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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1898/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione";
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Picci del Foro di Ragusa, 58/A, C.F. C.F. 1
,
giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), sede provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 1'01.09.2022 Parte_1 ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000233524 notificatale il 03.08.2022 - a mezzo della quale
1' CP_2 le aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 23.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2011, giusta accertamento prot. n. CP 2.6500.14/08/2017.0116960 del 24.08.2017 -, della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1- prescrizione dei crediti contributivi oggetto del sanzionato illecito;
2- omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
3- omessa motivazione in ordine agli impiegati criteri di liquidazione dell'esosa sanzione irrogata.
Costituitosi in lite, l' CP_2 ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la rituale notificazione del verbale di accertamento sotteso all'O.I. opposta, la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale e la corretta determinazione dell'irrogata sanzione, rappresentando tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato l'irrogata sanzione in € 2.430,64, pari al doppio dell'importo dovuto, rappresentandone infine la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà del riliquidato importo, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento delle riliquidate sanzioni, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.10.2025.
***
Premesse la rituale notificazione dell'accertamento prot. n. CP_2.6500.14/08/2017.0116960, eseguita a mezzo posta, presso la dichiarata residenza dell'opponente, il 24.08.2017 (cfr. verbale e avviso di ricevimento in atti) e l'omessa contestazione delle ivi esposte omissioni contributive (DMAG 3/2010, 4/2010, 1/2011 e 2/2011, tutti in scadenza nel 2016), deve intanto ritenersi l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, attesa la corretta osservanza della sequenza procedimentale di legge. Merita nondimeno accoglimento la formulata eccezione di prescrizione dei crediti portati dai DMAG 3/2010 e 4/2010, l'ultimo atto interruttivo della pretesa contributiva anteriore alla notifica del richiamato verbale di accertamento documentato dall' CP_1 essendo l'AVA n.
59720112000278977000 notificato all'opponente il 14.10.2011, risalente ad oltre cinque anni prima;
l'eccezione è per contro infondata quanto ai crediti relativi ai DMAG 1/2011 e 2/2011 riportati nell'accertamento, pari a complessivi € 621,45, il quinquennio prescrizionale essendo stato interrotto dalla notifica in data 23.10.2012 dell'AVA n. 59720120001225057000 (cfr. AVA e avviso di ricevimento in atti), e quindi dalla tempestiva notifica dell'accertamento posto a fondamento dell'O.I. opposta. Quanto infine alla censura afferente alla determinazione dell'esosa sanzione irrogata, ne va rilevato il superamento per effetto della modifica della forbice edittale della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, conv. con L. n. 85/2023 e della conseguente riliquidazione eseguita dall' CP_2
Ritenuta per quanto sopra l'estinzione di parte del credito alla data della notifica dell'accertamento sotteso all'O.I. opposta, il provvedimento sanzionatorio va annullato in parte qua, con rideterminazione della sanzione irrogata in € 1.242,90, avuto riguardo all'entità dell'omissione contributiva non prescritta e agli applicati criteri di cui al dall'art. 23 D.L. n. 48/2023.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1898/2022 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione e parziale annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000233524; ridetermina l'irrogata sanzione in € 1.242,90, oltre € 6,60 per spese di notifica, e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 05.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1898/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione";
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Picci del Foro di Ragusa, 58/A, C.F. C.F. 1
,
giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), sede provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 1'01.09.2022 Parte_1 ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000233524 notificatale il 03.08.2022 - a mezzo della quale
1' CP_2 le aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 23.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2011, giusta accertamento prot. n. CP 2.6500.14/08/2017.0116960 del 24.08.2017 -, della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1- prescrizione dei crediti contributivi oggetto del sanzionato illecito;
2- omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
3- omessa motivazione in ordine agli impiegati criteri di liquidazione dell'esosa sanzione irrogata.
Costituitosi in lite, l' CP_2 ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la rituale notificazione del verbale di accertamento sotteso all'O.I. opposta, la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale e la corretta determinazione dell'irrogata sanzione, rappresentando tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato l'irrogata sanzione in € 2.430,64, pari al doppio dell'importo dovuto, rappresentandone infine la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà del riliquidato importo, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento delle riliquidate sanzioni, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.10.2025.
***
Premesse la rituale notificazione dell'accertamento prot. n. CP_2.6500.14/08/2017.0116960, eseguita a mezzo posta, presso la dichiarata residenza dell'opponente, il 24.08.2017 (cfr. verbale e avviso di ricevimento in atti) e l'omessa contestazione delle ivi esposte omissioni contributive (DMAG 3/2010, 4/2010, 1/2011 e 2/2011, tutti in scadenza nel 2016), deve intanto ritenersi l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, attesa la corretta osservanza della sequenza procedimentale di legge. Merita nondimeno accoglimento la formulata eccezione di prescrizione dei crediti portati dai DMAG 3/2010 e 4/2010, l'ultimo atto interruttivo della pretesa contributiva anteriore alla notifica del richiamato verbale di accertamento documentato dall' CP_1 essendo l'AVA n.
59720112000278977000 notificato all'opponente il 14.10.2011, risalente ad oltre cinque anni prima;
l'eccezione è per contro infondata quanto ai crediti relativi ai DMAG 1/2011 e 2/2011 riportati nell'accertamento, pari a complessivi € 621,45, il quinquennio prescrizionale essendo stato interrotto dalla notifica in data 23.10.2012 dell'AVA n. 59720120001225057000 (cfr. AVA e avviso di ricevimento in atti), e quindi dalla tempestiva notifica dell'accertamento posto a fondamento dell'O.I. opposta. Quanto infine alla censura afferente alla determinazione dell'esosa sanzione irrogata, ne va rilevato il superamento per effetto della modifica della forbice edittale della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, conv. con L. n. 85/2023 e della conseguente riliquidazione eseguita dall' CP_2
Ritenuta per quanto sopra l'estinzione di parte del credito alla data della notifica dell'accertamento sotteso all'O.I. opposta, il provvedimento sanzionatorio va annullato in parte qua, con rideterminazione della sanzione irrogata in € 1.242,90, avuto riguardo all'entità dell'omissione contributiva non prescritta e agli applicati criteri di cui al dall'art. 23 D.L. n. 48/2023.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1898/2022 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione e parziale annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000233524; ridetermina l'irrogata sanzione in € 1.242,90, oltre € 6,60 per spese di notifica, e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 05.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella