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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/07/2024, n. 31137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31137 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ND AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udensil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'annullamento agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31137 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10/06/2021 nei confronti di BA RN ON, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato allo stesso ascritto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili assunte nella sentenza di primo grado, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa della costituita parte civile relativa al secondo grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza di appello propone ric:orso il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 578, comma 1 e 129 cod. proc. pen., nonché assoluta mancanza di motivazione laddove la sentenza impugnata, preso atto che il reato per cui l'appellante era stato ritenuto responsabile e condannato in primo grado si era estinto per prescrizione nelle more del giudizio di secondo grado, e rilevato altresì che non sussistevano le condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per un proscioglimento nel merito dell'imputato, ha omesso di esaminare compiutamente i motivi di appello proposti dalla difesa e di valutare il compendio probatorio in atti ai fini del giudizio ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, limitandosi invece al criterio di economia processuale dettato dall'art. 129 cod. proc. pen. 3. In data 26/03/2024, sono pervenute nomina, memoria e nota spese dell'avv. CA NN, difensore della parte civile. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento limitatamente agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, siano tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili;
al fine di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi 2 trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep. 2010, Mosca, Rv. 245876; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890; Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331). Nel caso di specie, la Corte di appello, nel dichiarare la prescrizione, si è limitata a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estraneità dell'imputato rispetto al fatto contestato, limitandosi a richiamare le considerazioni della sentenza di primo grado e a confermare le statuizioni civili. In tal modo, ha omesso di considerare che, in presenza della parte civile,, avrebbe dovuto decidere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, correlato al criterio dell'evidenza della prova liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste, ma confrontandosi con le doglianze e i rilievi difensivi formulati cori i motivi di appello. Ha, pertanto, espresso un percorso argomentativo, che, incentrato sulla constatazione dell'assenza della prova evidente della non colpevolezza dell'imputato e sulla correttezza della ricostruzione dei dati fattuali contenuta nella pronuncia di primo grado e coerente ai fini penali, non ha dato risposta, ai fini civili, alle censure rivolte a detta sentenza con il gravame di merito e che, non dichiarate nè implicitamente ritenute inammissibili, dovevano formare oggetto, di specifico apprezzamento in coerenza con la stessa funzione del controllo devoluto al giudice superiore, attraverso il giudizio di impugnazione. 3. Il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.,, alla luce del condiviso principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). All'anzidetto giudice civile va altresì rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in data 11 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Prsierte
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udensil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'annullamento agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31137 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10/06/2021 nei confronti di BA RN ON, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato allo stesso ascritto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili assunte nella sentenza di primo grado, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa della costituita parte civile relativa al secondo grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza di appello propone ric:orso il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 578, comma 1 e 129 cod. proc. pen., nonché assoluta mancanza di motivazione laddove la sentenza impugnata, preso atto che il reato per cui l'appellante era stato ritenuto responsabile e condannato in primo grado si era estinto per prescrizione nelle more del giudizio di secondo grado, e rilevato altresì che non sussistevano le condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per un proscioglimento nel merito dell'imputato, ha omesso di esaminare compiutamente i motivi di appello proposti dalla difesa e di valutare il compendio probatorio in atti ai fini del giudizio ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, limitandosi invece al criterio di economia processuale dettato dall'art. 129 cod. proc. pen. 3. In data 26/03/2024, sono pervenute nomina, memoria e nota spese dell'avv. CA NN, difensore della parte civile. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento limitatamente agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, siano tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili;
al fine di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi 2 trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep. 2010, Mosca, Rv. 245876; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890; Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331). Nel caso di specie, la Corte di appello, nel dichiarare la prescrizione, si è limitata a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estraneità dell'imputato rispetto al fatto contestato, limitandosi a richiamare le considerazioni della sentenza di primo grado e a confermare le statuizioni civili. In tal modo, ha omesso di considerare che, in presenza della parte civile,, avrebbe dovuto decidere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, correlato al criterio dell'evidenza della prova liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste, ma confrontandosi con le doglianze e i rilievi difensivi formulati cori i motivi di appello. Ha, pertanto, espresso un percorso argomentativo, che, incentrato sulla constatazione dell'assenza della prova evidente della non colpevolezza dell'imputato e sulla correttezza della ricostruzione dei dati fattuali contenuta nella pronuncia di primo grado e coerente ai fini penali, non ha dato risposta, ai fini civili, alle censure rivolte a detta sentenza con il gravame di merito e che, non dichiarate nè implicitamente ritenute inammissibili, dovevano formare oggetto, di specifico apprezzamento in coerenza con la stessa funzione del controllo devoluto al giudice superiore, attraverso il giudizio di impugnazione. 3. Il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.,, alla luce del condiviso principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). All'anzidetto giudice civile va altresì rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in data 11 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Prsierte