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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2037/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14080/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - . 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002437810221145040 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 941/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 11.30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la COMUNICAZIONE N° 20250002437810221145040 del 16/06/2025, per un importo di € 1.074,29, afferente ad omesso/parziale pagamento della TARI ANNO
2022; nonché avverso la COMUNICAZIONE N° 202500023042901862130535 del 17/03/2025, per un importo di € 1.087,12, afferente ad omesso/parziale pagamento della TARI ANNO 202, emessi da Napoli
Obiettivo valore per il Comune di Napoli.
Ha dedotto il difetto di legittimazione di NOV, l'omessa notifica degli atti presupposti nonché
l'accoglimento parziale del ricorso avente ad oggetto sempre tari 2021 per effetto della sentenza n.
665/2025 Corte di Giustizia Tributaria Napoli.
Si costituiva soltanto il Comune di Napoli che chiedeva la estromissione dal giudizio.
Nessuno si costituiva per le altre parti resistenti ritualmente evocate in giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti comparse, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di NOV atteso che con la L.
15/2025 è stato prevosto che “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Per effetto di tale norma la legittimazione è stata riconosciuta ex lege.
Nessuna prova è stata fornita dalle parti resistenti in ordine alla notifica sia del preavviso che degli accertamenti esecutivi sottesi ad entrambi gli atti impugnati.
Il ricorso va pertanto accolto.
Restano compensate le spese stante la natura della decisione e la parziale soccombenza in ordine al difetto di legittimazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14080/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - . 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002437810221145040 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 941/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 11.30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la COMUNICAZIONE N° 20250002437810221145040 del 16/06/2025, per un importo di € 1.074,29, afferente ad omesso/parziale pagamento della TARI ANNO
2022; nonché avverso la COMUNICAZIONE N° 202500023042901862130535 del 17/03/2025, per un importo di € 1.087,12, afferente ad omesso/parziale pagamento della TARI ANNO 202, emessi da Napoli
Obiettivo valore per il Comune di Napoli.
Ha dedotto il difetto di legittimazione di NOV, l'omessa notifica degli atti presupposti nonché
l'accoglimento parziale del ricorso avente ad oggetto sempre tari 2021 per effetto della sentenza n.
665/2025 Corte di Giustizia Tributaria Napoli.
Si costituiva soltanto il Comune di Napoli che chiedeva la estromissione dal giudizio.
Nessuno si costituiva per le altre parti resistenti ritualmente evocate in giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti comparse, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di NOV atteso che con la L.
15/2025 è stato prevosto che “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Per effetto di tale norma la legittimazione è stata riconosciuta ex lege.
Nessuna prova è stata fornita dalle parti resistenti in ordine alla notifica sia del preavviso che degli accertamenti esecutivi sottesi ad entrambi gli atti impugnati.
Il ricorso va pertanto accolto.
Restano compensate le spese stante la natura della decisione e la parziale soccombenza in ordine al difetto di legittimazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.