Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
Per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere compresa nella previsione legislativa anche "le attività prodromiche" alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale.
Commentario • 1
- 1. Avvocato imbroglia e non promuove causa: truffa ma non patrocino infedele (Cass. 47026/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2004, n. 7384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7384 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 21/10/2004
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1428
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 13003/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS FE, n. a Cles il 15.4.1955;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, emessa in data 27.1.2004;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in Pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del P.G. Dott. D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo A) perché il fatto non sussiste e prescrizione per il capo B).
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
FE AR ricorre per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, avverso la suindicata decisione della corte d'appello, confermativa della sentenza datata 7.7.2000, con cui il tribunale di Udine lo aveva condannato alla pena di nove mesi di reclusione e L. 900.000 mila di multa per il reato di patrocinio infedele (commesso fino al 23.10.1995) e di truffa in danno di FR ES (commessa il 20.10.1993). Il ricorso dell'imputato è fondato per quanto concerne il reato previsto dall'art. 380 cod. pen., per la cui sussistenza è strutturalmente necessaria l'instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere compresa nella previsione legislativa - come ha fatto la corte d'appello di Trieste nella sentenza impugnata - anche le attività prodromiche alle cause, indipendentemente dalla pendenza della lite, integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale (cfr. Cass. 28.3.1995, Layne;
8.7.1997, Chiaberti). La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto addebitato sub a) non sussiste.
Ugualmente senza rinvio va annullata la sentenza per il reato di truffa, nel frattempo abbondantemente prescritto, non emergendo dal testo del provvedimento alcun elemento per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in ordine al capo A) perché il fatto non sussiste;
in ordine al capo B perché il rato di truffa è estinto per prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2005