CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 10018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10018 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HA IA, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MA AT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. Luca Costantini, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna della cittadina cinese IA HA per il delitto di cui all’art. 356, secondo comma, cod. pen., e per la contravvenzione di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475 del 1992. A lei si addebita, in sintesi, di avere, nella sua qualità di legale rappresentante della “Charming Europe” s.r.l., concluso con la Protezione civile della Regione Friuli Penale Sent. Sez. 6 Num. 10018 Anno 2026 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 15/01/2026 a) il contratto aveva ad oggetto mascherine di tipo “KN95” e non risulta che fosse stata richiesta la certificazione “CE” né che l’imputata si fosse impegnata in tal senso;
b) quelle mascherine non costituiscono dispositivi di protezione individuale e sono certificate da enti cinesi sulla base di standard differenti da quelli europei, non dovendo perciò possedere il marchio “CE”; c) dal verbale di concordamento prezzi, contenente i termini del contratto, risulta che la fornitura veniva disposta come “misura strettamente necessaria per consentire l’attività degli operatori sanitari, cui era consentito utilizzare anche le semplici mascherine c.d. “chirurgiche”, dotate di un potere di filtraggio assai inferiore rispetto alle “KN95”; d) la condotta dell’imputata dev’essere valutata anche alla luce del contesto di estrema urgenza ed apprensione.
2.2. Per le stesse ragioni, con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 14, d.lgs. n. 475 del 1992, evidenziandosi l’estrema genericità della relativa imputazione. Si deduce, inoltre, che non vi sarebbe stata immissione di tali oggetti nel mercato e si rileva come la locale Camera di commercio abbia contestato alla HA l’illecito amministrativo di cui al comma 2, lett. c), di quella disposizione di legge. 2.3. La terza doglianza consiste nei vizi logici di motivazione in punto di dolo, rilevandosi, a sostegno della buona fede dell’imputata: che sulle mascherine non erano impresse false attestazioni, ma solo quelle delle caratteristiche di cui esse erano effettivamente munite;
che le confezioni comunque recavano impressa l’attestazione di conformità alla normativa “UNI EN 149:2001”, che è uno dei presupposti per l’apposizione del marchio “CE”; che, inoltre, dalla corrispondenza telematica intercorsa tra la HA e gli intermediari Xu e Shi, risulta come ella avesse espressamente richiesto che i prodotti possedessero le certificazioni necessarie per la circolazione nel mercato italiano e come costoro l’avessero rassicurata in tal senso: Xu, in particolare, spiegandole che ottenere la marcatura “CE” in Cina era semplice e costava poco, perciò non essendo conveniente falsificarla;
e Shi, invece, rappresentandole che quelle mascherine «andavano a ruba» in tutta Europa nonché impegnandosi ad apporre una ulteriore clausola di mascherine protettive di tipo KN95», ivi rinviandosi, per gli elementi essenziali del contratto, comprese le specifiche tecniche, all’offerta formulata dalla “Charming Europe” ed al relativo verbale di concordamento prezzi. In quest’ultimo – che, per concorde ed incontroversa conclusione delle sentenze di merito, costituisce il dato di riferimento per la determinazione dell’oggetto della prestazione – le mascherine sono descritte come «KN95 5 standard EN 149:2001 related to CE directive (s) 89/686/EEC (personale protective equipment)». Nella motivazione del citato decreto di affidamento, inoltre, si legge che le mascherine offerte dalla “Charming Europe” «sono certificate KN95 standard EN 149:2001 con caratteristiche che possono ritenersi superiori a quelle previste per le mascherine di tipo FFP2 in uso in Italia». Nessuna delle due sentenze, inoltre, indica con precisione quale fosse la tipologia delle mascherine fornite dall’azienda dell’imputata. Infine, deve rammentarsi che, a norma dell’art. 34, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, allora in vigore, fino al termine dello stato di emergenza era consentito l'utilizzo di «dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente», preventivamente valutata dal Comitato tecnico scientifico istituito dal Capo Dipartimento della protezione civile (comma 2); nonché era consentito «fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari», con l’espressa previsione per cui erano «utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità» (comma 3). 4.2. Tutto ciò premesso, risulta essenziale, ai fini della configurabilità o meno dell’elemento oggettivo del reato, accertare e spiegare con puntualità: a) qual era l’oggetto della fornitura, se, cioè, si trattava semplicemente di mascherine di tipo “KN95” oppure di mascherine di questo tipo, ma solo se ed in quanto conformi alla c.d. “direttiva CE”; b) qual era la tipologia delle mascherine importate dall’imputata e se essa fosse conforme a quella prevista dal contratto;
c) se le mascherine importate, benché prive del marchio CE, presentassero o meno caratteristiche tecniche sostanzialmente equivalenti a quelle di tipo “FFP2”, previste dalla normativa vigente. Una volta compiuto tale accertamento, sarà poi necessario valutare le ricadute di tale situazione di fatto sul dolo dell’imputata e verificare, dunque, se ed in quale misura ella abbia inteso correttamente la volontà contrattuale espressa dalla pubblica amministrazione committente, nonché se abbia intenzionalmente voluto disattenderla, nella consapevolezza della differenza tecnica e qualitativa del prodotto da lei offerto rispetto a quello poi effettivamente fornito. Sul punto, la produzione di un’attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto non costituisce condotta univocamente sintomatica di un intento decettivo, trattandosi di condotta logicamente compatibile anche con la volontà dell’imputata di offrire comunque al committente un riscontro di equivalenza tecnica del prodotto fornito rispetto a quello ordinato, tanto più se effettivamente 6 vi fossero state – ma anche questa è materia per il giudice di merito – le rassicurazioni in tal senso da parte degli intermediari e le clausole di assunzione di rischio richiamate in ricorso. 5. Gli accertamenti supplementari sui profili appena delineati potrebbero avere delle ricadute anche sul giudizio di colpevolezza per il reato di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475 del 1992, dovendo la sentenza essere annullata con rinvio, di conseguenza, anche per il capo relativo. In relazione a tale imputazione, però, onde circoscrivere all’essenziale la cognizione del giudice di rinvio, va rilevata, anzitutto, l’inammissibilità per genericità delle censure difensive d’insufficiente determinatezza della contestazione e di non avvenuta immissione in commercio delle mascherine, le quali si fermano all’enunciazione e non sono sorrette da alcuna spiegazione. Privo di fondamento è, poi, l’assunto per cui la condotta dell’imputata non avrebbe rilievo penale, come dovrebbe evincersi dal fatto che la Camera di commercio le avrebbe applicato una sanzione amministrativa, a norma del secondo comma, lett. c), dell’art. 14, d.lgs. n. 475 del 1992. A prescindere dal fatto che anche tale affermazione si risolve nella semplice enunciazione del dato, va rilevato che quest’ultima disposizione punisce con una sanzione amministrativa i distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 11 del regolamento DPI n. 2016/425 del 9.3.2016 del Parlamento e del Consiglio europeo: obblighi, tuttavia, di tipo formale e comunicativo, che riguardano essenzialmente la fase precedente all’immissione nel mercato dei d.p.i. od il loro ritiro, qualora il vizio del prodotto sia divenuto noto a tali soggetti successivamente ad essa. Il comma 1 del medesimo art. 14, invece, punisce con l’arresto l’avvenuta immissione nel mercato, da parte del fabbricante o dell’importatore, di d.p.i. non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del predetto regolamento europeo. Né vi può essere dubbio – non deducendolo, in verità, neppure il ricorso – sul fatto che le mascherine rientrino tra tali d.p.i., in particolare tra quelli di terza categoria, di cui al punto 3.10.1. di detto allegato, dedicato a quelli destinati alla protezione dell'apparato respiratorio da agenti esterni. Infine, si deve tener presente che, trattandosi di una contravvenzione, diversamente da quanto accade per la frode di cui all’art. 356, cod. pen., assume rilevanza penale anche la condotta semplicemente colposa (art. 42, ultimo comma, cod. pen.). Entro i confini sin qui delineati, dunque, sarà compito del giudice di merito accertare e spiegare se il giudizio di colpevolezza dell’imputata, anche per questo 7 reato, dovrà essere rivisto o confermato. Va rilevato, infatti, che, trattandosi di fatto accaduto dopo il 1° gennaio 2020, trova applicazione l’art. 344-bis, cod. proc. pen., per cui l’eventuale reato non è soggetto ad estinzione per prescrizione. 6. Ovviamente, da quanto s’è detto discende l’assorbimento dell’ultimo motivo di ricorso, in tema di mancato riconoscimento della non punibilità dell’imputata per particolare tenuità del fatto, sul quale è perciò superfluo trattenersi.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio a altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente MA AT AN ST
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MA AT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. Luca Costantini, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna della cittadina cinese IA HA per il delitto di cui all’art. 356, secondo comma, cod. pen., e per la contravvenzione di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475 del 1992. A lei si addebita, in sintesi, di avere, nella sua qualità di legale rappresentante della “Charming Europe” s.r.l., concluso con la Protezione civile della Regione Friuli Penale Sent. Sez. 6 Num. 10018 Anno 2026 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 15/01/2026 a) il contratto aveva ad oggetto mascherine di tipo “KN95” e non risulta che fosse stata richiesta la certificazione “CE” né che l’imputata si fosse impegnata in tal senso;
b) quelle mascherine non costituiscono dispositivi di protezione individuale e sono certificate da enti cinesi sulla base di standard differenti da quelli europei, non dovendo perciò possedere il marchio “CE”; c) dal verbale di concordamento prezzi, contenente i termini del contratto, risulta che la fornitura veniva disposta come “misura strettamente necessaria per consentire l’attività degli operatori sanitari, cui era consentito utilizzare anche le semplici mascherine c.d. “chirurgiche”, dotate di un potere di filtraggio assai inferiore rispetto alle “KN95”; d) la condotta dell’imputata dev’essere valutata anche alla luce del contesto di estrema urgenza ed apprensione.
2.2. Per le stesse ragioni, con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 14, d.lgs. n. 475 del 1992, evidenziandosi l’estrema genericità della relativa imputazione. Si deduce, inoltre, che non vi sarebbe stata immissione di tali oggetti nel mercato e si rileva come la locale Camera di commercio abbia contestato alla HA l’illecito amministrativo di cui al comma 2, lett. c), di quella disposizione di legge. 2.3. La terza doglianza consiste nei vizi logici di motivazione in punto di dolo, rilevandosi, a sostegno della buona fede dell’imputata: che sulle mascherine non erano impresse false attestazioni, ma solo quelle delle caratteristiche di cui esse erano effettivamente munite;
che le confezioni comunque recavano impressa l’attestazione di conformità alla normativa “UNI EN 149:2001”, che è uno dei presupposti per l’apposizione del marchio “CE”; che, inoltre, dalla corrispondenza telematica intercorsa tra la HA e gli intermediari Xu e Shi, risulta come ella avesse espressamente richiesto che i prodotti possedessero le certificazioni necessarie per la circolazione nel mercato italiano e come costoro l’avessero rassicurata in tal senso: Xu, in particolare, spiegandole che ottenere la marcatura “CE” in Cina era semplice e costava poco, perciò non essendo conveniente falsificarla;
e Shi, invece, rappresentandole che quelle mascherine «andavano a ruba» in tutta Europa nonché impegnandosi ad apporre una ulteriore clausola di mascherine protettive di tipo KN95», ivi rinviandosi, per gli elementi essenziali del contratto, comprese le specifiche tecniche, all’offerta formulata dalla “Charming Europe” ed al relativo verbale di concordamento prezzi. In quest’ultimo – che, per concorde ed incontroversa conclusione delle sentenze di merito, costituisce il dato di riferimento per la determinazione dell’oggetto della prestazione – le mascherine sono descritte come «KN95 5 standard EN 149:2001 related to CE directive (s) 89/686/EEC (personale protective equipment)». Nella motivazione del citato decreto di affidamento, inoltre, si legge che le mascherine offerte dalla “Charming Europe” «sono certificate KN95 standard EN 149:2001 con caratteristiche che possono ritenersi superiori a quelle previste per le mascherine di tipo FFP2 in uso in Italia». Nessuna delle due sentenze, inoltre, indica con precisione quale fosse la tipologia delle mascherine fornite dall’azienda dell’imputata. Infine, deve rammentarsi che, a norma dell’art. 34, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, allora in vigore, fino al termine dello stato di emergenza era consentito l'utilizzo di «dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente», preventivamente valutata dal Comitato tecnico scientifico istituito dal Capo Dipartimento della protezione civile (comma 2); nonché era consentito «fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari», con l’espressa previsione per cui erano «utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità» (comma 3). 4.2. Tutto ciò premesso, risulta essenziale, ai fini della configurabilità o meno dell’elemento oggettivo del reato, accertare e spiegare con puntualità: a) qual era l’oggetto della fornitura, se, cioè, si trattava semplicemente di mascherine di tipo “KN95” oppure di mascherine di questo tipo, ma solo se ed in quanto conformi alla c.d. “direttiva CE”; b) qual era la tipologia delle mascherine importate dall’imputata e se essa fosse conforme a quella prevista dal contratto;
c) se le mascherine importate, benché prive del marchio CE, presentassero o meno caratteristiche tecniche sostanzialmente equivalenti a quelle di tipo “FFP2”, previste dalla normativa vigente. Una volta compiuto tale accertamento, sarà poi necessario valutare le ricadute di tale situazione di fatto sul dolo dell’imputata e verificare, dunque, se ed in quale misura ella abbia inteso correttamente la volontà contrattuale espressa dalla pubblica amministrazione committente, nonché se abbia intenzionalmente voluto disattenderla, nella consapevolezza della differenza tecnica e qualitativa del prodotto da lei offerto rispetto a quello poi effettivamente fornito. Sul punto, la produzione di un’attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto non costituisce condotta univocamente sintomatica di un intento decettivo, trattandosi di condotta logicamente compatibile anche con la volontà dell’imputata di offrire comunque al committente un riscontro di equivalenza tecnica del prodotto fornito rispetto a quello ordinato, tanto più se effettivamente 6 vi fossero state – ma anche questa è materia per il giudice di merito – le rassicurazioni in tal senso da parte degli intermediari e le clausole di assunzione di rischio richiamate in ricorso. 5. Gli accertamenti supplementari sui profili appena delineati potrebbero avere delle ricadute anche sul giudizio di colpevolezza per il reato di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475 del 1992, dovendo la sentenza essere annullata con rinvio, di conseguenza, anche per il capo relativo. In relazione a tale imputazione, però, onde circoscrivere all’essenziale la cognizione del giudice di rinvio, va rilevata, anzitutto, l’inammissibilità per genericità delle censure difensive d’insufficiente determinatezza della contestazione e di non avvenuta immissione in commercio delle mascherine, le quali si fermano all’enunciazione e non sono sorrette da alcuna spiegazione. Privo di fondamento è, poi, l’assunto per cui la condotta dell’imputata non avrebbe rilievo penale, come dovrebbe evincersi dal fatto che la Camera di commercio le avrebbe applicato una sanzione amministrativa, a norma del secondo comma, lett. c), dell’art. 14, d.lgs. n. 475 del 1992. A prescindere dal fatto che anche tale affermazione si risolve nella semplice enunciazione del dato, va rilevato che quest’ultima disposizione punisce con una sanzione amministrativa i distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 11 del regolamento DPI n. 2016/425 del 9.3.2016 del Parlamento e del Consiglio europeo: obblighi, tuttavia, di tipo formale e comunicativo, che riguardano essenzialmente la fase precedente all’immissione nel mercato dei d.p.i. od il loro ritiro, qualora il vizio del prodotto sia divenuto noto a tali soggetti successivamente ad essa. Il comma 1 del medesimo art. 14, invece, punisce con l’arresto l’avvenuta immissione nel mercato, da parte del fabbricante o dell’importatore, di d.p.i. non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del predetto regolamento europeo. Né vi può essere dubbio – non deducendolo, in verità, neppure il ricorso – sul fatto che le mascherine rientrino tra tali d.p.i., in particolare tra quelli di terza categoria, di cui al punto 3.10.1. di detto allegato, dedicato a quelli destinati alla protezione dell'apparato respiratorio da agenti esterni. Infine, si deve tener presente che, trattandosi di una contravvenzione, diversamente da quanto accade per la frode di cui all’art. 356, cod. pen., assume rilevanza penale anche la condotta semplicemente colposa (art. 42, ultimo comma, cod. pen.). Entro i confini sin qui delineati, dunque, sarà compito del giudice di merito accertare e spiegare se il giudizio di colpevolezza dell’imputata, anche per questo 7 reato, dovrà essere rivisto o confermato. Va rilevato, infatti, che, trattandosi di fatto accaduto dopo il 1° gennaio 2020, trova applicazione l’art. 344-bis, cod. proc. pen., per cui l’eventuale reato non è soggetto ad estinzione per prescrizione. 6. Ovviamente, da quanto s’è detto discende l’assorbimento dell’ultimo motivo di ricorso, in tema di mancato riconoscimento della non punibilità dell’imputata per particolare tenuità del fatto, sul quale è perciò superfluo trattenersi.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio a altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente MA AT AN ST