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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 992/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
EL SE, Presidente
RE NA, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2755/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 97 2022 00532143 49 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, sig.ra Resistente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 00532143 49 000, notificatale dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito di controllo ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2017 per il periodo d'imposta 2016, per complessivi Euro 8.185,58 a titolo IRPEF e addizionali comunale e regionale, oltre a sanzioni e interessi.
La contribuente lamentava, in particolare, l'indebito mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio della deduzioni dal reddito dell'indennità per perdita d'avviamento, corrisposta per legge al sig. Nominativo_1 a seguito del rilascio per finita locazione di terreno locato dalla contribuente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma 2 che deduceva: a) di aver parzialmente accolto il reclamo della ricorrente annullando integralmente le sanzioni;
b) rilevata l'assenza di eccezioni da parte della sig.ra Resistente_1, formata acquiescenza in relazione alle altre spese indeducibili portate in deduzione dalla contribuente e da cui anche era scaturita l'iscrizione a ruolo (spese sanitarie e premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni); e c) la non spettanza dell'invocata deducibilità dell'indennità per perdita di avviamento, rilevato che nel caso di specie si trattasse di terreno e non di fabbricato e sul rilievo per cui tale indennità fosse stata versata non per obbligo di legge, ma al fine di conseguire un rilascio immediato del bene, senza intervento dell'ufficiale giudiziario, a seguito di giudizio civile instaurato proprio per il rilascio del bene (Tribunale di Roma RG 26894/2016).
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso in parte.
Prendeva atto, in primo luogo, della cessata materia del contendere in merito all'iscrizione a ruolo delle sanzioni, stante l'annullamento integrale ad opera dell'Ufficio, e la formata acquiescenza in relazione alle altre spese sanitarie e assicurative, non avendo a tal riguardo nulla eccepito la ricorrente.
Riteneva invece fondata la doglianza della contribuente in merito alla deducibilità dal reddito dell'indennità di avviamento, ritenendo anche le aree urbane non edificate ricomprese nella lettera dell'art. 10, c. 1, lett. h) del D.P.R. 917/1986 e che la circostanza per cui la Resistente_1 avesse dovuto ricorrere all'instaurazione di giudizio civile per il rilascio del terreno non escludesse “che l'indennità per perdita dell'avviamento sia stata da lei corrisposta al NA <>, segnatamente, ai sensi dell'art. 34 della L.
392/1978”.
Compensava le spese.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Roma 2, deducendo:
-violazione dell'art. 36 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 – Errata istruttoria e valutazione degli atti. Erroneità della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, c. 1, lett. h), del D.P.R. 917/1986 per aver ritenuto che la deducibilità del reddito dell'indennità per perdita dell'avviamento, col fare genericamente riferimento alla locazione di «immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione», è riferibile a tutti gli immobili urbani, di qualunque specie. Contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, richiamava la definizione del catasto, in linea con quella dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, dalla quale risultava con chiarezza che “si può considerare unità immobiliare urbana qualsiasi fabbricato o parte di fabbricato che possa prevedere un inquadramento catastale ma non di certo un terreno”. Insisteva quindi per l'indeducibilità dell'indennità.
Riteneva poi che l'indennità non fosse nemmeno deducibile in considerazione della circostanza che alla cessazione della locazione non si fosse accompagnato il rilascio dell'immobile da parte del locatario, così come richiesto dagli artt. 34 e 35 della L. 392/1978.
Si costituiva in giudizio la contribuente, sig.ra Resistente_1, con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di merito riguarda la deducibilità dell'indennità di avviamento, rispetto alla quale rappresenta elemento imprescindibile, ai fini della valutazione, la circostanza del terreno adibito dal locatario ad uso
“esposizione e vendita”.
Per il locatore la deducibilità dell'importo versato non è automatica. Affinché la somma possa essere portata in deduzione nel quadro E del 730 al rigo E26 codice 21, è necessario che essa sia effettivamente riconducibile all'indennità per perdita dell'avviamento prevista dalla normativa vigente, e non frutto di una transazione privata.
Ai fini della deducibilità fiscale dei canoni di locazione (o delle somme versate a seguito di accordo transattivo) per un terreno utilizzato come esposizione mezzi, il presupposto giurisprudenziale fondamentale è l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) riconosce la deducibilità basandosi sui seguenti presupposti:
Inerenza e Funzionalità al Reddito: Le spese devono essere direttamente correlate allo svolgimento dell'attività di impresa e funzionali alla produzione del reddito (art. 109 del TUIR). Il terreno deve essere utilizzato in modo effettivo e strumentale per l'esposizione.
Accordi Transattivi come Sopravvenienze Passive: Nel caso in cui il rilascio del terreno avvenga a seguito di una transazione, la Cassazione ha chiarito che le somme versate (anche a titolo risarcitorio o per la chiusura di un contenzioso) sono deducibili come sopravvenienze passive.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3208/2016, ha stabilito che ai fini fiscali, ciò che rileva è la qualificazione sostanziale del pagamento: non basta etichettarlo come indennità, occorre che ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Per accedere legittimamente alla deduzione, il locatore deve documentare che il pagamento è stato effettuato in applicazione dell'art. 34 della suddetta legge e non come parte di un accordo extracontrattuale ed il terreno locato sia stato adibito ad uso “esposizione e vendita” così come espressamente stabilito nel contratto di locazione.
L'oggetto del contratto rende evidente che il sig. NA aveva diritto all'indennità di avviamento per la locazione di un bene “ad uso esposizione e vendita”; anche sul punto la giurisprudenza è sempre stata molto chiara:
“Come in molteplici occasioni affermato da questa Corte regolatrice, infatti, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'immobile utilizzato a locale di esposizione, in tanto può determinare l'esistenza del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto il conduttore istante provi che possa essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sé solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, così divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, senza che possa darsi rilievo al modo dell'organizzazione dell'attività del conduttore e alla circostanza che questi abbia creato un vincolo di accessorietà funzionale tra l'immobile adibito a deposito ed esposizione e l'immobile destinato alla vendita. (Cass.
12 luglio 2005, n. 14610)” (Cass. n. 13083/2008; conforme a Cass. civ. n. 17494/2007)).
La indennità di avviamento dovuta al conduttore al termine della locazione rappresenta una
“ricompensa” per il maggiore valore produttivo che il bene ha acquisito durante la locazione. In questa prospettiva non può che essere condivisa l'interpretazione estensiva operata, in proposito, dalla giurisprudenza della Suprema Corte citata quando afferma che la disciplina delle locazioni si applica anche “alle aree urbane non edificate destinate, per contratto, all'esercizio di una delle dette attività” indirizzo confermato dalla sentenza impugnata dalla Agenzia delle Entrate.
La vicenda da cui il giudizio di primo grado scaturisce riguarda il contratto di locazione commerciale del 1.12.2001 con il quale i sigg. Resistente_1 e NA stipulavano l'accordo per consentire a quest'ultimo di usufruire di parte del terreno, adiacente al G.R.A. (n. 4652-Km.
42,50) di circa 600 mq “ad uso esposizione e vendita”.
Con scrittura privata del 26.X.2016, la contribuente otteneva pertanto la restituzione del bene bonariamente e senza dover ricorrere all'Ufficiale Giudiziario e il sig. NA riceveva l'importo di € 13.662,50 a mezzo di assegno postale n. Patente_1-06 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale;
importo corrispondente alle 18 mensilità previste dalla legge dell'ultimo canone corrisposto (art. 34 L. 392/78).
Il fatto che la scrittura privata possa interpretarsi come accordo stragiudiziale per ottenere il rilascio bonario dell'immobile non esclude, a parere del Collegio, che abbia parimenti la natura di liquidazione della perdita dell'avviamento per finita locazione, tenuto conto del fatto che l'importo liquidato corrisponde alle diciotto mensilità dovute per legge.
La legittimità è garantita dalla prova che il terreno è stato effettivamente utilizzato per l'esposizione mezzi e che il costo sostenuto (canone o somma transattiva) è strettamente inerente all'attività imprenditoriale.
Appello respinto e condanna alle spese di lite di parte soccombente
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'Agenzia delle entrate alle spese di euro 700,00.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA CH IU RU
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
EL SE, Presidente
RE NA, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2755/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 97 2022 00532143 49 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, sig.ra Resistente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 00532143 49 000, notificatale dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito di controllo ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2017 per il periodo d'imposta 2016, per complessivi Euro 8.185,58 a titolo IRPEF e addizionali comunale e regionale, oltre a sanzioni e interessi.
La contribuente lamentava, in particolare, l'indebito mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio della deduzioni dal reddito dell'indennità per perdita d'avviamento, corrisposta per legge al sig. Nominativo_1 a seguito del rilascio per finita locazione di terreno locato dalla contribuente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma 2 che deduceva: a) di aver parzialmente accolto il reclamo della ricorrente annullando integralmente le sanzioni;
b) rilevata l'assenza di eccezioni da parte della sig.ra Resistente_1, formata acquiescenza in relazione alle altre spese indeducibili portate in deduzione dalla contribuente e da cui anche era scaturita l'iscrizione a ruolo (spese sanitarie e premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni); e c) la non spettanza dell'invocata deducibilità dell'indennità per perdita di avviamento, rilevato che nel caso di specie si trattasse di terreno e non di fabbricato e sul rilievo per cui tale indennità fosse stata versata non per obbligo di legge, ma al fine di conseguire un rilascio immediato del bene, senza intervento dell'ufficiale giudiziario, a seguito di giudizio civile instaurato proprio per il rilascio del bene (Tribunale di Roma RG 26894/2016).
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso in parte.
Prendeva atto, in primo luogo, della cessata materia del contendere in merito all'iscrizione a ruolo delle sanzioni, stante l'annullamento integrale ad opera dell'Ufficio, e la formata acquiescenza in relazione alle altre spese sanitarie e assicurative, non avendo a tal riguardo nulla eccepito la ricorrente.
Riteneva invece fondata la doglianza della contribuente in merito alla deducibilità dal reddito dell'indennità di avviamento, ritenendo anche le aree urbane non edificate ricomprese nella lettera dell'art. 10, c. 1, lett. h) del D.P.R. 917/1986 e che la circostanza per cui la Resistente_1 avesse dovuto ricorrere all'instaurazione di giudizio civile per il rilascio del terreno non escludesse “che l'indennità per perdita dell'avviamento sia stata da lei corrisposta al NA <>, segnatamente, ai sensi dell'art. 34 della L.
392/1978”.
Compensava le spese.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Roma 2, deducendo:
-violazione dell'art. 36 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 – Errata istruttoria e valutazione degli atti. Erroneità della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, c. 1, lett. h), del D.P.R. 917/1986 per aver ritenuto che la deducibilità del reddito dell'indennità per perdita dell'avviamento, col fare genericamente riferimento alla locazione di «immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione», è riferibile a tutti gli immobili urbani, di qualunque specie. Contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, richiamava la definizione del catasto, in linea con quella dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, dalla quale risultava con chiarezza che “si può considerare unità immobiliare urbana qualsiasi fabbricato o parte di fabbricato che possa prevedere un inquadramento catastale ma non di certo un terreno”. Insisteva quindi per l'indeducibilità dell'indennità.
Riteneva poi che l'indennità non fosse nemmeno deducibile in considerazione della circostanza che alla cessazione della locazione non si fosse accompagnato il rilascio dell'immobile da parte del locatario, così come richiesto dagli artt. 34 e 35 della L. 392/1978.
Si costituiva in giudizio la contribuente, sig.ra Resistente_1, con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di merito riguarda la deducibilità dell'indennità di avviamento, rispetto alla quale rappresenta elemento imprescindibile, ai fini della valutazione, la circostanza del terreno adibito dal locatario ad uso
“esposizione e vendita”.
Per il locatore la deducibilità dell'importo versato non è automatica. Affinché la somma possa essere portata in deduzione nel quadro E del 730 al rigo E26 codice 21, è necessario che essa sia effettivamente riconducibile all'indennità per perdita dell'avviamento prevista dalla normativa vigente, e non frutto di una transazione privata.
Ai fini della deducibilità fiscale dei canoni di locazione (o delle somme versate a seguito di accordo transattivo) per un terreno utilizzato come esposizione mezzi, il presupposto giurisprudenziale fondamentale è l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) riconosce la deducibilità basandosi sui seguenti presupposti:
Inerenza e Funzionalità al Reddito: Le spese devono essere direttamente correlate allo svolgimento dell'attività di impresa e funzionali alla produzione del reddito (art. 109 del TUIR). Il terreno deve essere utilizzato in modo effettivo e strumentale per l'esposizione.
Accordi Transattivi come Sopravvenienze Passive: Nel caso in cui il rilascio del terreno avvenga a seguito di una transazione, la Cassazione ha chiarito che le somme versate (anche a titolo risarcitorio o per la chiusura di un contenzioso) sono deducibili come sopravvenienze passive.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3208/2016, ha stabilito che ai fini fiscali, ciò che rileva è la qualificazione sostanziale del pagamento: non basta etichettarlo come indennità, occorre che ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Per accedere legittimamente alla deduzione, il locatore deve documentare che il pagamento è stato effettuato in applicazione dell'art. 34 della suddetta legge e non come parte di un accordo extracontrattuale ed il terreno locato sia stato adibito ad uso “esposizione e vendita” così come espressamente stabilito nel contratto di locazione.
L'oggetto del contratto rende evidente che il sig. NA aveva diritto all'indennità di avviamento per la locazione di un bene “ad uso esposizione e vendita”; anche sul punto la giurisprudenza è sempre stata molto chiara:
“Come in molteplici occasioni affermato da questa Corte regolatrice, infatti, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'immobile utilizzato a locale di esposizione, in tanto può determinare l'esistenza del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto il conduttore istante provi che possa essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sé solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, così divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, senza che possa darsi rilievo al modo dell'organizzazione dell'attività del conduttore e alla circostanza che questi abbia creato un vincolo di accessorietà funzionale tra l'immobile adibito a deposito ed esposizione e l'immobile destinato alla vendita. (Cass.
12 luglio 2005, n. 14610)” (Cass. n. 13083/2008; conforme a Cass. civ. n. 17494/2007)).
La indennità di avviamento dovuta al conduttore al termine della locazione rappresenta una
“ricompensa” per il maggiore valore produttivo che il bene ha acquisito durante la locazione. In questa prospettiva non può che essere condivisa l'interpretazione estensiva operata, in proposito, dalla giurisprudenza della Suprema Corte citata quando afferma che la disciplina delle locazioni si applica anche “alle aree urbane non edificate destinate, per contratto, all'esercizio di una delle dette attività” indirizzo confermato dalla sentenza impugnata dalla Agenzia delle Entrate.
La vicenda da cui il giudizio di primo grado scaturisce riguarda il contratto di locazione commerciale del 1.12.2001 con il quale i sigg. Resistente_1 e NA stipulavano l'accordo per consentire a quest'ultimo di usufruire di parte del terreno, adiacente al G.R.A. (n. 4652-Km.
42,50) di circa 600 mq “ad uso esposizione e vendita”.
Con scrittura privata del 26.X.2016, la contribuente otteneva pertanto la restituzione del bene bonariamente e senza dover ricorrere all'Ufficiale Giudiziario e il sig. NA riceveva l'importo di € 13.662,50 a mezzo di assegno postale n. Patente_1-06 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale;
importo corrispondente alle 18 mensilità previste dalla legge dell'ultimo canone corrisposto (art. 34 L. 392/78).
Il fatto che la scrittura privata possa interpretarsi come accordo stragiudiziale per ottenere il rilascio bonario dell'immobile non esclude, a parere del Collegio, che abbia parimenti la natura di liquidazione della perdita dell'avviamento per finita locazione, tenuto conto del fatto che l'importo liquidato corrisponde alle diciotto mensilità dovute per legge.
La legittimità è garantita dalla prova che il terreno è stato effettivamente utilizzato per l'esposizione mezzi e che il costo sostenuto (canone o somma transattiva) è strettamente inerente all'attività imprenditoriale.
Appello respinto e condanna alle spese di lite di parte soccombente
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'Agenzia delle entrate alle spese di euro 700,00.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA CH IU RU