Sentenza 7 luglio 2000
Massime • 1
L'adempimento dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. non riguarda il caso in cui si richieda la emissione del decreto penale di condanna, atteso, per un verso, che la nullità comminata dall'art. 416, primo comma, c.p.p. e quella prevista dall'art 552, comma secondo, c.p.p. si riferiscono esclusivamente ai casi in cui si proceda nelle forme ordinarie, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione a giudizio dell'imputato, e, per altro verso, che l'adempimento della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p si porrebbe in antinomia con i principi di massima celerità e speditezza precipui dei riti alternativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2000, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 07/07/2000
2. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
3. Dott. SAVERIO MANNINO Consigliere N. 2696
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 12274/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Campobasso;
avverso l'ordinanza emessa il 25 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso nel procedimento nei confronti di CA CA;
nella udienza in camera di consiglio in data 7 luglio 2000;
sentita la relazione fatta dal consigliere Prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso, con ordinanza del 25 febbraio 2000, rigettò la richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di CA CA ed ordinò la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso. Ritenne il G.I.P. che non risultava l'avvenuta notificazione dell'avviso previsto dall'art.415 bis cod. proc. pen.; che tale avviso deve essere spedito ogni volta che il pubblico ministero non ritenga di chiedere l'archiviazione e, dunque, anche nel caso di richiesta di decreto penale;
che, non essendo stato posto l'imputato nella condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, non era possibile una compiuta delibazione dell'accusa formulata.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Campobasso propone ricorso per cassazione in quanto il provvedimento impugnato deve essere qualificato come abnorme perché l'avviso in questione non deve essere notificato nelle ipotesi in cui venga formulata richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Invero, le nullità comminate dall'art. 416, primo comma, e dall'art.552, secondo comma, cod. proc. pen. si riferiscono esclusivamente ai casi in cui si proceda nelle forme ordinarie. Quindi la decisione assunta nella specie dal giudice per le indagini preliminari determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in ipotesi non contemplate dalla legge. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato. Deve infatti ritenersi, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale, che l'ordinanza impugnata sia da qualificare come abnorme poiché nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto penale di condanna ha, secondo il disposto dell'art. 459, terzo comma, cod. proc. pen., il potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129 cod. proc. pen. ovvero rigettare la richiesta con restituzione degli atti al pubblico ministero. Non può, invece, restituire gli atti chiedendo al pubblico ministero un adempimento ulteriore quale quello previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. che, sfornito nel caso in questione di qualsiasi sanzione, appare peraltro in antinomia con i principi di massima celerità e speditezza, più volte ribaditi dalla legge delega, precipuamente per i riti alternativi. Ed infatti, come esattamente rileva il ricorrente, la nullità comminata dall'art. 416, primo comma, cod. proc. pen. e quella comminata dall'art. 552, secondo comma, cod. proc. pen. si riferiscono esclusivamente ai casi in cui si proceda nelle forme ordinarie ovvero con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione a giudizio dell'imputato e non anche alla fattispecie in cui venga richiesta la emissione di decreto penale di condanna. La decisione di rigetto assunta dal giudice per le indagini preliminari nel caso in esame unicamente perché non risultava la notificazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., pertanto, ha determinato la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari in una ipotesi non contemplata dalla legge ed ha altresì in pratica comportato l'implicita dichiarazione di nullità della richiesta del pubblico ministero per una ipotesi in cui la nullità non è specificamente prevista dalla legge.
Che questa interpretazione, del resto, sia la più in linea con la ratio della norma appare confermato anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in riferimento all'analoga disposizione che prevede, prima che venga emanato il decreto di citazione a giudizio, l'emissione da parte del pubblico ministero di un invito rivolto alla persona sottoposta alle indagini e rendere interrogatorio ex art.375, terzo comma, cod. proc. pen. In tali casi è stato invero statuito che la nullità prevista dall'art. 416 cod. proc. pen. non opera nel caso in cui si procede con decreto penale poiché in tale caso, essendo irrogata la sola pena pecuniaria, l'esercizio del diritto di difesa si posticipa alla fase eventuale del dibattimento, che è la sede prevista per la formazione della prova (Sez. III, n. 8497/99). Quindi, il procedimento per decreto, fondato sull'evidenza della prova, con funzione di deflazione del dibattimento, tiene luogo dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., attesa la previsione di un contraddittorio differito in seguito solo ad una eventuale fase di opposizione al decreto penale.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al tribunale di Campobasso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2000