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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16110/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136549576502 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha convenuto in giudizio la Regione Campania proponendo ricorso avverso cartella di pagamento n. 071 2024 01365495 76 502, notificata in data 30/6/2025 (tassa auto anno 2017 - importo
€ 245,43) lamentando la infondatezza della cartella in quanto l'avviso di accertamento ivi indicato come prodromico, indicato come notificato - secondo la Regione Campania - il 28/1/2021 non sarebbe mai pervenuto o notificato al ricorrente.
Eccepsice quindi la prescrizione della debenza e la decadenza della pretesa tributaria.
La Regione Campania, costituitasi, afferma e documenta di avere svolto – in seguito al ricorso - attività istruttoria all'esito della quale è stata disposto l'annullamento in autotuela in data 28.11.2025 dell'avviso numero 7344337021859 relativo alla tassa auto dell'anno 2017 (tg. Targa_1), eccependo la propria estraneità ed il conseguente difetto di legittimazione per la fase afferente la riscossione, Conclude per l'estinzione del giudizio essendo cassata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che la doglianza andava mossa, nei termini di legge per l'impugnativa, nei confronti anche dell'Ente esattore, ma tanto non risulta esperito. Il novellato art 14 al comma 6 bis recita: < della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti>>. Nel caso in parola il ricorrente ha, nonostante la norma novellata, convenuto esclusivamente la Regione e non l'Agente della Riscossione, senza tener conto del disposto normativo menzionato ovvero operando una scelta errata;
da ciò discende la violazione della predetta norma e comunque la decadenza del ricorrente a ricorrere nei confronti dell'Agente per la riscossione per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo. Pertanto il ricorso doverbbe essere dichiarato inammissibile.
Tuttavia l'avvenuto annullamento in autotutela di cui si è detto determina conforme a giustizia la dichiarazione di estinzione del giudizio essendo cassata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16110/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136549576502 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha convenuto in giudizio la Regione Campania proponendo ricorso avverso cartella di pagamento n. 071 2024 01365495 76 502, notificata in data 30/6/2025 (tassa auto anno 2017 - importo
€ 245,43) lamentando la infondatezza della cartella in quanto l'avviso di accertamento ivi indicato come prodromico, indicato come notificato - secondo la Regione Campania - il 28/1/2021 non sarebbe mai pervenuto o notificato al ricorrente.
Eccepsice quindi la prescrizione della debenza e la decadenza della pretesa tributaria.
La Regione Campania, costituitasi, afferma e documenta di avere svolto – in seguito al ricorso - attività istruttoria all'esito della quale è stata disposto l'annullamento in autotuela in data 28.11.2025 dell'avviso numero 7344337021859 relativo alla tassa auto dell'anno 2017 (tg. Targa_1), eccependo la propria estraneità ed il conseguente difetto di legittimazione per la fase afferente la riscossione, Conclude per l'estinzione del giudizio essendo cassata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che la doglianza andava mossa, nei termini di legge per l'impugnativa, nei confronti anche dell'Ente esattore, ma tanto non risulta esperito. Il novellato art 14 al comma 6 bis recita: < della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti>>. Nel caso in parola il ricorrente ha, nonostante la norma novellata, convenuto esclusivamente la Regione e non l'Agente della Riscossione, senza tener conto del disposto normativo menzionato ovvero operando una scelta errata;
da ciò discende la violazione della predetta norma e comunque la decadenza del ricorrente a ricorrere nei confronti dell'Agente per la riscossione per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo. Pertanto il ricorso doverbbe essere dichiarato inammissibile.
Tuttavia l'avvenuto annullamento in autotutela di cui si è detto determina conforme a giustizia la dichiarazione di estinzione del giudizio essendo cassata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensa le spese.