Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
L'integralità del risarcimento, richiesta per il riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno, non è esclusa dall'esistenza di un accordo transattivo.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2010, n. 5767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5767 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/01/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 18
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 24628/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT OV N. IL 06/03/1949;
avverso la sentenza n. 696/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Luca che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11/2/2009 la Corte di Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio da questa Corte - che con sentenza n. 13110 del 2008 aveva, tra le altre statuizioni, annullato la sentenza 4/4/2005 della Corte di Appello di Brescia limitatamente alla pronuncia di condanna degli imputati IO LO ed SC ZO in relazione al capo 1 dell'imputazione, nella parte concernente l'accusa di distrazione a seguito della vendita per poche centinaia di milioni di lire della società NP, controllata dalla fallita ANplast s.p.a. di cui erano amministratori - ha assolto tali imputati dal reato in questione per insussistenza del fatto ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta allo SC in anni due e mesi quattro di reclusione, nel contempo dichiarando la pena interamente condonata.
La Corte di Brescia, sottolineato il limitato ambito del giudizio ad essa devoluto, ha escluso che l'operazione di vendita della soc. NP per il prezzo di L. 800 milioni integrasse una fattispecie distratti va, rilevando in proposito che l'aumento di capitale avvenuto con il conferimento del credito vantato nei confronti della controllata NP dalla società AN LA non aveva comportato un aumento di liquidità ma solo l'estinzione del debito, sicché, essendo rimasta inalterata la compromessa situazione economico - finanziaria della società, andava escluso che la sua vendita per L. 800 milioni manifestasse sproporzione o esiguità ed integrasse la contestata ipotesi distrattiva. La Corte, in relazione alle altre questioni devolutele, ha escluso la ravvisabilità dell'attenuante del risarcimento del danno e condiviso, pur valutata la sopravvenuta assoluzione, il giudizio di mera equivalenza tra attenuanti ed aggravanti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato SC con atto del 26/3/2009 rilevando come la Corte di Appello avesse negato l'attenuante del risarcimento del danno ritenendo incompatibile con l'integralità del risarcimento l'avvenuta transazione tra le parti, omettendo di motivare sul perché la somma versata fosse inferiore alla integralità del danno;
il ricorrente ha altresì dedotto vizio logico di motivazione con riguardo al giudizio di equivalenza delle circostanze nonostante l'assoluzione per il capo 1 dell'imputazione e la conseguente rilevante diminuzione dell'entità del danno cagionato;
ha infine lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la prima censura proposta dal ricorrente - esposta al punto 1 pagg. da 21 a 26 del ricorso e denunziante violazione dell'art. 62 c.p., n. 6 e vizio di motivazione - debba essere condivisa e che, nell'effetto rescindente del suo accoglimento, resti assorbita la successiva censura, esposta al punto 2, afferente la doglianza sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, nonché coinvolta la censura (punto 3) sulla entità del trattamento sanzionatorio.
La Corte di rinvio, esaminando, dopo la decisione assolutoria dello SC relativamente al reato ascritto al capo 1) della rubrica, la questione, afferente la ulteriore imputazione, dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, che la sentenza di rinvio n. 13110/08 ebbe a dichiarare assorbita, ha espressamente negato la configurabilità di detta attenuante sul rilievo della coessenzialità, nel sinallagma transattivo, di una parzialità del risarcimento del danno e pertanto la evidenza di un effetto non integralmente satisfattivo della stessa transazione (...non ricorre l'attenuante del danno risarcito poiché la somma versata nell'ambito della transazione avvenuta nella causa instaurata dal curatore del fallimento ANplast non copre all'evidenza l'integrale area del danno, per gli effetti connaturati alla transazione stessa, che comporta rinunzia parziale ad ottenere l'intero).
La censura, che correttamente richiama il principio per il quale la sussistenza della attenuante de qua è correlata alla integralità del risarcimento realizzato (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 47340/2007), evidenzia l'astrattezza ed apoditticità del ragionamento sviluppato dal Giudice del rinvio, che, senza neanche rammentare quale fosse il debito della fallita ANplast (per capitale ed accessori) e quali fossero i termini dell'accordo transattivo intercorso, ha escluso l'integralità del risarcimento sul solo assunto, ricavato da neanche indicate ragioni di comune esperienza, che l'aliquid datum dell'intesa transattiva fosse la rinunzia del creditore a parte del proprio credito. Questa Corte ha del resto in passato più volte rammentato che, al fine di scrutinare la sussistenza della integralità del risarcimento, il Giudice del merito deve esaminare la realtà della solutio in rapporto alla consistenza del debito, senza assegnare valore satisfattivo alle formule apposte in sede di conclusione di una transazione (cfr. Cass. sent. n. 5484/1991 e n. 11207/1994), con la conseguenza per la quale la avvenuta transazione non esplica alcun effetto preclusivo sulla indagine assegnata al giudice, essa ne' costituendo fonte di presunzione del risarcimento avvenuto ne'. di converso, ostando in via automatica all'indagine stessa (come nella specie effettuato erroneamente dal Giudice del merito). Si annulla pertanto la sentenza impugnata e si rinvia alla stessa Corte per nuovo giudizio che faccia applicazione del formulato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante del risarcimento del danno ed al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010