Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19598
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Sentenza 28 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di delitti (evasione, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale), la loro diversa indole non è ostativa alla revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., poiché tale limitazione opera solo per le contravvenzioni. Pertanto, la commissione di ulteriori delitti è sempre causa di revoca.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 168, comma terzo, cod. pen. e principio del giusto processo

    La Corte ha ritenuto che, rispetto a questo titolo, l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente verificato la conoscenza documentale dei precedenti penali ostativi da parte del giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio. Ha evidenziato che il Tribunale di Rieti, nel concedere la sospensione condizionale, aveva menzionato la 'giovane età dell'imputato e l'assenza di alcun precedente'. Pertanto, è necessario un nuovo giudizio sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19598
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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