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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON TO, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Contrada Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK070200648/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: L' ufficio è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12 maggio 2025 e depositato l'11 giugno successivo, l'Ricorrente_1
ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFK070200648/2024, notificatole il 13 dicembre 2024, col quale la Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia elle entrate aveva rettificato i suoi redditi dichiarato per l'anno
2018, accertando ritenute non versate per € 84.205,00 e irrogando sanzioni per € 117.937,00. La ricorrente ha premesso che l'atto impugnato trovava fondamento nell'accertamento n. TFK030201066/2013, che a sua volta traeva origine dal PVC della Guardia di Finanza che aveva accertato l'omessa dichiarazione di un reddito d'impresa pari a € 323.866,00, induttivamente ricostruito richiamando, per relationem, l'accertamento effettuato per il precedente anno d'imposta 2017; ed ha aggiunto che nella fase del contraddittorio preventivo, aveva consegnato all'Ufficio ampia documentazione, che l'accertamento per l'anno 2017 era oggetto di giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara e che in quel giudizio,
e prim'ancora in fase di accertamento, l'Ufficio aveva ridotto le sue pretese alla luce delle poste contestazioni;
ha, infine, allegato di avere presentato istanza di accertamento con adesione, in data 27 dicembre 2024.
La ricorrente s'è doluta de: la “Illegittimità dell'accertamento presupposto nr. TFK030201066/2023”, per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CGT di Novara, espressamente richiamate;
la “violazione del divieto della praesumptio de praesunto”, per avere l'Ufficio, al fine di calcolare gli importi asseritamente evasi a titolo di ricavi non dichiarati, utilizzato in via del tutto induttiva l'incidenza esclusivamente contestata per il 2017; la “Violazione degli artt. 38 DPR 600/1973, 2727 e ss. c.c.”, non sussistendo ragioni per presumere che il maggiore reddito della società sia stato distribuito ai soci in misura pari alle loro partecipazioni sociali, non essendo sufficiente al tal fine il rilievo della ristretta base sociale;
la necessaria “sospensione del processo”, in attesa della definizione di quello presupposto.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 10 luglio
2025, ha eccepito l'erroneità della ricostruzione di fatto offerta dalla ricorrente, posto che l'accertamento
TFK030201066/2023, prodromico a quello oggetto di giudizio, non era stato impugnato, col consolidamento della pretesa tributaria, ed ha sottolineato che l'oggetto del contendere erano le ritenute non versate sugli utili extracontabili accertati nei confronti della società, a ristretta base azionaria;
ha aggiunto che anche l'avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Avellino per l'anno 2017 non era stato oggetto di impugnazione, e che unico atto impugnato era l'avviso di accertamento T7U010800061/2024 emesso dalla Direzione Provinciale di Novara nei confronti del socio Nominativo_1, relativo all'anno d'imposta 2017. L'Ufficio, quindi, ha eccepito: l'inammissibilità dei motivi di gravame pertinenti gli avvisi di accertamento definitivi, perché non impugnati;
la correttezza di quegli accertamenti, fondati in fatto e diritto;
le numerose violazioni formali e sostanziali della società in materia di imposte dirette, IVA e IRAP;
la corretta applicazione delle regole, anche giurisprudenziali, in punto di presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base azionaria;
Il 12 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato documenti.
Il 28 novembre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto il differimento della decisione. Il 23 gennaio
2026 la resistente ha depositato una memoria richiedendo l'estincio del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo concluso con la società ricorrente un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del d. lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definzione concliativa della vertenza giustifica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese vanno interamente compensate, conformemente alle richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON TO, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Contrada Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK070200648/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: L' ufficio è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12 maggio 2025 e depositato l'11 giugno successivo, l'Ricorrente_1
ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFK070200648/2024, notificatole il 13 dicembre 2024, col quale la Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia elle entrate aveva rettificato i suoi redditi dichiarato per l'anno
2018, accertando ritenute non versate per € 84.205,00 e irrogando sanzioni per € 117.937,00. La ricorrente ha premesso che l'atto impugnato trovava fondamento nell'accertamento n. TFK030201066/2013, che a sua volta traeva origine dal PVC della Guardia di Finanza che aveva accertato l'omessa dichiarazione di un reddito d'impresa pari a € 323.866,00, induttivamente ricostruito richiamando, per relationem, l'accertamento effettuato per il precedente anno d'imposta 2017; ed ha aggiunto che nella fase del contraddittorio preventivo, aveva consegnato all'Ufficio ampia documentazione, che l'accertamento per l'anno 2017 era oggetto di giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara e che in quel giudizio,
e prim'ancora in fase di accertamento, l'Ufficio aveva ridotto le sue pretese alla luce delle poste contestazioni;
ha, infine, allegato di avere presentato istanza di accertamento con adesione, in data 27 dicembre 2024.
La ricorrente s'è doluta de: la “Illegittimità dell'accertamento presupposto nr. TFK030201066/2023”, per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CGT di Novara, espressamente richiamate;
la “violazione del divieto della praesumptio de praesunto”, per avere l'Ufficio, al fine di calcolare gli importi asseritamente evasi a titolo di ricavi non dichiarati, utilizzato in via del tutto induttiva l'incidenza esclusivamente contestata per il 2017; la “Violazione degli artt. 38 DPR 600/1973, 2727 e ss. c.c.”, non sussistendo ragioni per presumere che il maggiore reddito della società sia stato distribuito ai soci in misura pari alle loro partecipazioni sociali, non essendo sufficiente al tal fine il rilievo della ristretta base sociale;
la necessaria “sospensione del processo”, in attesa della definizione di quello presupposto.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 10 luglio
2025, ha eccepito l'erroneità della ricostruzione di fatto offerta dalla ricorrente, posto che l'accertamento
TFK030201066/2023, prodromico a quello oggetto di giudizio, non era stato impugnato, col consolidamento della pretesa tributaria, ed ha sottolineato che l'oggetto del contendere erano le ritenute non versate sugli utili extracontabili accertati nei confronti della società, a ristretta base azionaria;
ha aggiunto che anche l'avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Avellino per l'anno 2017 non era stato oggetto di impugnazione, e che unico atto impugnato era l'avviso di accertamento T7U010800061/2024 emesso dalla Direzione Provinciale di Novara nei confronti del socio Nominativo_1, relativo all'anno d'imposta 2017. L'Ufficio, quindi, ha eccepito: l'inammissibilità dei motivi di gravame pertinenti gli avvisi di accertamento definitivi, perché non impugnati;
la correttezza di quegli accertamenti, fondati in fatto e diritto;
le numerose violazioni formali e sostanziali della società in materia di imposte dirette, IVA e IRAP;
la corretta applicazione delle regole, anche giurisprudenziali, in punto di presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base azionaria;
Il 12 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato documenti.
Il 28 novembre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto il differimento della decisione. Il 23 gennaio
2026 la resistente ha depositato una memoria richiedendo l'estincio del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo concluso con la società ricorrente un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del d. lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definzione concliativa della vertenza giustifica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese vanno interamente compensate, conformemente alle richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.