CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4816/2025 depositato il 23/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 22268350927204 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso ingiunzione di pagamento n. ING22-268350927204, notificata in data 25.07.2025 da Regione
Lombardia per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2022 relativa al veicolo targato Targa_1
L' intimata si è costituita con controricorso assumendo in via gradata, la nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto e, nel merito, rilevava che l'intestazione a suo nome dell'autovettura era frutto di un'attività fraudolenta perpetrata da terzi a sua insaputa, disconoscendo qualunque scrittura agli atti di vendita e di passaggio di proprietà del veicolo.
La ricorrente presentava memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità della documentazione prodotta in data 18/01/2026, stante la tardività della produzione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
È infatti possibile che la Regione contesti, anche solo con l'ordinanza ingiunzione, il mancato pagamento della tassa auto.
Ex R.D. 639/1910, le ordinanze ingiunzione sono atti di precetto e titolo esecutivo, preliminari alle procedure di recupero coattivo e sostituiscono gli atti di accertamento e le cartelle esattoriali.
Il secondo motivo è fondato.
Per giurisprudenza consolidata l'intestazione al PRA non costituisce una presunzione assoluta di proprietà, bensì una presunzione relativa, che può essere vinta da prova contraria.
Nel caso di specie la ricorrente ha disconosciuto la firma apposta all'atto di passaggio di proprietà a suo nome dell'auto, trascritto al PRA;
la Regione non chiesto la verificazione della firma della ricorrente.
Va anche rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, nel caso in questione non era necessaria la querela di falso che va presentata in relazione a documenti che abbiano già acquisito l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. e che quindi siano stati riconosciuti, oltre che nei confronti di documenti per i quali sia stato esperito, con esito positivo, il procedimento di verificazione
Va, conseguentemente, accolto il ricorso e annullato l'atto impositivo.
Le modalità di svolgimento dei fatti consentono di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs
546/92 per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4816/2025 depositato il 23/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 22268350927204 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso ingiunzione di pagamento n. ING22-268350927204, notificata in data 25.07.2025 da Regione
Lombardia per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2022 relativa al veicolo targato Targa_1
L' intimata si è costituita con controricorso assumendo in via gradata, la nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto e, nel merito, rilevava che l'intestazione a suo nome dell'autovettura era frutto di un'attività fraudolenta perpetrata da terzi a sua insaputa, disconoscendo qualunque scrittura agli atti di vendita e di passaggio di proprietà del veicolo.
La ricorrente presentava memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità della documentazione prodotta in data 18/01/2026, stante la tardività della produzione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
È infatti possibile che la Regione contesti, anche solo con l'ordinanza ingiunzione, il mancato pagamento della tassa auto.
Ex R.D. 639/1910, le ordinanze ingiunzione sono atti di precetto e titolo esecutivo, preliminari alle procedure di recupero coattivo e sostituiscono gli atti di accertamento e le cartelle esattoriali.
Il secondo motivo è fondato.
Per giurisprudenza consolidata l'intestazione al PRA non costituisce una presunzione assoluta di proprietà, bensì una presunzione relativa, che può essere vinta da prova contraria.
Nel caso di specie la ricorrente ha disconosciuto la firma apposta all'atto di passaggio di proprietà a suo nome dell'auto, trascritto al PRA;
la Regione non chiesto la verificazione della firma della ricorrente.
Va anche rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, nel caso in questione non era necessaria la querela di falso che va presentata in relazione a documenti che abbiano già acquisito l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. e che quindi siano stati riconosciuti, oltre che nei confronti di documenti per i quali sia stato esperito, con esito positivo, il procedimento di verificazione
Va, conseguentemente, accolto il ricorso e annullato l'atto impositivo.
Le modalità di svolgimento dei fatti consentono di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs
546/92 per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio