Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04981/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4981 del 2025, proposto da
AM HI UK MO AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Benevento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Do.Co. S.r.l., non costituita in giudizio;
Per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 104/2010:
1) del provvedimento di revoca del “nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. ZO ME AD UD HI in data 17/04/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. AB EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1.- Con istanza presentata in data 5 febbraio 2025, la società DO.CO. S.R.L. richiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Benevento il rilascio del nulla osta all’assunzione del sig. UK MO AM AM HI, cittadino egiziano, nell’ambito della programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato non stagionale. In data 17 aprile 2025, il SUI rilasciava il nulla osta richiesto, consentendo al lavoratore di ottenere il visto d’ingresso e di fare regolare ingresso in Italia.
Successivamente, a seguito di istruttoria integrativa, la Prefettura di Benevento, con provvedimento del 19 giugno 2025, revocava il nulla osta precedentemente rilasciato, fondando la decisione su due ordini di motivi: a) il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che rilevava la presentazione dell’istanza tramite il profilo telematico “Copagri”, associazione di categoria agricola, anziché tramite una organizzazione di categoria pertinente al settore edile di appartenenza del datore di lavoro; b) la ritenuta inidoneità della documentazione prodotta, con particolare riferimento alla dichiarazione di ospitalità, all’autocertificazione di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale (mod. ANPAL) e alla discrepanza sulla durata del contratto di lavoro indicata nei diversi documenti.
Avverso tale provvedimento, è insorto l’odierno ricorrente, articolando i seguenti motivi di gravame.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
Il ricorrente deduce che la Prefettura ha revocato il nulla osta senza adeguatamente considerare la documentazione prodotta e senza svolgere un’istruttoria completa. In particolare, l’errore nell’utilizzo del profilo “Copagri” per la trasmissione dell’istanza sarebbe un mero errore materiale, non idoneo a incidere sulla sostanza della domanda, essendo il consulente del lavoro abilitato ad operare con entrambi i profili. La documentazione alloggiativa, il permesso di soggiorno del proprietario, lo stato di famiglia e il mod. ANPAL erano stati regolarmente trasmessi; la discrepanza sulla durata del contratto era giustificata dai tempi tecnici del procedimento.
Violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e soccorso istruttorio.
Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio, convocando le parti per chiarimenti e per la stipula del contratto di soggiorno, anziché procedere alla revoca per vizi di natura formale. L’affidamento ingenerato dal rilascio del nulla osta e dal conseguente ingresso in Italia avrebbe dovuto essere tutelato, in linea con i principi di buona amministrazione e proporzionalità.
Violazione di legge (artt. 3, 6, 10-bis, 21-quinquies L. 241/1990; art. 22 D.Lgs. 286/1998).
Il ricorrente contesta che la revoca sia stata adottata in assenza dei presupposti di legge, senza una motivazione sufficiente e senza considerare la possibilità di sanare eventuali irregolarità formali. La revoca, inoltre, sarebbe sproporzionata rispetto alla natura delle presunte irregolarità.
L’Amministrazione resistente, con memoria difensiva, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo quanto segue:
Sulla presentazione tramite profilo “Copagri”: la domanda è stata inoltrata da un’associazione agricola, mentre il datore di lavoro opera nel settore edile. Tale difformità, secondo la Circolare Interministeriale 27.10.2023, non è sanabile e incide sulla legittimità dell’istanza.
Sulle carenze documentali: la documentazione alloggiativa sarebbe incompleta, mancherebbe l’autocertificazione ANPAL e permarrebbe una discrepanza sulla durata del contratto di lavoro. L’Amministrazione avrebbe concesso termini per l’integrazione, ma la documentazione prodotta sarebbe rimasta insufficiente.
Sulla discrepanza contrattuale: la differenza tra i mesi indicati nell’asseverazione (9 mesi) e nella proposta (13 mesi) denoterebbe genericità e indeterminatezza del rapporto di lavoro.
Sulla legittimità della revoca: la revoca sarebbe atto vincolato a fronte del sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, come previsto dall’art. 42, comma 2, D.L. 73/2022.
Accolta la domanda cautelare con ordinanza n. 2510/2025, la causa è stata riservata in decisione all’udienza del 22 aprile 2026.
2. Il ricorso è fondato è merita accoglimento.
2.1. Sulla presentazione dell’istanza tramite profilo “Copagri”
La Prefettura ha fondato la revoca anche sull’utilizzo di un profilo telematico non pertinente al settore di appartenenza del datore di lavoro. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che vizi formali nella presentazione delle istanze, ove non incidano sulla sostanza del rapporto e sull’identità delle parti, non possono giustificare la revoca di un nulla osta già rilasciato, specie in presenza di un legittimo affidamento del lavoratore straniero (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, ord. n. 799/2025; ord. n. 1135/2025; ord. n. 467/2025).
La stessa ordinanza cautelare n. 2510/2025 di questo Tribunale ha affermato che “l’errata indicazione del profilo dell’utente possa essere valutata come una irregolarità non idonea a pregiudicare l’autenticità della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro”.
2.2 Sulle presunte carenze documentali
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha prodotto:
- certificazione di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria rilasciata dal Comune di Cimitile;
- permesso di soggiorno di lungo periodo del proprietario dell’immobile;
- stato di famiglia del medesimo.
Tale documentazione appare idonea a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente. La motivazione della Prefettura, che si limita a contestare genericamente l’inidoneità della documentazione, senza specificare le ragioni di tale valutazione, è viziata da difetto di istruttoria e di motivazione (art. 3 L. 241/1990).
Anche la discrepanza sulla durata del rapporto di lavoro (9 mesi nell’asseverazione, 13 nella proposta) è circostanza di natura formale, agevolmente sanabile in sede di stipula del contratto di soggiorno, come riconosciuto dalla giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, ord. n. 799/2025).
2.3. Sui principi di proporzionalità, legittimo affidamento e soccorso istruttorio
La revoca di un nulla osta già rilasciato, specie dopo che il lavoratore abbia fatto ingresso in Italia, deve essere sorretta da motivazioni gravi e attuali. In presenza di irregolarità sanabili, l’Amministrazione è tenuta a esercitare il potere di soccorso istruttorio (art. 6 L. 241/1990), convocando le parti per chiarimenti e per la stipula del contratto di soggiorno. La giurisprudenza è costante nel ritenere che “l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri con particolare attenzione, evitando automatismi e privilegiando soluzioni che, nel rispetto della legalità, non sacrifichino inutilmente le legittime aspettative dello straniero e l’interesse del datore di lavoro a reperire manodopera” (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, ord. n. 799/2025, ord. n. 1135/2025, ord. n. 467/2025; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2022, n. 344).
2.4. Sulla legittimità della revoca e sulla tutela dell’affidamento
Il rilascio del nulla osta e il conseguente ingresso del lavoratore in Italia hanno generato un affidamento qualificato, tutelato dall’ordinamento. La revoca in autotutela di un atto favorevole, specie quando incide su diritti fondamentali, deve essere sorretta da motivazioni gravi e non può fondarsi su mere irregolarità formali, sanabili in sede procedimentale (Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2022, n. 344; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, ord. n. 799/2025).
La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che: “Il mancato esercizio del potere di soccorso istruttorio e la revoca fondata su irregolarità formali, in presenza di documentazione idonea e di un rapporto di lavoro effettivo, integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento” (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, ord. n. 799/2025, ord. n. 1135/2025, ord. n. 467/2025).
Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “La revoca di un provvedimento ampliativo, specie se già produttivo di effetti favorevoli, deve essere sorretta da motivazioni gravi e attuali, e non può fondarsi su mere irregolarità sanabili” (Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2022, n. 344).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Il provvedimento di revoca impugnato è viziato da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento. L’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente, valorizzando la documentazione prodotta e convocando le parti per la stipula del contratto di soggiorno.
3.- Le spese di giudizio, in considerazione della particolarità delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-BN/L/Q/2025/100303, emesso dalla Prefettura di Benevento in data 19 giugno 2025.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ID CE, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AB EI, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AB EI | ID CE |
IL SEGRETARIO