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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr.ssa Federica Benvenuti - giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nel proc. RG n. 22141/2024
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ) ex art. 473 bis 49 C.F._1 CP_1 C.F._2
c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25.06.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Marcon (VE) al n. 9, parte I, serie /, ufficio 1, anno 2022;
-considerato che la parte ricorrente alla prima udienza d.d. 17.07.2025 ha confermato di volersi separare insistendo per la pronuncia sullo status;
-considerato che il convenuto non si è opposto, associandosi alla domanda in punto status;
-ritenuto che la domanda della ricorrente vada accolta;
e ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Tribunale, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Nel caso di specie è senz'altro emersa la comune volontà dei coniugi di non considerarsi più marito e moglie. Il convenuto, inoltre, si è associato alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente;
-ritenuto, dunque, che debba essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente;
-ritenuto che la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 49 ss. c.p.c., non definitivamente pronunciando
-Dichiara la separazione personale dei coniugi;
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
-Spese al definitivo.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 17.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr.ssa Federica Benvenuti - giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nel proc. RG n. 22141/2024
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ) ex art. 473 bis 49 C.F._1 CP_1 C.F._2
c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25.06.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Marcon (VE) al n. 9, parte I, serie /, ufficio 1, anno 2022;
-considerato che la parte ricorrente alla prima udienza d.d. 17.07.2025 ha confermato di volersi separare insistendo per la pronuncia sullo status;
-considerato che il convenuto non si è opposto, associandosi alla domanda in punto status;
-ritenuto che la domanda della ricorrente vada accolta;
e ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Tribunale, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Nel caso di specie è senz'altro emersa la comune volontà dei coniugi di non considerarsi più marito e moglie. Il convenuto, inoltre, si è associato alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente;
-ritenuto, dunque, che debba essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente;
-ritenuto che la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 49 ss. c.p.c., non definitivamente pronunciando
-Dichiara la separazione personale dei coniugi;
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
-Spese al definitivo.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 17.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini