Art. 26.
L'importo massimo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province e' fissato, per il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in lire 40.000.000.000.
L'importo massimo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province e' fissato, per il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in lire 40.000.000.000.