Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1397
TAR
Sentenza 9 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazioni legge di gara e eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà

    Il motivo di gravame relativo al sub-criterio B.2 è infondato in quanto la prescrizione della lex specialis imponeva la dimostrazione della riduzione del rumore mediante calcolo eseguito da un tecnico competente in acustica, ma non anche la sottoscrizione di tale calcolo. La società aggiudicataria ha fornito i dati del tecnico competente, soddisfacendo il requisito. La censura sull'indeterminatezza dei calcoli è infondata, trattandosi di un refuso. La censura sul mancato accoglimento della richiesta di un punteggio maggiore per il sub-criterio B.2 è infondata, poiché l'appellante ha modificato il progetto base, rendendo non più comparabile la riduzione di 15 dB. L'offerta di EN GE s.p.a. si integra con il progetto base e determina un abbattimento acustico maggiore. Il motivo di gravame relativo al sub-criterio B.1 è infondato, poiché l'offerta di EN GE s.p.a. prevedeva un'estensione della garanzia a 5 anni, un sistema di monitoraggio da remoto e una gestione digitalizzata dei processi manutentivi, configurando un chiaro miglioramento della manutenzione impiantistica.

  • Rigettato
    Danno da illegittimità dell'aggiudicazione

    Il rigetto dell'appello principale, che contestava la legittimità dell'aggiudicazione, comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1397
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1397
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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