Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00752/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2025, proposto da
AN LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 180/2024 del 24.04.2024, emessa dal Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce lamentando la mancata ottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito alla sentenza di cui in epigrafe che ha ordinato l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per l’anno scolastico 2020/2021 per un importo complessivo di € 500,00.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La sentenza è stata ritualmente notificata ai fini della esecuzione forzata ed è trascorso il termine di dilatorio di 120 giorni concesso alla amministrazione per darvi spontanea attuazione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, sussistendone tutti i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ordina alla Amministrazione intimata di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.
Nomina fin d’ora quale commissario ad acta in caso di permanente inerzia il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero intimato, con facoltà di delega, il quale darà avvio alle procedure contabili necessarie per l’ordinato adempimento.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese legali del presente giudizio che si liquidano in Euro 800,00 oltre IVA e c.p.a. oltre al rimborso del c.u. da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT IA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | RT IA BU |
IL SEGRETARIO