TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/12/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 83/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 83/2025 promosso con ricorso depositato in data 15/01/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MASINI FRANCESCO
elettivamente domiciliato in Via Feltre, 53 32100 Belluno Italia
presso il difensore avv. MASINI FRANCESCO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
considerato che in data 7.5.2025 è stata pubblicata la sentenza di separazione n. 68/25;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse morale e materiale delle parti e della figlia
, nata a [...] il [...], maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22
ottobre 1994, in Comune di Ponte nelle Alpi (BL) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 19, parte II, serie A, anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte nelle Alpi (BL) alle seguenti condizioni:
i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessun assegno di mantenimento verrà versato in favore dell'altro.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
TO AC
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 83/2025 promosso con ricorso depositato in data 15/01/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MASINI FRANCESCO
elettivamente domiciliato in Via Feltre, 53 32100 Belluno Italia
presso il difensore avv. MASINI FRANCESCO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
considerato che in data 7.5.2025 è stata pubblicata la sentenza di separazione n. 68/25;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse morale e materiale delle parti e della figlia
, nata a [...] il [...], maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22
ottobre 1994, in Comune di Ponte nelle Alpi (BL) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 19, parte II, serie A, anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte nelle Alpi (BL) alle seguenti condizioni:
i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessun assegno di mantenimento verrà versato in favore dell'altro.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
TO AC
3