TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3735/2023 R.G. promossa da:
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/06/1953, con il ministero dell'Avv. POIDIMANI VINCENZO;
- attore - opponnete
CONTRO
Controparte_1
( ) nato a [...] , col il ministero dell'Avv. VOJVODIC
[...] P.IVA_1
AN
- convenuto - opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite hanno rassegnato le proprie conclusioni come da memorie qui da intendersi integralmente richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Con atto di citazione, i coniugi e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 919/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 14.07.2023 su ricorso di per il pagamento di € 19.124,83, di cui € CP_1
12.148,00 per quota capitale e € 6.973,63 per interessi di mora, oltre spese.
Gli opponenti deducevano, tra l'altro, la prescrizione dell'obbligazione solidale assunta da e la prescrizione del debito di nonché Parte_2 Parte_1
l'illegittimità degli interessi di mora liquidati nel decreto ingiuntivo, domandando l'annullamento del decreto opposto e la condanna di alle spese di lite. CP_1
Con contratto ES 110554 del 25/1/2012 la erogava a , in CP_1 Parte_1
funzione della sua attività artigiana di ottico, un finanziamento di € 20.500,00, il quale doveva essere rimborsato con 27 rate mensili di € 759,50, con decorrenza dal
25/5/12. Prestava fideiussione a favore del marito la esponente . Ora è Parte_2
accaduto che, per una grave crisi economica subita dalla sua impresa artigiana di ottico, non ha potuto pagare parte delle rate mensili di mutuo... il Parte_1
Giudice Gabriele Patti emetteva in data 14/7/23 contro e
contro
Parte_1
il decreto ingiuntivo 1 Parte_2
si costituiva in giudizio, contestando nel merito le eccezioni avversarie, CP_1
sostenendo la validità del credito e la corretta applicazione degli interessi moratori previsti dalla legge regionale e dal contratto di finanziamento.
Gli opponenti precisavano le proprie conclusioni, insistendo nelle domande di annullamento del decreto e di declaratoria di prescrizione, anche parziale, del debito, nonché di esclusione degli interessi di mora.
L'opposizione è infondata. La difesa degli opponenti ha dedotto l'avvenuta prescrizione dell'obbligazione solidale di e, per , del debito residuo superiore a € Parte_2 Parte_1
4.660,00, in quanto non sarebbero stati notificati atti interruttivi nei dieci anni successivi alla nascita del credito.
Tuttavia, dagli atti risulta che la ha notificato diffide e atti interruttivi in data CP_1
10.6.2013 e successivamente l'8.3.2023, atti idonei a interrompere la prescrizione sia per che per , essendo coobbligata in solido. Parte_1 Parte_2
E' infatti principio pacifico che nelle obbligazioni solidali, come quella del caso di specie, l'interruzione della prescrizione in danno di uno dei debitori in solido, produce il medesimo effettivo per tutti quanti sono coobbligati, ex art. 1310 c.c... Ma
è la stessa difesa dell'ingiunto che asserisce della messa in mora del 10 giugno 2013, avente effetti interruttivi per entrambi gli opponenti, poi rinnovata l'8 marzo 2023.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha sancito il principio per cui nei finanziamenti rateali la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata e che l'atto interruttivo nei confronti di un coobbligato produce effetti anche per l'altro.
( La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4232 del 10 febbraio 2023... ha rimarcato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo...» )
Pertanto, le eccezioni di prescrizione vanno rigettate.
Gli opponenti contestano la legittimità della liquidazione degli interessi di mora.
La ha prodotto il contratto e la normativa regionale applicabile, da cui emerge CP_1
che il tasso di mora era previsto nel contratto e conforme ai limiti di legge, parametrato al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti. ( ...il tasso e la misura degli interessi moratori risulta determinabile ed espressamente indicata nelle domande di finanziamento ove è previsto che “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”)
Gli opponenti non hanno fornito prova della natura usuraria o illegittima degli interessi liquidati, né prodotto conteggi o elementi concreti in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 919/2023 del Tribunale di Siracusa, che conferma integralmente.
Condanna e in solido al pagamento delle spese di lite, Parte_1 Parte_2
che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge, in favore di CP_1
Siracusa, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3735/2023 R.G. promossa da:
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/06/1953, con il ministero dell'Avv. POIDIMANI VINCENZO;
- attore - opponnete
CONTRO
Controparte_1
( ) nato a [...] , col il ministero dell'Avv. VOJVODIC
[...] P.IVA_1
AN
- convenuto - opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite hanno rassegnato le proprie conclusioni come da memorie qui da intendersi integralmente richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Con atto di citazione, i coniugi e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 919/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 14.07.2023 su ricorso di per il pagamento di € 19.124,83, di cui € CP_1
12.148,00 per quota capitale e € 6.973,63 per interessi di mora, oltre spese.
Gli opponenti deducevano, tra l'altro, la prescrizione dell'obbligazione solidale assunta da e la prescrizione del debito di nonché Parte_2 Parte_1
l'illegittimità degli interessi di mora liquidati nel decreto ingiuntivo, domandando l'annullamento del decreto opposto e la condanna di alle spese di lite. CP_1
Con contratto ES 110554 del 25/1/2012 la erogava a , in CP_1 Parte_1
funzione della sua attività artigiana di ottico, un finanziamento di € 20.500,00, il quale doveva essere rimborsato con 27 rate mensili di € 759,50, con decorrenza dal
25/5/12. Prestava fideiussione a favore del marito la esponente . Ora è Parte_2
accaduto che, per una grave crisi economica subita dalla sua impresa artigiana di ottico, non ha potuto pagare parte delle rate mensili di mutuo... il Parte_1
Giudice Gabriele Patti emetteva in data 14/7/23 contro e
contro
Parte_1
il decreto ingiuntivo 1 Parte_2
si costituiva in giudizio, contestando nel merito le eccezioni avversarie, CP_1
sostenendo la validità del credito e la corretta applicazione degli interessi moratori previsti dalla legge regionale e dal contratto di finanziamento.
Gli opponenti precisavano le proprie conclusioni, insistendo nelle domande di annullamento del decreto e di declaratoria di prescrizione, anche parziale, del debito, nonché di esclusione degli interessi di mora.
L'opposizione è infondata. La difesa degli opponenti ha dedotto l'avvenuta prescrizione dell'obbligazione solidale di e, per , del debito residuo superiore a € Parte_2 Parte_1
4.660,00, in quanto non sarebbero stati notificati atti interruttivi nei dieci anni successivi alla nascita del credito.
Tuttavia, dagli atti risulta che la ha notificato diffide e atti interruttivi in data CP_1
10.6.2013 e successivamente l'8.3.2023, atti idonei a interrompere la prescrizione sia per che per , essendo coobbligata in solido. Parte_1 Parte_2
E' infatti principio pacifico che nelle obbligazioni solidali, come quella del caso di specie, l'interruzione della prescrizione in danno di uno dei debitori in solido, produce il medesimo effettivo per tutti quanti sono coobbligati, ex art. 1310 c.c... Ma
è la stessa difesa dell'ingiunto che asserisce della messa in mora del 10 giugno 2013, avente effetti interruttivi per entrambi gli opponenti, poi rinnovata l'8 marzo 2023.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha sancito il principio per cui nei finanziamenti rateali la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata e che l'atto interruttivo nei confronti di un coobbligato produce effetti anche per l'altro.
( La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4232 del 10 febbraio 2023... ha rimarcato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo...» )
Pertanto, le eccezioni di prescrizione vanno rigettate.
Gli opponenti contestano la legittimità della liquidazione degli interessi di mora.
La ha prodotto il contratto e la normativa regionale applicabile, da cui emerge CP_1
che il tasso di mora era previsto nel contratto e conforme ai limiti di legge, parametrato al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti. ( ...il tasso e la misura degli interessi moratori risulta determinabile ed espressamente indicata nelle domande di finanziamento ove è previsto che “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”)
Gli opponenti non hanno fornito prova della natura usuraria o illegittima degli interessi liquidati, né prodotto conteggi o elementi concreti in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 919/2023 del Tribunale di Siracusa, che conferma integralmente.
Condanna e in solido al pagamento delle spese di lite, Parte_1 Parte_2
che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge, in favore di CP_1
Siracusa, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino