Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 18/02/2026, n. 36
CCONTI
Sentenza 26 agosto 2024
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di affidamento e falsa applicazione dell'art. 1, d.p.r. n. 97/2003

    La Corte ha ritenuto che la convenzione, pur definita come 'Servizio cassa ed incasso', avesse un contenuto più ampio, includendo la gestione di tutti i flussi finanziari relativi al bilancio generale dell'Università e la custodia di titoli e valori. La banca stessa si è qualificata come 'cassiere/tesoriere' in documenti successivi e la convenzione contemplava espressamente il servizio di tesoreria. La Corte ha inoltre osservato che la convenzione ricalca il contenuto dell'art. 209 TUEL relativo agli enti locali, suggerendo una sovrapposizione di normative.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti

    La Corte ha ritenuto che la banca stessa si sia autoqualificata 'cassiere/tesoriere' e che la convenzione contemplasse espressamente il servizio di tesoreria, contraddicendo l'assunto dell'appellante.

  • Rigettato
    Inapplicabilità del modello 11 e sua abrogazione

    La Corte ha confermato che il modello 11 è abrogato ma ha ritenuto che l'Allegato 17 sia applicabile tramite l'art. 6 della convenzione, che imponeva l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili ai servizi di cassa e tesoreria delle Pubbliche Amministrazioni. La Corte ha inoltre evidenziato che la normativa successiva (d.l. 124/2019 e D.M. 7 settembre 2020) ha modificato gli obblighi del tesoriere e il modello 17, ma ha confermato la necessità di un conto analitico della gestione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che, indipendentemente dalla qualifica di cassiere o tesoriere, la banca fosse un agente contabile tenuto a presentare un conto della gestione che fosse realmente rappresentativo dell'attività compiuta, escludendo che il 'verbale di verifica di cassa' avesse tale idoneità.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La sentenza n. 36/2026 della Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha esaminato l'appello di un istituto bancario contro una decisione di primo grado che aveva dichiarato l'improcedibilità del conto giudiziale presentato in relazione a un servizio di cassa per un'università. L'appellante sosteneva di non essere tenuto a rendere conto secondo il modello previsto, affermando che il contratto stipulato con l'università riguardava solo il servizio di cassa e non quello di tesoreria, e che l'università non aveva contestato le modalità di gestione. La Procura Generale ha contestato tali affermazioni, richiamando la necessità di rendere conto per chi maneggia denaro pubblico.

Il giudice ha rigettato l'appello, affermando che la distinzione tra "cassiere" e "tesoriere" non esimeva l'istituto bancario dall'obbligo di rendere conto della gestione, in quanto il contratto prevedeva un servizio di tesoreria. La Corte ha sottolineato che l'appellante, pur qualificandosi come "cassiere", aveva in realtà funzioni di tesoriere, e che il documento presentato non soddisfaceva i requisiti normativi. La sentenza ha confermato l'obbligo di rendere conto secondo le disposizioni vigenti, evidenziando l'importanza della responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 18/02/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 36
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo