Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 7946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7946 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13521/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13521 del 2025, proposto da
IR RN GI AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Zaza d’Aulisio, Giovanni Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 47;
contro
Roma capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tar Lazio, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 2518;
con nomina di commissario ad acta , e fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT e IT
1. La ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio amministrativo di cui alla sentenza in epigrafe, agisce chiedendo l’esatta ottemperanza della pronuncia e quindi il pagamento della somma liquidata in proprio favore.
2. Resiste in giudizio Roma capitale.
3. All’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Invero, la sentenza di questo Tribunale, passata in giudicato come da attestazione della Segreteria depositata in atti, è stata notificata in data 18 aprile 2025 (unitamente ad una diffida con la quale si è intimato il pagamento dello spettante) risultando, pertanto, ampiamento decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Non risultando allegati elementi che dimostrano il pagamento integrale, anzi, avendo l’amministrazione nei proprî atti confermato l’indisponibilità dei fondi necessarî a liquidare il dovuto, deve considerarsi ancora inadempiuta la sentenza di condanna.
7. Pertanto, in accoglimento del ricorso va ordinato all’amministrazione capitolina di provvedere all’esatta ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 2518, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, procedendo al pagamento della sorte capitale, nonché degli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della pronuncia da ottemperare.
8. Non risultano invece integrati gli estremi per il pagamento delle penalità di mora, apparendo ciò manifestamente iniquo, atteso che il ritardo nel pagamento è comunque compensato dalla corresponsione degli interessi sulla somma.
9. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, laddove l’amministrazione perduri nell’inadempimento.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’ottemperanza nei termini indicati nella parte motiva.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00, oltre accessorî ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
IA IA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IA IA | RO OL |
IL SEGRETARIO