Art. 20.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 2 della legge 31 ottobre 1957, n. 1018 , per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , e' aumentata, per l'esercizio 1957-58, di lire 30.000.000.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 2 della legge 31 ottobre 1957, n. 1018 , per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , e' aumentata, per l'esercizio 1957-58, di lire 30.000.000.