per i delitti di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale commessi il 23 agosto 2022. A fondamento della revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza sub 2), il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che il ES è stato condannato con sentenza emessa il 13 luglio 2023 (irrevocabile il 14 giugno 2024) per evasione commessa l’8 aprile 2018 beneficiando della sospensione condizionale della pena che non poteva essere concessa in quanto soggetto già condannato (con la suindicata sentenza sub 1 e con l’ulteriore sentenza del 13 luglio 2018 del Tribunale collegiale di Roma, irrevocabile il 20 novembre 2018 di condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione) per due delitti della stessa indole a pene che complessivamente cumulate superano i limiti dell’art. 163 cod. pen., in applicazione degli artt. 164, comma secondo, n. 1, e 168 cod. pen. per cui “la sospensione condizionale della pena non può essere conceduta a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva”. 2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ES, articolato in unico motivo, in cui si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 168, comma primo, n. 1, e comma terzo, e 164 cod. pen., e di motivazione omessa, contraddittoria e/o manifestamente illogica.
2.1. Rispetto al primo titolo, si deduce l’erronea applicazione tout court dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. e, per l’effetto, dell’art. 101 cod. pen. perché il G.I.P., in sede di revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Tivoli del 7 luglio 2018 (irrevocabile il 1 settembre 2018: sub 1 casellario giudiziale) di condanna alla pena – sospesa – di mesi otto di reclusione per il reato di evasione ha omesso di motivare circa la natura della «stessa indole» dei reati di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiali successivamente commessi il 23 agosto 2022, non omogenei rispetto a quello oggetto di richiesta di revoca.
2.2. Rispetto al secondo titolo, si deduce l’errata applicazione dell’art. 168, comma 2 terzo, cod. pen. per violazione del principio generale del giusto processo perché alla data del 13 luglio 2023 in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena unitamente alla sentenza era già nota la commissione del reato di rapina, ormai risalente, oggetto della sentenza del 13 luglio 2018 (irrevocabile il 20 novembre 2018: sub 2 casellario giudiziale) e del reato di evasione oggetto della sentenza sub 1 (irrevocabile il 1 settembre 2019). Pertanto, stante la presenza di causa ostativa però non rilevata né dal P.M. né dal giudice a quo, il Giudice dell’esecuzione non poteva riformare in peius il provvedimento in quanto non ignoto (recte: noto) l’astratto motivo ostativo alla concessione della sospensione condizionale in sede di merito al momento dell’emissione della sentenza. Inoltre – si denuncia – l’ordinanza impugnata non è logicamente motivata nel punto in cui statuisce assiomaticamente che “non poteva trovare applicazione” l’istituto della sospensione condizionale della pena, come se fosse automatica, così violando il principio generale del favor rei. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, con requisitoria scritta del 9 marzo 2026, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sentenza emessa in data 16 dicembre 2019 dal Tribunale di Rieti, confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 luglio 2023, irrevocabile il 14 giugno 2024, mentre per il resto ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsoè fondato limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 2 dalla Corte d’appello di Roma il 13 luglio 2023, di conferma di quella emessa in data 16 dicembre 2019 dal Tribunale di Rieti, irrevocabile il 14 giugno 2024, mentre per il resto è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate. 1. Con riferimento alla sentenza sub 1) emessa dal Tribunale di Tivoli in data 7 luglio 2018 (irrevocabile il 1 settembre 2018) il giudice dell’esecuzione ha posto a fondamento della revoca disposta ai sensi dell’art. 168 cod. pen. la commissione da parte del ricorrente degli ulteriori reati giudicati dallo stesso G.U.P. di Tivoli in data 23 agosto 2022 (in relazione ai quali aveva emesso sentenza di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione), dunque nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione. La revoca del beneficio, motivata dal Giudice dell’esecuzione con il generico richiamo all’art. 168 cod. pen., deve ritenersi disposta, più precisamente, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, prima parte, cod. pen., versandosi all’evidenza nell’ipotesi di chi abbia 3 beneficiato della sospensione condizionale della pena e poi «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva […]» (nel senso che trattasi di ipotesi di “decadenza obbligatoria” conseguente ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna con la quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/1/2026, [...], non mass.; nel senso che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025, [...], non mass.; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, [...], Rv. 286388-01). Orbene – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (da ultimo, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [...], Rv. 273383-01; conf. Sez. 6, n. 10349 del 6/02/2013, [...], Rv. 254688- 01; Sez. 1, n. 31364 del 02/07/2008, [...], Rv. 240679-01). A fondamento di tale conclusione, valorizzandosi il dato letterale dell’enunciato normativo, si è condivisibilmente osservato che nell’espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole», contenuta nell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia «della stessa indole» di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura (in termini già Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, [...], Rv. 215615-01). Nella vicenda in esame entrambe le sentenze che vengono in rilievo riguardano delitti (evasione la prima, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale, la seconda), sicché, rispetto al primo titolo, deve ritenersi manifestamente infondata la deduzione difensiva relativa alla denunciata violazione dell’art. 168, comma primo, n. 1, in relazione all’art. 101 cod. pen. e la correlata denunciata omessa motivazione in ordine alla natura (non) omogenea degli ulteriori reati (atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale) commessi nel quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna (per il delitto di evasione), trattandosi di (ulteriori) delitti che, giustappunto, sono sempre causa di revoca, a prescindere dalla loro (diversa) indole. Pertanto, l’ordinanza impugnata sul punto è immune dalle odierne censure e risulta sussistente il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. con riferimento al titolo sub 1). 4 2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 2) della Corte di appello del 13 luglio 2023, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in data 16 dicembre 2019 (irrevocabile il 14 giugno 2024), disposta dal G.I.P. di Tivoli «in applicazione degli artt. 168 e 164 cod. pen.» (pag. 2 ord. imp.), da ritenersi disposta – più precisamente, come depone anche la richiesta di revoca della istante Procura della Repubblica – ai sensi dell’art. 163, comma terzo, in riferimento all’art. 164, quarto comma, cod. pen. Rispetto a questo titolo il Giudice dell’esecuzione, richiamando (genericamente) la previsione di cui all’art. 164 cod. pen. (rectius: art. 164, comma quarto, cod. pen.), ha rilevato come il ricorrente, prima della concessione della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza sopraindicata, avesse già riportato due condanne (con la suindicata sentenza sub 1 del 7 luglio 2018 alla pena di mesi otto di reclusione per evasione e con sentenza del 13 luglio 2018 alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per rapina in concorso: sub 2 casellario giudiziale) per delitti della stessa indole, a pene, complessivamente cumulate, superiori ai limiti di cui all’art. 163 cod. pen., ed evidenziato che, pertanto, il predetto beneficio non poteva trovare applicazione. Rispetto alla specifica previsione che qui viene in rilievo di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. va ribadito che trattasi di ipotesi di revoca che può definirsi di “illegittimità genetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n. 128 del 2001, la quale ricorre qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative (così, da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, [...], in motiv. § 1). La revoca in questo caso «è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444 cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio cfr. Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], Rv. 287004-01, secondo cui «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita»; cfr. altresì Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...], Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, [...], Rv. 282084-01). Orbene, alla stregua dei suindicati principi, dalla lettura dell’ordinanza impugnata non appaiono emergere, in parte qua, puntuali e specifici riferimenti in ordine alla preliminare e doverosa verifica documentaledell’eventuale conoscenza di precedenti penali ostativi da 5 parte del giudice della cognizione «all’atto della concessione del beneficio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...], in motiv. § 7, pag. 13; conf. Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], in motiv. § 6, pag. 13), nella specie riconosciuto dal Tribunale di Rieti con sentenza emessa il 16 dicembre 2019 (per la «giovane età dell’imputato e l’assenza di alcun precedente»: ult. pag. sent. Trib. Rieti 16 dicembre 2019), confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 luglio 2023 (irrevocabile il 14 giugno 2024), il che impone l’annullamento sul punto dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto da svolgersi in conformità ai principi enunciati da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], cit., avuto precipuo riguardo alla data di emissione della suddetta sentenza di primo grado (16 dicembre 2019). 3. In conclusione, su conforme richiesta della Procura generale, va annullata l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d’appello di Roma del 13 luglio 2023, di conferma della sentenza del Tribunale di Rieti emessa il 16 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.I.P. del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Roma del 13 luglio 2023, irrevocabile il 14 giugno 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6