Articolo 440 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 439Articolo 441
Versione
6 maggio 1952
Art. 440.
(Raccolta e conservazione dei contratti di arruolamento)


Gli originali dei contratti di arruolamento sono annualmente raccolti in volumi e sono conservati nell'archivio dell'ufficio.
Le copie autentiche dei contratti di arruolamento sono conservate fra i documenti di bordo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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