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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott.
Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 418/2022 promossa da:
, in proprio;
Parte_1
APPELLANTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. TORRICELLI VALENTINO, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
pagina 1 di 9 II. – ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1872/2021 pubblicata il 26/10/2021 con cui il Giudice di Pace di Bari, all'esito del giudizio di prime cure, svolto nell'attiva resistenza della convenuta
[...]
ha rigettato la domanda intesa ad ottenere Controparte_2
l'annullamento della intimazione di pagamento n. 014220209004477165000 e dei sottostanti ruoli esecutivi.
Riproponendo le doglianze già sollevate in primo grado, l'appellante ha invocato la riforma della sentenza gravata.
Costituendosi in giudizio, l'appellata Controparte_2 ha chiesto il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è infine pervenuta all'udienza del 23/4/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. (applicabile al presente giudizio in forza del disposto di cui all'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024).
III. – L'esame delle questioni sottoposte al contraddittorio tra le parti deve seguire l'ordine logico-giuridico.
III.1. – Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di tardività del deposito del fascicolo di parte del primo grado di grado di giudizio, ad opera della convenuta appellata, sollevata dall'appellante.
Lamenta l'attore che la controparte ha depositato il fascicolo di parte contenente i documenti in formato cartaceo già prodotti in primo grado tardivamente, ossia una volta spirati i termini di cui agli artt. 347 e 166 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Nella specie, non si versa infatti nell'ipotesi di produzione di nuovi documenti in grado di appello, essendo pacifico che i documenti allegati al fascicolo di parte erano già stati ritualmente depositati nel giudizio di prime cure.
Ne consegue che il deposito del fascicolo nel giudizio di appello (ad opera dell'appellato, regolarmente costituito), non determinando l'introduzione di nuove prove documentali, non è assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 347 e 166
c.p.c., a nulla rilevando le modalità del deposito, trattandosi di produzione effettuata in formato cartaceo già nel primo giudizio e operando, nella specie, il pagina 2 di 9 principio di acquisizione (o non dispersione) probatoria (cfr. Cass., Sez. Un. n.
4835/2023).
III.2. – Venendo all'esame dei motivi di appello, va innanzitutto affrontato quello relativo alla denunziata illegittimità della notificazione della intimazione di pagamento e degli atti presupposti perché effettuata da un indirizzo PEC non inserito in pubblici registri.
Va, sul punto, confermata la sentenza impugnata, atteso che, come anche chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del
18/5/2022, n. 15979, “in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (così, da ultimo,
Cass., n. 26682/2024)
Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario dell'intimazione di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a)
l'indirizzo della casella PEC di provenienza faceva chiaramente riferimento all , in quanto contenente il dominio Controparte_1
“ t”; b) la casella di destinazione Email_1 era attiva, in quanto trattavasi pacificamente di indirizzo risultante dall'indirizzo pubblico RegIndE.
Analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., può dunque validamente operare, nella specie, la presunzione pagina 3 di 9 di conoscenza da parte del destinatario: il quale, ove deduca di non averne avuto cognizione, è onerato lui della dimostrazione delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass. 24 giugno 2020, n. 12488; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25819;
Cass. 21 agosto 2019, n. 21560). Tuttavia, in ordine a tale essenziale aspetto, nulla l'appellante ha allegato.
III.3. – L'appellante lamenta poi l'erroneo utilizzo della PEC del destinatario della notificazione dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti, trattandosi di atti che non attengono alla sfera professionale del ricevente.
Il motivo è destituito di fondamento, atteso che, in disparte il difetto di indicazione di specifici profili di invalidità conseguenti alla denunziata censura, la
Corte di legittimità ha anche di recente ribadito che, in tema di domicilio digitale,
l'indirizzo risultante da pubblici registri, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024; Cass., n.
1615/2025).
III.4. – Quanto al motivo di gravame relativo alla denunciata illegittimità della intimazione di pagamento e degli atti presupposti per mancanza di valida prova della loro notificazione, stante la produzione in giudizio, ad opera dell'agente della riscossione, di mere fotocopie delle ricevute di consegna del messaggio trasmesso tramite PEC prive di certificazione di conformità con gli originali ai sensi dell'art. 23, co. 1, d.lgs. n. 82/2005, si osserva quanto segue.
La Corte di legittimità, sul punto, ha condivisibilmente chiarito che il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (“Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”) è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 cod. civ. (Cass. 06/03/2023, n. 6569).
pagina 4 di 9 Inoltre, in tema di disconoscimento, in genere, della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante, occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Cass. 20/06/2019, n. 16557).
Nella specie, la contestazione della conformità all'originale del documento prodotto in copia non poteva pertanto avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma andava operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intendeva contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisse dall'originale e doveva avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale.
Ciò non è avvenuto, essendosi l'appellante limitato a negare valenza probatoria alla copia del messaggio di consegna della PEC in quanto privo di attestazione di conformità, con la conseguenza che, per l'effetto, deve concludersi che, nel caso in esame, il disconoscimento fosse generico.
Il motivo di gravame deve dunque essere respinto.
III.5. – Destituita di fondamento è anche la censura fondata sulla eccepita illegittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle sottese per violazione degli artt. 22 e/o 23 del codice dell'amministrazione digitale.
Sul punto, è sufficiente rilevare che, valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”, ossia, appunto, un file in formato
PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che “nessuna norma
pagina 5 di 9 di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass., 18/10/2023, n. 28852; Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass.
08/07/2020, n. 14402).
Donde vizio della notifica per tale ragione non è dato riscontrare.
III.6. – Quanto all'eccepita illegittimità della notificazione dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per mancata indicazione, nell'oggetto della
PEC, della dicitura “…notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, in disparte ogni ulteriore considerazione, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 11, L. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”, non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità” – in relazione alle quali non viene in rilievo alcuno specifico e concreto pregiudizio – avendo la Corte regolatrice più volte respinto, in base a tali principi, proprio l'eccezione di nullità della notifica telematica priva della indicazione, nell'oggetto del messaggio PEC, della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” (per tutti, Cass., n. 20039 del 2020).
III.7. – Quanto alla eccepita illegittimità della intimazione di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento, non si comprende la censura atteso che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento impugnata reca siffatta indicazione (identificando in “ [il] responsabile del Parte_2 procedimento di emissione e notifica del presente avviso”).
III.8. – Quanto alla rilevata illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione della pretesa impositiva e per mancata allegazione delle relative cartelle di pagamento sottese, se ne rileva l'infondatezza, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità (vedi Cass, n.2227/2018) secondo cui “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale” richiamato pagina 6 di 9 dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 (così Cass., n. 21065/2022, ove si chiarisce altresì, del tutto condivisibilmente, che “in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga
l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Non vi è dubbio, perciò, che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata”, dovendosi pertanto escludere che “i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009)”).
Al riguardo, in linea generale, va conclusivamente ricordato che, come ribadito dall'organo di nomofilachia, “l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018)” (Cass., n. 982 del 2023).
pagina 7 di 9 III.9. – Quanto alla dedotta mancanza di prova della corretta notificazione delle cartelle esattoriali sottostanti avendo l'agente della riscossione prodotto le copie delle ricevute di consegna PEC trasmesse da un indirizzo non inserito in pubblico registro a un indirizzo del destinatario non personale ma professionale, se ne rileva l'infondatezza richiamando le considerazioni già sopra espresse, anche ai fini della dimostrazione della valida interruzione del termine di prescrizione della pretesa creditoria.
III.10. – Quanto alla denunciata illegittimità per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, è sufficiente il rilievo per cui, essendo specificamente oggetto di doglianza in primo grado, in via esclusiva, l'intimazione di pagamento, la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti
(cfr., per tutti, Cass. n. 6048/2025).
Da qui l'infondatezza del motivo di doglianza.
III.11. – Per le ragioni sin qui esposte, l'appello, essendo complessivamente infondato, merita le sorti del rigetto.
IV. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 (aggiornato al D.M. 147/2022), parametri massimi, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con esclusione dell'istruttoria, non ravvisandosi plausibili ragioni giustificative dell'eventuale compensazione, anche alla luce della pluralità dei motivi sollevati dall'appellante e della marcata infondatezza degli stessi, non costituendo il parziale sgravio della esposizione debitoria, invocato da parte attrice, prova della fondatezza dell'opposizione, in difetto peraltro della indicazione delle cause giustificative dell'autoannullamento operato.
V. – Si dà atto, infine, stante il rigetto del gravame, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1-quater d.P.R. 115/02 in relazione al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1 la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in euro 694,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 22 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott.
Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 418/2022 promossa da:
, in proprio;
Parte_1
APPELLANTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. TORRICELLI VALENTINO, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
pagina 1 di 9 II. – ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1872/2021 pubblicata il 26/10/2021 con cui il Giudice di Pace di Bari, all'esito del giudizio di prime cure, svolto nell'attiva resistenza della convenuta
[...]
ha rigettato la domanda intesa ad ottenere Controparte_2
l'annullamento della intimazione di pagamento n. 014220209004477165000 e dei sottostanti ruoli esecutivi.
Riproponendo le doglianze già sollevate in primo grado, l'appellante ha invocato la riforma della sentenza gravata.
Costituendosi in giudizio, l'appellata Controparte_2 ha chiesto il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è infine pervenuta all'udienza del 23/4/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. (applicabile al presente giudizio in forza del disposto di cui all'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024).
III. – L'esame delle questioni sottoposte al contraddittorio tra le parti deve seguire l'ordine logico-giuridico.
III.1. – Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di tardività del deposito del fascicolo di parte del primo grado di grado di giudizio, ad opera della convenuta appellata, sollevata dall'appellante.
Lamenta l'attore che la controparte ha depositato il fascicolo di parte contenente i documenti in formato cartaceo già prodotti in primo grado tardivamente, ossia una volta spirati i termini di cui agli artt. 347 e 166 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Nella specie, non si versa infatti nell'ipotesi di produzione di nuovi documenti in grado di appello, essendo pacifico che i documenti allegati al fascicolo di parte erano già stati ritualmente depositati nel giudizio di prime cure.
Ne consegue che il deposito del fascicolo nel giudizio di appello (ad opera dell'appellato, regolarmente costituito), non determinando l'introduzione di nuove prove documentali, non è assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 347 e 166
c.p.c., a nulla rilevando le modalità del deposito, trattandosi di produzione effettuata in formato cartaceo già nel primo giudizio e operando, nella specie, il pagina 2 di 9 principio di acquisizione (o non dispersione) probatoria (cfr. Cass., Sez. Un. n.
4835/2023).
III.2. – Venendo all'esame dei motivi di appello, va innanzitutto affrontato quello relativo alla denunziata illegittimità della notificazione della intimazione di pagamento e degli atti presupposti perché effettuata da un indirizzo PEC non inserito in pubblici registri.
Va, sul punto, confermata la sentenza impugnata, atteso che, come anche chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del
18/5/2022, n. 15979, “in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (così, da ultimo,
Cass., n. 26682/2024)
Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario dell'intimazione di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a)
l'indirizzo della casella PEC di provenienza faceva chiaramente riferimento all , in quanto contenente il dominio Controparte_1
“ t”; b) la casella di destinazione Email_1 era attiva, in quanto trattavasi pacificamente di indirizzo risultante dall'indirizzo pubblico RegIndE.
Analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., può dunque validamente operare, nella specie, la presunzione pagina 3 di 9 di conoscenza da parte del destinatario: il quale, ove deduca di non averne avuto cognizione, è onerato lui della dimostrazione delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass. 24 giugno 2020, n. 12488; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25819;
Cass. 21 agosto 2019, n. 21560). Tuttavia, in ordine a tale essenziale aspetto, nulla l'appellante ha allegato.
III.3. – L'appellante lamenta poi l'erroneo utilizzo della PEC del destinatario della notificazione dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti, trattandosi di atti che non attengono alla sfera professionale del ricevente.
Il motivo è destituito di fondamento, atteso che, in disparte il difetto di indicazione di specifici profili di invalidità conseguenti alla denunziata censura, la
Corte di legittimità ha anche di recente ribadito che, in tema di domicilio digitale,
l'indirizzo risultante da pubblici registri, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024; Cass., n.
1615/2025).
III.4. – Quanto al motivo di gravame relativo alla denunciata illegittimità della intimazione di pagamento e degli atti presupposti per mancanza di valida prova della loro notificazione, stante la produzione in giudizio, ad opera dell'agente della riscossione, di mere fotocopie delle ricevute di consegna del messaggio trasmesso tramite PEC prive di certificazione di conformità con gli originali ai sensi dell'art. 23, co. 1, d.lgs. n. 82/2005, si osserva quanto segue.
La Corte di legittimità, sul punto, ha condivisibilmente chiarito che il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (“Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”) è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 cod. civ. (Cass. 06/03/2023, n. 6569).
pagina 4 di 9 Inoltre, in tema di disconoscimento, in genere, della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante, occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Cass. 20/06/2019, n. 16557).
Nella specie, la contestazione della conformità all'originale del documento prodotto in copia non poteva pertanto avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma andava operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intendeva contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisse dall'originale e doveva avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale.
Ciò non è avvenuto, essendosi l'appellante limitato a negare valenza probatoria alla copia del messaggio di consegna della PEC in quanto privo di attestazione di conformità, con la conseguenza che, per l'effetto, deve concludersi che, nel caso in esame, il disconoscimento fosse generico.
Il motivo di gravame deve dunque essere respinto.
III.5. – Destituita di fondamento è anche la censura fondata sulla eccepita illegittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle sottese per violazione degli artt. 22 e/o 23 del codice dell'amministrazione digitale.
Sul punto, è sufficiente rilevare che, valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”, ossia, appunto, un file in formato
PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che “nessuna norma
pagina 5 di 9 di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass., 18/10/2023, n. 28852; Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass.
08/07/2020, n. 14402).
Donde vizio della notifica per tale ragione non è dato riscontrare.
III.6. – Quanto all'eccepita illegittimità della notificazione dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per mancata indicazione, nell'oggetto della
PEC, della dicitura “…notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, in disparte ogni ulteriore considerazione, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 11, L. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”, non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità” – in relazione alle quali non viene in rilievo alcuno specifico e concreto pregiudizio – avendo la Corte regolatrice più volte respinto, in base a tali principi, proprio l'eccezione di nullità della notifica telematica priva della indicazione, nell'oggetto del messaggio PEC, della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” (per tutti, Cass., n. 20039 del 2020).
III.7. – Quanto alla eccepita illegittimità della intimazione di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento, non si comprende la censura atteso che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento impugnata reca siffatta indicazione (identificando in “ [il] responsabile del Parte_2 procedimento di emissione e notifica del presente avviso”).
III.8. – Quanto alla rilevata illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione della pretesa impositiva e per mancata allegazione delle relative cartelle di pagamento sottese, se ne rileva l'infondatezza, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità (vedi Cass, n.2227/2018) secondo cui “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale” richiamato pagina 6 di 9 dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 (così Cass., n. 21065/2022, ove si chiarisce altresì, del tutto condivisibilmente, che “in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga
l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Non vi è dubbio, perciò, che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata”, dovendosi pertanto escludere che “i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009)”).
Al riguardo, in linea generale, va conclusivamente ricordato che, come ribadito dall'organo di nomofilachia, “l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018)” (Cass., n. 982 del 2023).
pagina 7 di 9 III.9. – Quanto alla dedotta mancanza di prova della corretta notificazione delle cartelle esattoriali sottostanti avendo l'agente della riscossione prodotto le copie delle ricevute di consegna PEC trasmesse da un indirizzo non inserito in pubblico registro a un indirizzo del destinatario non personale ma professionale, se ne rileva l'infondatezza richiamando le considerazioni già sopra espresse, anche ai fini della dimostrazione della valida interruzione del termine di prescrizione della pretesa creditoria.
III.10. – Quanto alla denunciata illegittimità per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, è sufficiente il rilievo per cui, essendo specificamente oggetto di doglianza in primo grado, in via esclusiva, l'intimazione di pagamento, la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti
(cfr., per tutti, Cass. n. 6048/2025).
Da qui l'infondatezza del motivo di doglianza.
III.11. – Per le ragioni sin qui esposte, l'appello, essendo complessivamente infondato, merita le sorti del rigetto.
IV. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 (aggiornato al D.M. 147/2022), parametri massimi, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con esclusione dell'istruttoria, non ravvisandosi plausibili ragioni giustificative dell'eventuale compensazione, anche alla luce della pluralità dei motivi sollevati dall'appellante e della marcata infondatezza degli stessi, non costituendo il parziale sgravio della esposizione debitoria, invocato da parte attrice, prova della fondatezza dell'opposizione, in difetto peraltro della indicazione delle cause giustificative dell'autoannullamento operato.
V. – Si dà atto, infine, stante il rigetto del gravame, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1-quater d.P.R. 115/02 in relazione al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1 la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in euro 694,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 22 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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