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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1696/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AB EN, Presidente
FORTUNATO EL, Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5724/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IA S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1142/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, l'Ricorrente_1 (C.F. P.IVA_1), ha impugnato l'avviso di accertamento
“esecutivo” prot. n. 162202/1040 del 21.11.2024, notificato a mezzo raccomandata in data 31.12.2024, emesso a fini TARI e maggiorazione provinciale (5%) oltre sanzioni ed interessi, per omessa/infedele dichiarazione TARI riferita alle annualità 2018–2019–2020–2021–2022–2023.
La pretesa complessiva è pari ad euro 13.112,00 e l'Ricorrente_1 deduce che l'avviso “accerta e liquida” TARI/
TEFA per complessivi euro 8.536,08, (ii) interessi per euro 2.881,47, (iii) sanzioni per euro 2.850,64, oltre spese di notifica euro 7,83, e che la maggiorazione provinciale del 5% è indicata per gli anni 2020–2023.
L'avviso riguarda due unità immobiliari site in Napoli, Indirizzo_1, identificate catastalmente come segue:
1. piano 2, sez. AVV, foglio 11, particella 170, sub 39, cat. A/10, mq 163;
2. piano 1, interno 012, sez. AVV, foglio 11, particella 170, sub 20, cat. A/2, mq 50.
Eccezioni e motivi del ricorso
La ricorrente ha articolato plurimi motivi, in parte preliminari e in parte di merito:
1. Difetto di legittimazione e incertezza sulla paternità dell'atto: l'Ricorrente_1 eccepisce che, dall'intestazione congiunta e dalle indicazioni operative, non sarebbe chiaro se l'atto sia stato emesso da Napoli Obiettivo
Valore S.r.l. (società di progetto) e/o da IA S.p.A., con dedotta violazione delle regole di affidamento/ gestione delle entrate locali e conseguente illegittimità dell'accertamento.
2. Violazione delle garanzie partecipative e mancato contraddittorio: la ricorrente invoca l'art.
6-bis della legge n. 212/2000 (come novellato) sostenendo che, trattandosi di avviso di accertamento esecutivo per omessa/infedele dichiarazione, il concessionario avrebbe dovuto emettere previamente lo “schema d'atto”
e instaurare il contraddittorio, con conseguente annullabilità per violazione degli artt.
6-bis e 7-bis della legge n. 212/2000, oltre che delle previsioni regolamentari comunali.
3. Difetto di motivazione (anche per relationem) e carenza di prova: l'Ricorrente_1 deduce che l'avviso non chiarirebbe presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa, né i mezzi di prova utilizzati, richiamando l'art. 7 dello Statuto del contribuente e l'art. 1, comma 162, l. 296/2006.
4. Insussistenza del presupposto TARI e soggettività passiva: nel merito si assume che, per tutte le annualità accertate, i locali sarebbero stati locati e, in parte, concessi in comodato a terzi con contratti registrati, per cui l'obbligo dichiarativo e di pagamento graverebbe sui detentori/occupanti (locatari/comodatari) e non sul proprietario/locatore, con indicazione della società “Società_1 sas” e di un nucleo familiare (Milroy) quali soggetti effettivi utilizzatori.
5. Sanzioni: la ricorrente contesta l'applicazione delle sanzioni in misura del 30% sull'imposta complessivamente accertata per più annualità, deducendo omessa applicazione del cumulo giuridico/ continuazione ex art. 12 d.lgs. 472/1997. La ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'avviso, con condanna alle spese e richiesta di attribuzione in favore del difensore.
Costituzione delle resistenti e controdeduzioni
Si sono costituite LI OBIETTIVO VALORE S.r.l. (C.F. 17142801004) e MUNICIPIA S.p.A. (C.F.
01973900838), quali concessionaria/affidataria delle attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali del Comune di Napoli, rappresentate e difese dal dott. Difensore_2, depositando memorie di resistenza e documentazione, controdeducendo:
• in via preliminare, che non sussista alcuna incertezza sulla paternità dell'atto, affermando che l'avviso risulta emesso da IA S.p.A. (anche in ragione della sottoscrizione e delle istruzioni contenute nell'atto), con conseguente infondatezza della doglianza sul difetto di legittimazione.
• in relazione al contraddittorio endoprocedimentale, richiamano l'area degli “atti di controllo formale” e la possibilità che, quando la determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione,
l'atto rientri tra quelli esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo, citando indicazioni interpretative e note di prassi richiamate in memoria.
• quanto al presupposto impositivo, contestano la tesi della ricorrente evidenziando che la locazione/ comodato avrebbe riguardato solo porzioni degli immobili e che, per la parte residua non occupata dai terzi dichiarati, residuerebbe la soggettività passiva in capo alla proprietaria, con conteggi delle superfici desunti da schede di censimento/planimetrie e istanze della Società_1.
• sulle sanzioni, richiamano giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1540/2017 e successive) per sostenere l'inapplicabilità del cumulo giuridico alle sanzioni per omesso/tardivo versamento, sostenendo la correttezza dell'impostazione sanzionatoria.
Le resistenti concludono per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1) Sulla pretesa incertezza della paternità dell'atto e sul difetto di legittimazione.
E' convinzione consolidata di questo Collegio, atteso che l'atto essendo è firmato da IA SP, seppure alcune parti dello stesso appaiano riferite a entrambe le compagini, non può che attribuirsi imputabilità della determinazione alla predetta IA piuttosto che alla LI OBIETTIVO VALORE S.r.l. (NO). Inoltre, nell'atto si legge che è stata proprio IA SP, in forza dei rapporti ivi elencati, ad accertare e liquidare le somme oggetto della pretesa tributaria. Inoltre, nel provvedimento si riporta la travagliata vicenda inerente al rapporto concessorio ed il richiamo al secondo comma dell'art. 184 d.lgs. 50/16, applicabile ai rapporti ancora in corso (art. 226 del D.lgs.31/03/2023, n. 36), e posto che IA ha allegato di essere socio unico della NO . Va evidenziato, in ogni caso, che l'originario aggiudicatario è pur sempre la IA SP
e pertanto delle due l'una: se non si ritiene NO legittimata per carenza dei requisiti, l'affidamento a quest'ultima società deve reputarsi tamquam non esset, per cui non è possibile giungere alla conclusione tranciante di considerare entrambe le società prive del potere. La censura va, pertanto, disattesa.
2) Sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'asserita necessità dello “schema d'atto”.
La ricorrente invoca l'art.
6-bis della legge n. 212/2000 sostenendo l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Le resistenti, tuttavia, hanno opposto che l'accertamento in questione si fonda su dati nella disponibilità dell'amministrazione (dati catastali/superfici, anagrafe tributaria e risultanze di censimento/ planimetrie), richiamando l'ambito degli atti di controllo formale per i quali l'obbligo non opera nei termini prospettati dalla ricorrente, restando semmai un contraddittorio “facoltativo” privo di efficacia caducante in caso di mancata attivazione.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato in che modo l'asserita omissione del contraddittorio avrebbe inciso in termini decisivi sull'atto, anche considerato che l'oggetto della controversia attiene primariamente alla soggettività passiva e alle superfici tassabili, temi sui quali l'Ente ha svolto specifiche confutazioni, producendo riscontri tecnici (schede e planimetrie) e chiarendo che l'occupazione da parte di terzi era parziale.
3) Sul presupposto impositivo TARI e sulla soggettività passiva. La TARI ha come presupposto il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti. La ricorrente assume che la soggettività passiva ricada esclusivamente sui locatari/comodatari, evidenziando contratti registrati e pagamenti dei terzi.
Le resistenti hanno però opposto un fatto decisivo: i contratti prodotti evidenzierebbero un godimento parziale dei cespiti, residuando superfici non comprese nelle porzioni detenute dai terzi e, quindi, rimaste imponibili in capo alla proprietaria/detentrice per la parte nella sua disponibilità. In particolare, le resistenti, hanno ricostruito la determinazione delle superfici, richiamando schede di censimento e planimetrie e quantificando la differenza tra superficie complessiva e superficie effettivamente occupata dalla Società_1, giungendo a superfici residuali (tra cui quella di mq 163 per il piano 2) poste a base dell'accertamento.
Tale ricostruzione è idonea a superare la tesi dell'Ricorrente_1 secondo cui l'obbligazione TARI sarebbe integralmente traslata sui terzi occupanti: la mera esistenza di contratti di locazione/comodato non dimostra, di per sé, che l'intero compendio sia stato trasferito nella detenzione esclusiva di terzi per l'intero periodo e per l'intera estensione, soprattutto a fronte della documentazione tecnica che indica occupazioni parziali. In tale quadro, la ricorrente non ha fornito prova contraria specifica e dirimente (ad esempio, prova dell'assenza totale di disponibilità residua o dell'inesistenza di superfici suscettibili di autonoma produzione di rifiuti nella sua sfera), limitandosi a ribadire la regola generale della soggettività passiva in capo al detentore.
Ne consegue che l'accertamento risulta fondato sulla quota parte di superficie rimasta nella disponibilità della ricorrente e, conseguentemente, l'impugnazione non può essere accolta.
4) Sulle sanzioni e sul cumulo giuridico
La ricorrente invoca l'art. 12 d.lgs. 472/1997 per sostenere l'applicazione del cumulo giuridico/continuazione alle violazioni pluriennali. Le resistenti hanno richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di omesso/tardivo versamento, la sanzione ex art. 13 d.lgs. 471/1997 opera in modo autonomo per ciascun periodo/omesso pagamento, non trovando applicazione l'istituto della continuazione per violazioni che non incidono sulla determinazione dell'imponibile ma sull'adempimento del versamento.
Il Collegio, pur consapevole di una recente pronuncia della Suprema Corte di senso contrario, ritiene di non aderire a tale impostazione affermando di contro, che l'omesso versamento integra una violazione istantanea e autonoma per ciascun periodo d'imposta: ogni annualità genera un'obbligazione tributaria distinta e, correlativamente, un autonomo obbligo di pagamento alle scadenze fissate dal regolamento comunale o dalla legge. Ne deriva che la sanzione per omesso versamento (in quanto riferita al mancato pagamento di un debito già liquidato o comunque determinabile per ciascuna annualità) si consuma, e si perfeziona, anno per anno, con riguardo a ciascuna obbligazione rimasta inadempiuta. In tale prospettiva, l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997 non è configurabile: non ricorre una violazione “unitaria” protratta nel tempo, bensì una pluralità di inadempimenti separati, ciascuno riferito a un diverso titolo annuale e a una diversa scadenza di pagamento. La mera ripetizione dell'inadempimento in più periodi non è sufficiente a integrare i presupposti della continuazione;
diversamente opinando, il cumulo giuridico finirebbe per trasformarsi in un meccanismo generalizzato di attenuazione delle sanzioni per ogni ipotesi di omesso pagamento pluriennale, in contrasto con la struttura dell'obbligazione tributaria periodica e con la funzione dissuasiva della sanzione. Pertanto, correttamente l'ente impositore ha applicato le sanzioni separatamente per ciascuna annualità non versata, senza procedere al cumulo giuridico invocato dalla parte ricorrente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attesa l'oggettiva peculiarità della questione controversa e la non univocità degli approdi interpretativi in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AB EN, Presidente
FORTUNATO EL, Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5724/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IA S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162202_1040 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1142/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, l'Ricorrente_1 (C.F. P.IVA_1), ha impugnato l'avviso di accertamento
“esecutivo” prot. n. 162202/1040 del 21.11.2024, notificato a mezzo raccomandata in data 31.12.2024, emesso a fini TARI e maggiorazione provinciale (5%) oltre sanzioni ed interessi, per omessa/infedele dichiarazione TARI riferita alle annualità 2018–2019–2020–2021–2022–2023.
La pretesa complessiva è pari ad euro 13.112,00 e l'Ricorrente_1 deduce che l'avviso “accerta e liquida” TARI/
TEFA per complessivi euro 8.536,08, (ii) interessi per euro 2.881,47, (iii) sanzioni per euro 2.850,64, oltre spese di notifica euro 7,83, e che la maggiorazione provinciale del 5% è indicata per gli anni 2020–2023.
L'avviso riguarda due unità immobiliari site in Napoli, Indirizzo_1, identificate catastalmente come segue:
1. piano 2, sez. AVV, foglio 11, particella 170, sub 39, cat. A/10, mq 163;
2. piano 1, interno 012, sez. AVV, foglio 11, particella 170, sub 20, cat. A/2, mq 50.
Eccezioni e motivi del ricorso
La ricorrente ha articolato plurimi motivi, in parte preliminari e in parte di merito:
1. Difetto di legittimazione e incertezza sulla paternità dell'atto: l'Ricorrente_1 eccepisce che, dall'intestazione congiunta e dalle indicazioni operative, non sarebbe chiaro se l'atto sia stato emesso da Napoli Obiettivo
Valore S.r.l. (società di progetto) e/o da IA S.p.A., con dedotta violazione delle regole di affidamento/ gestione delle entrate locali e conseguente illegittimità dell'accertamento.
2. Violazione delle garanzie partecipative e mancato contraddittorio: la ricorrente invoca l'art.
6-bis della legge n. 212/2000 (come novellato) sostenendo che, trattandosi di avviso di accertamento esecutivo per omessa/infedele dichiarazione, il concessionario avrebbe dovuto emettere previamente lo “schema d'atto”
e instaurare il contraddittorio, con conseguente annullabilità per violazione degli artt.
6-bis e 7-bis della legge n. 212/2000, oltre che delle previsioni regolamentari comunali.
3. Difetto di motivazione (anche per relationem) e carenza di prova: l'Ricorrente_1 deduce che l'avviso non chiarirebbe presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa, né i mezzi di prova utilizzati, richiamando l'art. 7 dello Statuto del contribuente e l'art. 1, comma 162, l. 296/2006.
4. Insussistenza del presupposto TARI e soggettività passiva: nel merito si assume che, per tutte le annualità accertate, i locali sarebbero stati locati e, in parte, concessi in comodato a terzi con contratti registrati, per cui l'obbligo dichiarativo e di pagamento graverebbe sui detentori/occupanti (locatari/comodatari) e non sul proprietario/locatore, con indicazione della società “Società_1 sas” e di un nucleo familiare (Milroy) quali soggetti effettivi utilizzatori.
5. Sanzioni: la ricorrente contesta l'applicazione delle sanzioni in misura del 30% sull'imposta complessivamente accertata per più annualità, deducendo omessa applicazione del cumulo giuridico/ continuazione ex art. 12 d.lgs. 472/1997. La ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'avviso, con condanna alle spese e richiesta di attribuzione in favore del difensore.
Costituzione delle resistenti e controdeduzioni
Si sono costituite LI OBIETTIVO VALORE S.r.l. (C.F. 17142801004) e MUNICIPIA S.p.A. (C.F.
01973900838), quali concessionaria/affidataria delle attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali del Comune di Napoli, rappresentate e difese dal dott. Difensore_2, depositando memorie di resistenza e documentazione, controdeducendo:
• in via preliminare, che non sussista alcuna incertezza sulla paternità dell'atto, affermando che l'avviso risulta emesso da IA S.p.A. (anche in ragione della sottoscrizione e delle istruzioni contenute nell'atto), con conseguente infondatezza della doglianza sul difetto di legittimazione.
• in relazione al contraddittorio endoprocedimentale, richiamano l'area degli “atti di controllo formale” e la possibilità che, quando la determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione,
l'atto rientri tra quelli esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo, citando indicazioni interpretative e note di prassi richiamate in memoria.
• quanto al presupposto impositivo, contestano la tesi della ricorrente evidenziando che la locazione/ comodato avrebbe riguardato solo porzioni degli immobili e che, per la parte residua non occupata dai terzi dichiarati, residuerebbe la soggettività passiva in capo alla proprietaria, con conteggi delle superfici desunti da schede di censimento/planimetrie e istanze della Società_1.
• sulle sanzioni, richiamano giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1540/2017 e successive) per sostenere l'inapplicabilità del cumulo giuridico alle sanzioni per omesso/tardivo versamento, sostenendo la correttezza dell'impostazione sanzionatoria.
Le resistenti concludono per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1) Sulla pretesa incertezza della paternità dell'atto e sul difetto di legittimazione.
E' convinzione consolidata di questo Collegio, atteso che l'atto essendo è firmato da IA SP, seppure alcune parti dello stesso appaiano riferite a entrambe le compagini, non può che attribuirsi imputabilità della determinazione alla predetta IA piuttosto che alla LI OBIETTIVO VALORE S.r.l. (NO). Inoltre, nell'atto si legge che è stata proprio IA SP, in forza dei rapporti ivi elencati, ad accertare e liquidare le somme oggetto della pretesa tributaria. Inoltre, nel provvedimento si riporta la travagliata vicenda inerente al rapporto concessorio ed il richiamo al secondo comma dell'art. 184 d.lgs. 50/16, applicabile ai rapporti ancora in corso (art. 226 del D.lgs.31/03/2023, n. 36), e posto che IA ha allegato di essere socio unico della NO . Va evidenziato, in ogni caso, che l'originario aggiudicatario è pur sempre la IA SP
e pertanto delle due l'una: se non si ritiene NO legittimata per carenza dei requisiti, l'affidamento a quest'ultima società deve reputarsi tamquam non esset, per cui non è possibile giungere alla conclusione tranciante di considerare entrambe le società prive del potere. La censura va, pertanto, disattesa.
2) Sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'asserita necessità dello “schema d'atto”.
La ricorrente invoca l'art.
6-bis della legge n. 212/2000 sostenendo l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Le resistenti, tuttavia, hanno opposto che l'accertamento in questione si fonda su dati nella disponibilità dell'amministrazione (dati catastali/superfici, anagrafe tributaria e risultanze di censimento/ planimetrie), richiamando l'ambito degli atti di controllo formale per i quali l'obbligo non opera nei termini prospettati dalla ricorrente, restando semmai un contraddittorio “facoltativo” privo di efficacia caducante in caso di mancata attivazione.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato in che modo l'asserita omissione del contraddittorio avrebbe inciso in termini decisivi sull'atto, anche considerato che l'oggetto della controversia attiene primariamente alla soggettività passiva e alle superfici tassabili, temi sui quali l'Ente ha svolto specifiche confutazioni, producendo riscontri tecnici (schede e planimetrie) e chiarendo che l'occupazione da parte di terzi era parziale.
3) Sul presupposto impositivo TARI e sulla soggettività passiva. La TARI ha come presupposto il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti. La ricorrente assume che la soggettività passiva ricada esclusivamente sui locatari/comodatari, evidenziando contratti registrati e pagamenti dei terzi.
Le resistenti hanno però opposto un fatto decisivo: i contratti prodotti evidenzierebbero un godimento parziale dei cespiti, residuando superfici non comprese nelle porzioni detenute dai terzi e, quindi, rimaste imponibili in capo alla proprietaria/detentrice per la parte nella sua disponibilità. In particolare, le resistenti, hanno ricostruito la determinazione delle superfici, richiamando schede di censimento e planimetrie e quantificando la differenza tra superficie complessiva e superficie effettivamente occupata dalla Società_1, giungendo a superfici residuali (tra cui quella di mq 163 per il piano 2) poste a base dell'accertamento.
Tale ricostruzione è idonea a superare la tesi dell'Ricorrente_1 secondo cui l'obbligazione TARI sarebbe integralmente traslata sui terzi occupanti: la mera esistenza di contratti di locazione/comodato non dimostra, di per sé, che l'intero compendio sia stato trasferito nella detenzione esclusiva di terzi per l'intero periodo e per l'intera estensione, soprattutto a fronte della documentazione tecnica che indica occupazioni parziali. In tale quadro, la ricorrente non ha fornito prova contraria specifica e dirimente (ad esempio, prova dell'assenza totale di disponibilità residua o dell'inesistenza di superfici suscettibili di autonoma produzione di rifiuti nella sua sfera), limitandosi a ribadire la regola generale della soggettività passiva in capo al detentore.
Ne consegue che l'accertamento risulta fondato sulla quota parte di superficie rimasta nella disponibilità della ricorrente e, conseguentemente, l'impugnazione non può essere accolta.
4) Sulle sanzioni e sul cumulo giuridico
La ricorrente invoca l'art. 12 d.lgs. 472/1997 per sostenere l'applicazione del cumulo giuridico/continuazione alle violazioni pluriennali. Le resistenti hanno richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di omesso/tardivo versamento, la sanzione ex art. 13 d.lgs. 471/1997 opera in modo autonomo per ciascun periodo/omesso pagamento, non trovando applicazione l'istituto della continuazione per violazioni che non incidono sulla determinazione dell'imponibile ma sull'adempimento del versamento.
Il Collegio, pur consapevole di una recente pronuncia della Suprema Corte di senso contrario, ritiene di non aderire a tale impostazione affermando di contro, che l'omesso versamento integra una violazione istantanea e autonoma per ciascun periodo d'imposta: ogni annualità genera un'obbligazione tributaria distinta e, correlativamente, un autonomo obbligo di pagamento alle scadenze fissate dal regolamento comunale o dalla legge. Ne deriva che la sanzione per omesso versamento (in quanto riferita al mancato pagamento di un debito già liquidato o comunque determinabile per ciascuna annualità) si consuma, e si perfeziona, anno per anno, con riguardo a ciascuna obbligazione rimasta inadempiuta. In tale prospettiva, l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997 non è configurabile: non ricorre una violazione “unitaria” protratta nel tempo, bensì una pluralità di inadempimenti separati, ciascuno riferito a un diverso titolo annuale e a una diversa scadenza di pagamento. La mera ripetizione dell'inadempimento in più periodi non è sufficiente a integrare i presupposti della continuazione;
diversamente opinando, il cumulo giuridico finirebbe per trasformarsi in un meccanismo generalizzato di attenuazione delle sanzioni per ogni ipotesi di omesso pagamento pluriennale, in contrasto con la struttura dell'obbligazione tributaria periodica e con la funzione dissuasiva della sanzione. Pertanto, correttamente l'ente impositore ha applicato le sanzioni separatamente per ciascuna annualità non versata, senza procedere al cumulo giuridico invocato dalla parte ricorrente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attesa l'oggettiva peculiarità della questione controversa e la non univocità degli approdi interpretativi in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.