Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 06/05/2026, n. 8378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8378 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08378/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04228/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4228 del 2026, proposto da Riaz Sumaria, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Gesualdo Maria Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege a Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio prot. 753-p del 20.01.2026 notificato in data 28.01.2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RITENUTO che parte ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso per motivi di studio sull’unico presupposto dell’erronea valutazione da parte dell’Amministrazione circa la presunta volontà della stessa di non rientrare nel suo Paese all’esito del percorso di studi (c.d. rischio migratorio).
RITENUTA l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale di rito, sollevata da parte resistente, circa la nullità della procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio, in quanto tale procura, ai sensi degli artt. 12 e 60 L. 218/95, risulta munita di apostille prevista dalla Convenzione dell’Aia del 1961;
RITENUTO, nel merito, che il ricorso è infondato, atteso che l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha deposito documentazione (cfr. in part. estratto conto bancario) dalla quale si evince l’insussistenza, in capo al genitore della ricorrente, dei mezzi necessari per il sostentamento della figlia all’estero; in argomento, giova notare come parte ricorrente appartenga a un nucleo familiare composto da dieci persone di cui due di esse (una è la ricorrente) sarebbero intenzionate a recarsi all’estero per motivi di studio.
RITENUTO, inoltre, che non risulta provata la sussistenza del titolo di cui disporrebbe il titolare dell’alloggio che, in Italia, ospiterebbe la ricorrente durante il relativo periodo di studio;
RITENUTO che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del giudizio, che liquida in € 500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo AN, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo AN |
IL SEGRETARIO