CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 15976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15976 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 1085/2026 CC - 17/03/2026 R.G.N. 38907/2025 sul ricorso proposto da: DI UE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15 ottobre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di UE DI, intesa principalmente al riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto di due sentenze di condanna pronunciate a suo carico;
la prima sentenza, n. 678/21 emessa in data 16 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 e 697 cod. pen. commessi in data 20 ottobre 2020 commessi ed accertati in Porto Cesareo (LE) il 20 ottobre 2020, la seconda, n. 114/2023, emessa in data 27 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per due singoli reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895/67 accertati in data 21 ottobre 2020 in Porto Cesareo (LE). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'Avv. Massimo M. Zecca, deducendo tre motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15976 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GAVONI NA MA Data Udienza: 17/03/2026 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge. Inosservanza ed erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod., proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente l'interpretazione eccessivamente formale e restrittiva del concetto di "unicità del disegno criminoso" atteso che i fatti oggetto delle sentenze indicate sono avvenuti nello stesso contesto territoriale e che il secondo procedimento penale è stato generato dal primo. Il Giudice dell'esecuzione ha errato nella applicazione delle norme menzionate ritenendo necessario il "previo convincimento", elemento non richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, occorrendo una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate (disegnate) in vista di un unico fine, ossia ispirate ad una finalità unitaria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione. Manifesta illogicità e motivazione apparente ex art, 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione della contiguità temporale e territoriale tra i fatti e l'identità o stretta correlazione del bene giuridico protetto e del contesto delittuoso, non confrontandosi con quanto rappresentato nell'istanza. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'omessa considerazione del principio di funzione residuale del giudice dell'esecuzione (art. 671 cod. proc. pen.) e della giurisprudenza più recente. Lamenta il ricorrente che nel provvedimento impugnato si osserva una regressione verso una tecnica argomentativa che richiede la previsione dettagliata dei singoli atti delittuosi al momento del primo fatto, approccio questo incompatibile con la nozione giurisprudenziale di "linee essenziali" del disegno criminoso e con la funzione dell'art. 671 cod. proc. pen. che mira ad evitare risultati di ingiustificato frazionamento delle conseguenze penali quando la realtà fattuale denota unità di disegno. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se 2 effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni e dalla loro distanza spazio- temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. L'ordinanza impugnata non si discosta da tali principi, motivatamente escludendo la ricorrenza di elementi decisivi rivelatori della preventiva programmazione, confrontandosi su concetto di identità del disegno criminoso e di programmazione, sull'elemento temporale e sull'elemento spaziale. A tali argomentazioni il ricorrente contrappone generiche deduzioni confutative, che si risolvono in un'alternativa lettura dei medesimi elementi, non consentita in sede di legittimità, senza riuscire ad evidenziare reali criticità logiche del ragionamento giudiziale. 3.1. Quanto al primo motivo, il Giudice dell'Esecuzione ha motivato compiutamente sull'accertamento della disponibilità delle armi da parte di UE DI derivante dalla visione dei video estrapolati in data 21 ottobre 2020 dal telefono sequestrato al medesimo DI in occasione dell'arresto relativo al reato di cui alla prima sentenza. Nessun argomento ha dedotto in merito il ricorrente. 3.2. Quanto al secondo motivo, il Giudice dell'Esecuzione ha ben rappresentato la insussistenza di prova positiva in ordine all'avvenuta 3 deliberazione da parte del ricorrente non essendo stata dedotta nemmeno l'epoca di commissione dei singoli reati di cui alle due sentenze. 3.3. Quanto al terzo motivo, il Giudice dell'Esecuzione ha concretamente compiuto una valutazione autonoma e sostanziale avendo evidenziato che l'unico elemento dedotto dal ricorrente in sede di istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è stato quello della data di accertamento del reato di cui alla seconda sentenza e la correlazione sul piano probatorio. Al riguardo, si osserva che il mero "collegamento" probatorio, quale emerge nel caso di specie, non è indice rivelatore necessario di una predeterminazione dei singoli illeciti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17 marzo 202-
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di UE DI, intesa principalmente al riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto di due sentenze di condanna pronunciate a suo carico;
la prima sentenza, n. 678/21 emessa in data 16 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 e 697 cod. pen. commessi in data 20 ottobre 2020 commessi ed accertati in Porto Cesareo (LE) il 20 ottobre 2020, la seconda, n. 114/2023, emessa in data 27 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per due singoli reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895/67 accertati in data 21 ottobre 2020 in Porto Cesareo (LE). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'Avv. Massimo M. Zecca, deducendo tre motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15976 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GAVONI NA MA Data Udienza: 17/03/2026 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge. Inosservanza ed erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod., proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente l'interpretazione eccessivamente formale e restrittiva del concetto di "unicità del disegno criminoso" atteso che i fatti oggetto delle sentenze indicate sono avvenuti nello stesso contesto territoriale e che il secondo procedimento penale è stato generato dal primo. Il Giudice dell'esecuzione ha errato nella applicazione delle norme menzionate ritenendo necessario il "previo convincimento", elemento non richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, occorrendo una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate (disegnate) in vista di un unico fine, ossia ispirate ad una finalità unitaria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione. Manifesta illogicità e motivazione apparente ex art, 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione della contiguità temporale e territoriale tra i fatti e l'identità o stretta correlazione del bene giuridico protetto e del contesto delittuoso, non confrontandosi con quanto rappresentato nell'istanza. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'omessa considerazione del principio di funzione residuale del giudice dell'esecuzione (art. 671 cod. proc. pen.) e della giurisprudenza più recente. Lamenta il ricorrente che nel provvedimento impugnato si osserva una regressione verso una tecnica argomentativa che richiede la previsione dettagliata dei singoli atti delittuosi al momento del primo fatto, approccio questo incompatibile con la nozione giurisprudenziale di "linee essenziali" del disegno criminoso e con la funzione dell'art. 671 cod. proc. pen. che mira ad evitare risultati di ingiustificato frazionamento delle conseguenze penali quando la realtà fattuale denota unità di disegno. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se 2 effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni e dalla loro distanza spazio- temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. L'ordinanza impugnata non si discosta da tali principi, motivatamente escludendo la ricorrenza di elementi decisivi rivelatori della preventiva programmazione, confrontandosi su concetto di identità del disegno criminoso e di programmazione, sull'elemento temporale e sull'elemento spaziale. A tali argomentazioni il ricorrente contrappone generiche deduzioni confutative, che si risolvono in un'alternativa lettura dei medesimi elementi, non consentita in sede di legittimità, senza riuscire ad evidenziare reali criticità logiche del ragionamento giudiziale. 3.1. Quanto al primo motivo, il Giudice dell'Esecuzione ha motivato compiutamente sull'accertamento della disponibilità delle armi da parte di UE DI derivante dalla visione dei video estrapolati in data 21 ottobre 2020 dal telefono sequestrato al medesimo DI in occasione dell'arresto relativo al reato di cui alla prima sentenza. Nessun argomento ha dedotto in merito il ricorrente. 3.2. Quanto al secondo motivo, il Giudice dell'Esecuzione ha ben rappresentato la insussistenza di prova positiva in ordine all'avvenuta 3 deliberazione da parte del ricorrente non essendo stata dedotta nemmeno l'epoca di commissione dei singoli reati di cui alle due sentenze. 3.3. Quanto al terzo motivo, il Giudice dell'Esecuzione ha concretamente compiuto una valutazione autonoma e sostanziale avendo evidenziato che l'unico elemento dedotto dal ricorrente in sede di istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è stato quello della data di accertamento del reato di cui alla seconda sentenza e la correlazione sul piano probatorio. Al riguardo, si osserva che il mero "collegamento" probatorio, quale emerge nel caso di specie, non è indice rivelatore necessario di una predeterminazione dei singoli illeciti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17 marzo 202-