Sentenza 9 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01397/2026REG.PROV.COLL.
N. 08157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8157 del 2025, proposto da
Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione La Biennale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EN GE s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati LO Clarizia, Fiorenza Scagliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1156/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Fondazione La Biennale di Venezia, EN GE s.p.a, Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. RO EL ER e uditi per le parti gli avvocati Soprano, Biagini e Scagliotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società PA.CO. Pacifico Costruzioni s.p.a. (di seguito, per brevità, anche: la società) ha impugnato innanzi al TAR Veneto il provvedimento prot. n. 2755/PS del 5 novembre 2024, con cui il Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori finalizzati alla “ Riqualificazione del Padiglione Centrale ”, presso i Giardini della stessa Biennale, in favore della società EN GE s.p.a.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con tutte le statuizioni conseguenziali. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Fondazione La Biennale di Venezia ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, EN GE s.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso, anche in virtù dell’accoglimento dello spiegato ricorso incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1156/25 il TAR Veneto ha rigettato il ricorso principale, dichiarando l’improcedibilità di quello incidentale.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; violazioni della legge di gara; eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato, instando altresì per il risarcimento del danno da essa subito nella vicenda in esame. il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni appellate, nonché EN GE s.p.a, hanno chiesto il rigetto dell’appello, quest’ultima anche in accoglimento dello spiegato appello incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 5.2.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello principale è infondato.
3. Con un unico, articolato motivo di gravame, l’appellante ha censurato le modalità con cui la Commissione di gara ha giudicato l’offerta tecnica di EN, e ciò con particolare riguardo all’applicazione dei sub criteri di valutazione B.1 e B.2 previsti dal Disciplinare di gara, sulla base dei quali sono stati attribuiti a detta offerta rispettivamente 12 e 14 punti, idonei a sopravanzarla in graduatoria.
In particolare, con riferimento al sub-criterio B.2, afferente alla “riduzione del rumore”, EN ha dichiarato “ in sede di offerta, che la stessa si sarebbe avvalsa, per la stesura del relativo elaborato, di un Tecnico Competente in ST (del quale ha riportato gli estremi di iscrizione all’albo e principali dati anagrafici); presunto TCA che, tuttavia, non solo non ha eseguito alcun calcolo dimostrativo della riduzione sonora dei macchinari offerta come espressamente preteso dal Disciplinare di gara, ma non ha neppure provveduto a sottoscrivere il detto elaborato, in tal modo
impedendo, evidentemente, alla S.A. di poter verificare la attendibilità e la validità della soluzione migliorativa proposta ” (atto di appello, pp. 5-6).
Il motivo è infondato.
4. Il par. 20.2 del Disciplinare di gara prevedeva che il concorrente dovesse “ dimostrare, mediante calcolo eseguito da tecnico competente in acustica (TCA) e/o mediante il ricorso a certificazioni dei costruttori, la riduzione del rumore complessivo della centrale termo-frigorifera ”.
All’evidenza, tale prescrizione della lex specialis imponeva la dimostrazione della riduzione del rumore complessivo della centrale termo-frigorifera, mediante calcolo eseguito da un tecnico competente in acustica, ma non anche che tale calcolo dovesse essere sottoscritto da quest’ultimo.
E nella fattispecie, emerge dalla relazione illustrativa che l’aggiudicataria si è avvalsa dell’opera professionale di un ingegnere puntualmente individuato, del quale sono stati indicati anche il codice fiscale e i numeri di iscrizione agli Albi nazionale e regionale.
Non vi è pertanto alcun dubbio in ordine alla riferibilità dei predetti calcoli al suddetto professionista, la qual cosa soddisfa pienamente il requisito stabilito dal Par. 20.2 del Disciplinare di gara.
Viceversa, la soluzione proposta dall’appellante si risolve, a ben vedere, nella creazione di una fattispecie sanzionatoria, del tutto priva di base normativa e negoziale, in quanto non prevista in alcun modo né dal d. lgs. n. 36/23, né dalla lex specialis .
Ne consegue il rigetto della relativa censura.
5. Con l’ulteriore motivo di gravame, l’appellante lamenta l’indeterminatezza dei calcoli, stante il riferimento, nella relazione dell’aggiudicataria, dapprima ai valori di 62,7 dB (diurno) e 60,9 dB (notturno), e poi a quelli di 69,7 dB (diurno) e 67,9 dB (notturno).
La censura è infondata.
Emerge dalla relazione in esame che, salva l’iniziale indicazione dei valori di 62,7 dB(A) in periodo diurno e di 60,9 dB(A) in periodo notturno, per il resto sono sempre stati riportati i valori di 69,7 dB(A) in periodo diurno e di 67,9 dB(A) in periodo notturno.
Inoltre, tali ultimi valori si rinvengono sia in corrispondenza della descrizione del metodo di calcolo, sia nel prospetto riepilogativo.
Per tali ragioni, è corretta l’affermazione del TAR, secondo cui si è trattato di un semplice refuso, come tale inidoneo a rendere l’offerta incerta nei suoi contenuti.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
6. Con l’ulteriore motivo di appello la società lamenta il mancato accoglimento della censura “ relativa all’erroneità del punteggio attribuito dalla Commissione di gara alla propria offerta per il sub-criterio B.2 – Riduzione del rumore, sul presupposto che la riduzione di 15 dB prevista dal progetto a base di gara non potesse essere considerata rilevante “a fronte di una proposta di intervento del tutto alternativa ” (atto di appello, p. 16).
Ad avviso dell’appellante, essa avrebbe dovuto conseguire per tale sub-criterio lo stesso punteggio dell’aggiudicataria, la qual cosa avrebbe consentito di sopravanzarla in graduatoria.
La censura è infondata.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’appellante, avvalendosi della facoltà concessagli dalla lex specialis , ha modificato il progetto posto a base di gara, prevedendo due unità polivalenti – in luogo delle sei installate – da incapsulare all’interno di una cabila fonoisolante.
Pertanto, modificandosi il progetto, la riduzione di15 db correlata alle sei macchine non avrebbe più potuto essere considerata, venendo in rilievo una soluzione progettuale alternativa rispetto a quella considerata dal progetto posto a base di gara.
Viceversa, la proposta di EN non è alternativa, ma si integra con il progetto posto a base di gara. Per tali ragioni, non sussiste alcuna disparità di trattamento nell’attribuzione del diverso punteggio a EN, rispetto a quello attribuito all’appellante, in quanto la soluzione progettuale offerta dalla prima determina un abbattimento acustico complessivamente maggiore di quello della seconda.
Per tali ragioni, la relativa censura è infondata, e va dunque disattesa.
7. Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante contesta il punteggio attribuito all’offerta di EN per il sub-criterio B.1 “ Miglioramento della manutenzione impiantistica ”.
Ad avviso dell’appellante “ l’offerta della EN non introduceva alcun incremento qualitativo concreto rispetto alle previsioni del progetto a base di gara, che già contemplava un periodo biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria e la garanzia dei principali componenti impiantistici ” (atto di appello p. 19).
Il motivo è infondato.
8. Si legge nel verbale della Commissione giudicatrice del 30.9.2024 che l’offerta di EN prevedeva: “ una estensione a 5 anni di garanzia relativa ai principali elementi impiantistici, già coperti da garanzia del fornitore. Durante tale periodo di garanzia saranno coperti integralmente i costi di sostituzione delle componenti danneggiate o usurate o non più in grado di svolgere correttamente la propria funzione (ad esclusione di danni derivanti da agenti atmosferici, atti vandalici, mancata manutenzione). Il Concorrente propone inoltre come miglioria, inerente alla manutenzione e durabilità dei materiali, la sostituzione di apparecchiature relativamente a illuminazione interna, accessori dei bagni, modelli di UTA, non ritenute elemento di valutazione in questo parametro ”.
Orbene, contrariamente all’assunto di parte appellante, tali offerte determinano un chiaro “ Miglioramento della manutenzione impiantistica ”, per cui l’attribuzione di n. 12 punti per tale sub-criterio (conseguente all’attribuzione di un coefficiente pari a 0.60) non può in alcun modo irragionevole.
A ciò aggiungasi altresì che l’aggiudicataria ha offerto un sistema di monitoraggio da remoto, oltre ad una gestione digitalizzata dei processi manutentivi, la qual cosa giustifica e rafforza la complessiva valutazione espressa sul punto dalla Commissione.
Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
9. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Il rigetto dell’appello principale comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante incidentale.
11. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, nonché su quello incidentale, così provvede:
- rigetta l’appello principale;
- dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LO GI O' TI, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
RO EL ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL ER | LO GI O' TI |
IL SEGRETARIO