CASS
Sentenza 18 ottobre 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 18/10/2023, n. 42581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42581 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NS AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 01/12/2022 dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Firenze del 28/10/2020, con la quale AR NS era stato condannato per il reato di cui all'art. 2 del d.l. n. 463/1983 alla pena di euro 3.800,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 7 Num. 42581 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 22/09/2023 A 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia in riferimento alla occasionalità del fatto (primo motivo) che alla tenuità dell'offesa (secondo motivo). Censura, inoltre, l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione, dovendosi ritenere, nell'ambito della medesima annualità, unica la violazione di legge per le varie mensilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Il Collegio premette che al caso in esame trova applicazione la disciplina introdotta dal d. Igs. 8/2016 (ed entrata in vigore il 16.2.2016), in ragione della quale deve farsi riferimento all'importo complessivo annuale rimasto insoluto che riveste rilevanza penale ove superiore alla somma di euro 10.000,00, per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, la quale stabilisce l'applicazione delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Come chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 346 del 27/11/2018, dep. 2019, Guasteluccia, n.m.; Sez. 3, n. 35589 del 11/5/2016, Di Cataldo, Rv. 268115), il reato assume perciò una configurazione unitaria o comunque si delinea come una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno rappresentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, individuata con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308). Tale nuova disciplina, in favor rei, deve trovare applicazione retroattiva anche alle condotte poste in essere prima della modifica normativa. La sentenza impugnata, laddove afferma che l'imputato «ha compiuto più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso omettendo di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nelle mensilità per il 2015», cade in evidente errore. L'accoglimento di tale censura assorbe quella relativa all'applicazione dell'articolo 131-bis cod pen.. La fondatezza del motivo, consentendo l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, impone alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato, essendo maturata la prescrizione dello stesso dopo la data della sentenza, che va pertanto annullata senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Firenze del 28/10/2020, con la quale AR NS era stato condannato per il reato di cui all'art. 2 del d.l. n. 463/1983 alla pena di euro 3.800,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 7 Num. 42581 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 22/09/2023 A 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia in riferimento alla occasionalità del fatto (primo motivo) che alla tenuità dell'offesa (secondo motivo). Censura, inoltre, l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione, dovendosi ritenere, nell'ambito della medesima annualità, unica la violazione di legge per le varie mensilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Il Collegio premette che al caso in esame trova applicazione la disciplina introdotta dal d. Igs. 8/2016 (ed entrata in vigore il 16.2.2016), in ragione della quale deve farsi riferimento all'importo complessivo annuale rimasto insoluto che riveste rilevanza penale ove superiore alla somma di euro 10.000,00, per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, la quale stabilisce l'applicazione delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Come chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 346 del 27/11/2018, dep. 2019, Guasteluccia, n.m.; Sez. 3, n. 35589 del 11/5/2016, Di Cataldo, Rv. 268115), il reato assume perciò una configurazione unitaria o comunque si delinea come una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno rappresentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, individuata con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308). Tale nuova disciplina, in favor rei, deve trovare applicazione retroattiva anche alle condotte poste in essere prima della modifica normativa. La sentenza impugnata, laddove afferma che l'imputato «ha compiuto più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso omettendo di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nelle mensilità per il 2015», cade in evidente errore. L'accoglimento di tale censura assorbe quella relativa all'applicazione dell'articolo 131-bis cod pen.. La fondatezza del motivo, consentendo l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, impone alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato, essendo maturata la prescrizione dello stesso dopo la data della sentenza, che va pertanto annullata senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.