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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 5019/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019/2024, dato atto della sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281 sexies, 281 terdecies e 127 ter, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2024, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 27.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pomezia, alla via Ovidio n. 84, presso lo studio dell'avv. Nadia Di Domenico, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso gli Controparte_1 C.F._2 indirizzi telematici e Email_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Email_2
NC e UC RO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1392/2024, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 18.9.2024, con cui è stato allo stesso ingiunto, in solido con altri soggetti, il pagamento, in favore di
, della complessiva somma di euro 8.611,31, a titolo di rimborso delle Controparte_1 spese di consulenza tecnica, liquidate in un diverso giudizio, da quest'ultimo interamente versate, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, eccepito l'incompetenza per valore di questo tribunale, per essere invece competente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del
2022, il giudice di pace, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., venendo in considerazione una causa di valore inferiore ad euro 10.000,00, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale accertare il difetto di competenza per valore, per i motivi sopraesposti e, per
l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e, comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1392/2024 del 18.09.2024 emesso dal Tribunale
Ordinario di Velletri, Giudice dott.ssa Prisca Picalarga, nel procedimento monitorio portante R.G. n. 3942/2024, notificato ex art 140 cpc al sig. in data Parte_1
20.09.24 e ritirato in data 28.09.24”, con vittoria di spese di lite.
, costituitosi in giudizio, ha dedotto che lo stesso, dopo avere versato Controparte_1
il compenso dovuto da tutte le parti in favore del consulente nominato, si è surrogato nei diritti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1201 c.c. e che, pertanto, dovrebbe ravvisarsi la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 633 n. 2 e 637 c. 2 c.p.c., concludendo nei seguenti termini: “- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1392/2024 emesso dal Tribunale di Velletri in quanto ricorrono i presupposti di legge;
- nel merito rigettare integralmente l'opposizione proposta dal signor perché infondata sia in fatto che in diritto e conseguentemente Parte_1
confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1392/24 emesso da codesto Ill.mo Tribunale
3 adito. - Sempre nel merito, per l'effetto, condannare l'odierno opponente a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di opposizione, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e s.m.i.”.
Disposto il mutamento di rito da ordinario a semplificato ai sensi dell'art. 171 ter c. 4
c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per depositare eventuali memorie integrative, e rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi all'udienza del
27.11.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Così delineate le prospettazioni delle parti, si ritiene che l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dalla parte opponente, debba essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, in prima battuta, evidenziare, da un canto, che il valore del credito azionato in sede monitoria, pari ad euro 8.611,31, anche considerando gli interessi legali maturati alla data della domanda monitoria, che non sono peraltro stati quantificati, è inferiore all'importo di euro 10.000,00, dall'altro, che l'art. 7 c. 1 c.p.c., per come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, attribuisce alla competenza del giudice di pace tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 10.000,00, evenienze queste sufficienti per ritenere che la presente causa sia pianamente riconducibile alla competenza per valore del giudice di pace.
D'altro canto, non può condividersi l'assunto dell'opposto, secondo cui la competenza di questo tribunale si radicherebbe ai sensi degli artt. 633 n. 2 e 637 c. 2 c.p.c., sul presupposto che dovrebbe ravvisarsi una surrogazione dello stesso nei diritti e nelle azioni del comune creditore, che ha svolto l'incarico di consulente tecnico nell'ambito di un diverso giudizio.
Nel caso di specie, infatti, dalla lettura del ricorso monitorio si desume che l'ingiungente ha invocato in quella sede, a fondamento della propria pretesa,
4 esclusivamente il decreto di liquidazione del compenso già emesso in data 7.12.2022, nel corso del diverso giudizio iscritto al n. r.g. 1098/2014, che ha posto l'obbligo di pagare il compenso a carico solidale di tutte le parti e che costituisce titolo esecutivo per conseguire il pagamento nei confronti di queste ultime, e la successiva sentenza pronunciata a definizione del procedimento, in forza della quale le spese di consulenza tecnica sono state poste a carico solidale delle parti convenute (cfr. docc. del fascicolo monitorio).
Si reputa, dunque, che l'opposto, il quale ha allegato di avere versato il compenso in veste di obbligato in solido, con tutte le altre parti, nei rapporti esterni con il creditore, abbia, in realtà, agito in sede monitoria non tanto surrogandosi nei diritti del creditore, come affermato solo nel presente giudizio di opposizione, quanto esercitando il proprio di diritto di regresso nei riguardi di tutti gli altri obbligati ex art. 1299 c.c., per conseguire appunto il rimborso dell'intera somma versata in favore del creditore, atteso che la sentenza menzionata ha ripartito, nei rapporti interni, l'obbligazione afferente alle spese di consulenza, ponendole per intero a carico dei convenuti.
Il dato appena messo in luce esclude che abbia inteso beneficiare Controparte_1 della particolare disciplina di cui agli artt. 633 n. 2 e 637 c. 2 c.p.c., riservata al soggetto che ha prestato la sua opera nel processo, vieppiù considerando che, nel caso di specie, il compenso spettante al consulente è stato già liquidato, con decreto di pagamento emesso ex art. 168 del d.p.r. n. 115 del 2002, dal giudice del procedimento in cui è stato espletato l'accertamento tecnico, per cui l'ausiliare non potrebbe neppure azionare la stessa pretesa in sede monitoria.
A quest'ultimo riguardo, si ricorda, infatti, che “il consulente tecnico di ufficio al quale non siano stati liquidati i compensi dal giudice civile che lo ha nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, può agire per la liquidazione del compenso nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, mediante il procedimento per ingiunzione (artt. 633 e ss. cod. proc. civ.) o un ordinario giudizio di cognizione” (cfr. Cass., 2 febbraio 1994, n. 1022) e che “ai sensi dell'art. 11, quarto comma, legge 8 luglio 1980 n. 319, il decreto di liquidazione del
5 compenso al C.T.U., emesso dal giudice, costituisce titolo provvisoriamente esecutivo e pertanto, per il principio 'ne bis in idem', il C.T.U. non può ottenere un decreto ingiuntivo per la medesima causa petendi” (cfr. Cass., 2 marzo 2000, n. 2315), principi da riferire oggi al decreto di pagamento adottato ai sensi dell'art. 168 del d.p.r. n. 115 del
2002.
Da tanto deriva che, anche ammettendo che l'opposto abbia inteso invocare la propria surrogazione nei diritti e nelle azioni del creditore, come affermato soltanto in questo giudizio, dovrebbe comunque escludersi che a quest'ultimo, che ha già beneficiato del decreto di liquidazione, titolo esecutivo per il pagamento del compenso, competa un'azione monitoria strumentale ad ottenere l'adempimento della stessa pretesa.
Deve, dunque, dichiararsi l'incompetenza per valore di questo tribunale in favore del giudice di pace, con le seguenti precisazioni, in punto di forma del provvedimento adottato.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eventuale provvedimento con cui sia dichiarata l'incompetenza del giudice adito con il ricorso monitorio conterrebbe necessariamente la revoca, anche implicita, del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass., 1 luglio 2020, n. 13426; Cass., 17 ottobre 2016, n. 20935).
Appare, però, da preferire la soluzione sulla base della quale, in tale evenienza, sia comunque necessario adottare un provvedimento espresso di revoca del decreto ingiuntivo opposto per impedire a quest'ultimo di produrre gli effetti che potrebbero esplicarsi in pendenza di opposizione, con l'ulteriore specificazione che, incidendo detto provvedimento, definendola, sulla pretesa azionata in sede monitoria, lo stesso deve avere la forma di sentenza.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art.
6 46 della l. n. 69 del 2009” (cfr. Cass., 10 giugno 2019, n. 15579; nello stesso senso, cfr.
Cass., 21 agosto 2012, n. 14954).
La stessa Corte ha, poi, avuto modo di chiarire in più occasioni che “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice
“ad quem” deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr., ex multis, Cass. 26 gennaio
2016, n. 1372; Cass., 14 gennaio 2022, n. 1121).
3. Concludendo, l'eccezione di incompetenza per valore di questo tribunale, adito in sede monitoria, deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico dell'opposto e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del
2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione all'importo oggetto dell'ingiunzione (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), precisando che si applicheranno i parametri minimi data la chiusura in rito del giudizio e la non rilevante complessità dell'attività processuale svolta.
Si rammenta, sul punto, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità
e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice 'ad quem') avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (cfr. Cass., 7 giugno 2023, n. 15988).
7
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la propria incompetenza per valore rispetto alla domanda proposta in sede monitoria, assegnando alle parti termine di tre mesi, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di pace territorialmente competente;
b) revoca, rispetto all'opponente, il decreto ingiuntivo n. 1392/2024, emesso da questo
Tribunale, pubblicato in data 18.9.2024;
c) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2.540,00, per compensi, e di euro
145,50, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
8
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019/2024, dato atto della sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281 sexies, 281 terdecies e 127 ter, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2024, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 27.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pomezia, alla via Ovidio n. 84, presso lo studio dell'avv. Nadia Di Domenico, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso gli Controparte_1 C.F._2 indirizzi telematici e Email_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Email_2
NC e UC RO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1392/2024, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 18.9.2024, con cui è stato allo stesso ingiunto, in solido con altri soggetti, il pagamento, in favore di
, della complessiva somma di euro 8.611,31, a titolo di rimborso delle Controparte_1 spese di consulenza tecnica, liquidate in un diverso giudizio, da quest'ultimo interamente versate, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, eccepito l'incompetenza per valore di questo tribunale, per essere invece competente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del
2022, il giudice di pace, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., venendo in considerazione una causa di valore inferiore ad euro 10.000,00, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale accertare il difetto di competenza per valore, per i motivi sopraesposti e, per
l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e, comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1392/2024 del 18.09.2024 emesso dal Tribunale
Ordinario di Velletri, Giudice dott.ssa Prisca Picalarga, nel procedimento monitorio portante R.G. n. 3942/2024, notificato ex art 140 cpc al sig. in data Parte_1
20.09.24 e ritirato in data 28.09.24”, con vittoria di spese di lite.
, costituitosi in giudizio, ha dedotto che lo stesso, dopo avere versato Controparte_1
il compenso dovuto da tutte le parti in favore del consulente nominato, si è surrogato nei diritti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1201 c.c. e che, pertanto, dovrebbe ravvisarsi la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 633 n. 2 e 637 c. 2 c.p.c., concludendo nei seguenti termini: “- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1392/2024 emesso dal Tribunale di Velletri in quanto ricorrono i presupposti di legge;
- nel merito rigettare integralmente l'opposizione proposta dal signor perché infondata sia in fatto che in diritto e conseguentemente Parte_1
confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1392/24 emesso da codesto Ill.mo Tribunale
3 adito. - Sempre nel merito, per l'effetto, condannare l'odierno opponente a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di opposizione, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e s.m.i.”.
Disposto il mutamento di rito da ordinario a semplificato ai sensi dell'art. 171 ter c. 4
c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per depositare eventuali memorie integrative, e rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi all'udienza del
27.11.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Così delineate le prospettazioni delle parti, si ritiene che l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dalla parte opponente, debba essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, in prima battuta, evidenziare, da un canto, che il valore del credito azionato in sede monitoria, pari ad euro 8.611,31, anche considerando gli interessi legali maturati alla data della domanda monitoria, che non sono peraltro stati quantificati, è inferiore all'importo di euro 10.000,00, dall'altro, che l'art. 7 c. 1 c.p.c., per come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, attribuisce alla competenza del giudice di pace tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 10.000,00, evenienze queste sufficienti per ritenere che la presente causa sia pianamente riconducibile alla competenza per valore del giudice di pace.
D'altro canto, non può condividersi l'assunto dell'opposto, secondo cui la competenza di questo tribunale si radicherebbe ai sensi degli artt. 633 n. 2 e 637 c. 2 c.p.c., sul presupposto che dovrebbe ravvisarsi una surrogazione dello stesso nei diritti e nelle azioni del comune creditore, che ha svolto l'incarico di consulente tecnico nell'ambito di un diverso giudizio.
Nel caso di specie, infatti, dalla lettura del ricorso monitorio si desume che l'ingiungente ha invocato in quella sede, a fondamento della propria pretesa,
4 esclusivamente il decreto di liquidazione del compenso già emesso in data 7.12.2022, nel corso del diverso giudizio iscritto al n. r.g. 1098/2014, che ha posto l'obbligo di pagare il compenso a carico solidale di tutte le parti e che costituisce titolo esecutivo per conseguire il pagamento nei confronti di queste ultime, e la successiva sentenza pronunciata a definizione del procedimento, in forza della quale le spese di consulenza tecnica sono state poste a carico solidale delle parti convenute (cfr. docc. del fascicolo monitorio).
Si reputa, dunque, che l'opposto, il quale ha allegato di avere versato il compenso in veste di obbligato in solido, con tutte le altre parti, nei rapporti esterni con il creditore, abbia, in realtà, agito in sede monitoria non tanto surrogandosi nei diritti del creditore, come affermato solo nel presente giudizio di opposizione, quanto esercitando il proprio di diritto di regresso nei riguardi di tutti gli altri obbligati ex art. 1299 c.c., per conseguire appunto il rimborso dell'intera somma versata in favore del creditore, atteso che la sentenza menzionata ha ripartito, nei rapporti interni, l'obbligazione afferente alle spese di consulenza, ponendole per intero a carico dei convenuti.
Il dato appena messo in luce esclude che abbia inteso beneficiare Controparte_1 della particolare disciplina di cui agli artt. 633 n. 2 e 637 c. 2 c.p.c., riservata al soggetto che ha prestato la sua opera nel processo, vieppiù considerando che, nel caso di specie, il compenso spettante al consulente è stato già liquidato, con decreto di pagamento emesso ex art. 168 del d.p.r. n. 115 del 2002, dal giudice del procedimento in cui è stato espletato l'accertamento tecnico, per cui l'ausiliare non potrebbe neppure azionare la stessa pretesa in sede monitoria.
A quest'ultimo riguardo, si ricorda, infatti, che “il consulente tecnico di ufficio al quale non siano stati liquidati i compensi dal giudice civile che lo ha nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, può agire per la liquidazione del compenso nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, mediante il procedimento per ingiunzione (artt. 633 e ss. cod. proc. civ.) o un ordinario giudizio di cognizione” (cfr. Cass., 2 febbraio 1994, n. 1022) e che “ai sensi dell'art. 11, quarto comma, legge 8 luglio 1980 n. 319, il decreto di liquidazione del
5 compenso al C.T.U., emesso dal giudice, costituisce titolo provvisoriamente esecutivo e pertanto, per il principio 'ne bis in idem', il C.T.U. non può ottenere un decreto ingiuntivo per la medesima causa petendi” (cfr. Cass., 2 marzo 2000, n. 2315), principi da riferire oggi al decreto di pagamento adottato ai sensi dell'art. 168 del d.p.r. n. 115 del
2002.
Da tanto deriva che, anche ammettendo che l'opposto abbia inteso invocare la propria surrogazione nei diritti e nelle azioni del creditore, come affermato soltanto in questo giudizio, dovrebbe comunque escludersi che a quest'ultimo, che ha già beneficiato del decreto di liquidazione, titolo esecutivo per il pagamento del compenso, competa un'azione monitoria strumentale ad ottenere l'adempimento della stessa pretesa.
Deve, dunque, dichiararsi l'incompetenza per valore di questo tribunale in favore del giudice di pace, con le seguenti precisazioni, in punto di forma del provvedimento adottato.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eventuale provvedimento con cui sia dichiarata l'incompetenza del giudice adito con il ricorso monitorio conterrebbe necessariamente la revoca, anche implicita, del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass., 1 luglio 2020, n. 13426; Cass., 17 ottobre 2016, n. 20935).
Appare, però, da preferire la soluzione sulla base della quale, in tale evenienza, sia comunque necessario adottare un provvedimento espresso di revoca del decreto ingiuntivo opposto per impedire a quest'ultimo di produrre gli effetti che potrebbero esplicarsi in pendenza di opposizione, con l'ulteriore specificazione che, incidendo detto provvedimento, definendola, sulla pretesa azionata in sede monitoria, lo stesso deve avere la forma di sentenza.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art.
6 46 della l. n. 69 del 2009” (cfr. Cass., 10 giugno 2019, n. 15579; nello stesso senso, cfr.
Cass., 21 agosto 2012, n. 14954).
La stessa Corte ha, poi, avuto modo di chiarire in più occasioni che “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice
“ad quem” deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr., ex multis, Cass. 26 gennaio
2016, n. 1372; Cass., 14 gennaio 2022, n. 1121).
3. Concludendo, l'eccezione di incompetenza per valore di questo tribunale, adito in sede monitoria, deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico dell'opposto e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del
2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione all'importo oggetto dell'ingiunzione (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), precisando che si applicheranno i parametri minimi data la chiusura in rito del giudizio e la non rilevante complessità dell'attività processuale svolta.
Si rammenta, sul punto, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità
e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice 'ad quem') avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (cfr. Cass., 7 giugno 2023, n. 15988).
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p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la propria incompetenza per valore rispetto alla domanda proposta in sede monitoria, assegnando alle parti termine di tre mesi, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di pace territorialmente competente;
b) revoca, rispetto all'opponente, il decreto ingiuntivo n. 1392/2024, emesso da questo
Tribunale, pubblicato in data 18.9.2024;
c) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2.540,00, per compensi, e di euro
145,50, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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