Art. 14.
E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, allo scopo di provvedere all'organizzazione di una campagna pubblicitaria destinata ad incrementare il consumo dei prodotti ittici del Mediterraneo ed in particolare del pesce azzurro. Il relativo programma sara' sottoposto al parere del comitato previsto dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , che dovra' pronunciarsi entro trenta giorni.
Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, allo scopo di provvedere all'organizzazione di una campagna pubblicitaria destinata ad incrementare il consumo dei prodotti ittici del Mediterraneo ed in particolare del pesce azzurro. Il relativo programma sara' sottoposto al parere del comitato previsto dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , che dovra' pronunciarsi entro trenta giorni.
Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.