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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3460/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Centro Veterinario Ricorrente_1 - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190055140671000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190055140671000 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso dal CENTRO VETERINARIO Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, viene opposta la cartella di pagamento n. 29620190055140671000, relativa al controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e
54-bis DPR 633/1972, per l'anno d'imposta 2016.
La parte ricorrente conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Il ricorrente ha impugnato la cartella indicata, notificata il 20.05.2024, deducendone:
- l'Inesistenza o nullità della notifica, in quanto la copia della relata consegnata al contribuente è priva di data e sottoscrizione;
-la Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione per violazione dell'art. 25, comma
1, lett. a), del DPR 602/1973, poiché la dichiarazione è stata presentata nel 2017 (anno d'imposta 2016) e la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2020.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SIl ricorso è fondato.
ulla decadenza ex art. 25 DPR 602/1973
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973, la cartella di pagamento conseguente all'attività di liquidazione automatizzata deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie:
- anno d'imposta: 2016;
- dichiarazione presentata: 2017;
- termine decadenziale: 31.12.2020;
- notifica effettiva della cartella: 20.05.2024.
Le comunicazioni bonarie ex art. 36-bis non costituiscono “primo atto” idoneo a impedire la decadenza, trattandosi di atti privi di natura provvedimentale e non sostitutivi della cartella di pagamento. Nonostante la sospensione COVID, (08.03.2020 – 31.12.2021), La notifica della cartella, avvenuta il 20.5.24, è ultratardiva.
Assorbiti gli altri motivi di ricorso, esso va accolto.
Le spese seguono la soccambenza.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso;
ANNULLA la cartella di pagamento n. 29620190055140671000;
CONDANNA l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 350,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Difensore_1 e Difensore_2. Così deciso in Palermo, lì 10.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3460/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Centro Veterinario Ricorrente_1 - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190055140671000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190055140671000 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso dal CENTRO VETERINARIO Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, viene opposta la cartella di pagamento n. 29620190055140671000, relativa al controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e
54-bis DPR 633/1972, per l'anno d'imposta 2016.
La parte ricorrente conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Il ricorrente ha impugnato la cartella indicata, notificata il 20.05.2024, deducendone:
- l'Inesistenza o nullità della notifica, in quanto la copia della relata consegnata al contribuente è priva di data e sottoscrizione;
-la Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione per violazione dell'art. 25, comma
1, lett. a), del DPR 602/1973, poiché la dichiarazione è stata presentata nel 2017 (anno d'imposta 2016) e la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2020.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SIl ricorso è fondato.
ulla decadenza ex art. 25 DPR 602/1973
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973, la cartella di pagamento conseguente all'attività di liquidazione automatizzata deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie:
- anno d'imposta: 2016;
- dichiarazione presentata: 2017;
- termine decadenziale: 31.12.2020;
- notifica effettiva della cartella: 20.05.2024.
Le comunicazioni bonarie ex art. 36-bis non costituiscono “primo atto” idoneo a impedire la decadenza, trattandosi di atti privi di natura provvedimentale e non sostitutivi della cartella di pagamento. Nonostante la sospensione COVID, (08.03.2020 – 31.12.2021), La notifica della cartella, avvenuta il 20.5.24, è ultratardiva.
Assorbiti gli altri motivi di ricorso, esso va accolto.
Le spese seguono la soccambenza.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso;
ANNULLA la cartella di pagamento n. 29620190055140671000;
CONDANNA l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 350,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Difensore_1 e Difensore_2. Così deciso in Palermo, lì 10.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO