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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/08/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 835 /2022 R.G., vertente tra
C.F./P.Iva ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. LORIGIOLA FULVIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in CORSO GARIBALDI 5, PADOVA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. SACCHETTO MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA ROMEA VECCHIA, 203 45019 TAGLIO DI PO
- resistente –
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Il patrocinio dell'attrice così conclude: Parte_2
- preliminarmente, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il CTU, come documentato in causa, ha utilizzato per la redazione dell'elaborato
1 peritale documentazione non agli atti del giudizio, sostituendo il CTU originariamente nominato con altro consulente de-signato dal Tribunale, confermando il quesito originario.
- nel merito, in accoglimento della citazione proposta, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Rovigo, disat-tesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali dedotte, accertato il fondamento delle riserve iscritte dall'attrice in corso di appalto, condannarsi il al ri-sarcimento di tutti i danni arrecati Controparte_1
all' come ivi specificatamente indivi-duati, ovvero al Controparte_2
pagamento di:
- Euro 4.362,85, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 1 - Art. D.03.04.a - “Nolo di mezzi di sollevamento - gru altezza ml 31, sbraccio ml 31 e portata t 2,2 compreso trasporto ..." per errata applicazione dell'articolo di elenco prezzi. Mancata contabilizzazione dell'intervento in economia come effettivamente eseguito mediante autogru;
- Euro 3.039,40, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 2 - Art. E.01.01.00 -
“Impianto can-tiere” Mancata contabilizzazione;
- Euro 1.120,64, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 3 - Art. NP.01.a -
“Sostituzione pro-grammata delle coppie di natanti….”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 979,02, a titolo di riconoscimento della Riserva n.4 - Art. NP.02 - “Smontaggio del piano di calpestio in legno esistente con sostituzione dei tavoloni rimossi … e recupero di quelli ritenuti idonei per il riutilizzo (25%) ... di quelli ritenuti non idonei
(75%)”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 14.028,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 5 - Art. NP.03 -
“Fornitura e posa di opere metalliche di rinforzo in acciaio classe …”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 1.467,18, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 6 - Art. NP.04 - “Fornitura
e posa di opere d'arte in acciaio S275 JR”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 4.732,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 7 - Art. NP.05 - “Verifica
a vista ed eventuale sostituzione di appoggi in neoprene”. Mancata contabilizzazione;
2 - Euro 3.200,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 8 - Art. NP.07 -
“Realizzazione di elemento paraghia realizzato mediante saldatura ai montanti
IPE…”. Mancata contabilizza-zione;
- Euro 19.838,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 9 - Art. NP.08 -
“Raschiatura e verniciatura a quattro mani con vernice epossidica della struttura principale dell'impalcato”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 11.830,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 10 - Art. NP.09 -
“Raschiatura e verniciatura a quattro mani con vernice epossidica”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 8.930,76, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 11 - Mancata contabilizzazione di lavorazioni disposte dal D.L. "sabbiatura delle componenti metalliche”;
- Euro 785,92, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 12 - Mancata contabilizzazione di la-vorazioni disposte dal D.L. “Interventi di manutenzione straordinaria sul manufatto ponte”;
- Euro 3.659,18, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 13 - Mancata contabilizzazione di lavorazioni disposte dal D.L. per “Interventi straordinari sui componenti metallici necessari per l'aggancio delle coppie di imbarcazioni”;
- Euro 1.187,20, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 14 - Mancata contabilizzazione di lavorazioni eseguite per rendere utilizzabile l'area di cantiere individuata dalla D.L.;
- Euro 4.996,91, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 15 - Mancata contabilizzazione delle effettive prestazioni effettuate in materia di sicurezza;
- Euro 3.376,36, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 16 - Riconoscimento economico spettante all'Appaltatore per mancato pagamento da parte dell'Amministrazione dell'anticipa-zione;
- Euro 5.802,63, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 17 - Riconoscimento economico spettante all'Appaltatore, per danno economico derivante da illegittima sospensione lavori dispo-sta dal RUP;
3 e così complessivi Euro 93.336,05, o nella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data di debenza sino al sod-disfo;
- in ogni caso, condannarsi il alla rifusione delle spese ed Controparte_1
onorari di lite, incluse quelle di consulenza tecnica.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
In via principale:
1) rigettare tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dispiegate in tutti gli atti di causa di parte convenuta.
In ogni caso,
2) con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con citazione dell'aprile 2022 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, onde sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 93.336,05, CP_1
oltre accessori e spese, in forza di contratto d'appalto del 20.03.2019, rep. 1794/2019, avente ad oggetto lavori di adeguamento di fini del collaudo statico del ponte in barche
(11 coppie di barche) di Santa Giulia, in , per un importo di euro Controparte_1
172.352,83.
Allegava che, dopo la firma del contratto, i lavori erano consegnati in data
20.05.2019, con termine per ultimazione a 120 giorni (17 settembre 2019) e, tuttavia, fin da subito si sarebbero manifestati problemi nel progetto e nei lavori, che ritardavano l'effettivo inizio degli stessi:
-in data 13.06.2019 l'appaltatrice formulava richiesta di istruzioni sull'individuazione dell'area di cantiere e la movimentazione delle coppie di barche su cui lavorare di volta in volta, sicchè il 27 giugno la Committente individuava una ditta terza a cui affidare la movimentazione;
4 -in data 12.07.2019 l'appaltatrice chiedeva alla Polizia Locale di provvedere alla regolamentazione del traffico veicolare sul ponte durante i lavori, cui seguiva ordinanza di interruzione traffico del 17.07.2019;
-in data 26.07.2019 l'appaltatrice chiedeva il pagamento dell'anticipazione e autorizzazione all'emissione della relativa fattura, che il Comune effettivamente autorizzava in data 07.08.2019, solo se confermato inizio dei lavori;
-in data 30.07.2019 avveniva la movimentazione della prima coppia di barche;
-in data 09.08.2019 l'appaltatrice rappresentava criticità nelle lavorazioni delle componenti metalliche della prima coppia di imbarcazioni;
-in data 23.08.2019 la committente avviava procedimento per la risoluzione del contratto, a causa dell'asserito ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, la cui scadenza del 17.09.2019 era ormai prossima, comunicazione a cui l'appaltatrice rispondeva con nota in pari data, evidenziando le criticità progettuali e concrete riscontrate in cantiere;
-in data 03.09.2019 il RUP disponeva la sospensione dei lavori e poi, con determina del 18.09.2019, era disposta la risoluzione e l'immediato sgombero, in vista del sopralluogo del successivo 20.09.2019, sopralluogo che ebbe in realtà poi luogo solo in data 04.11.2019, con relativa redazione del computo metrico.
In esito alla risoluzione e al sopralluogo, parte attrice iscriveva numerose riserve, dettagliatamente descritte in citazione e nelle conclusioni rassegnate, cui si rinvia, per le quali chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 93.336,05, oltre accessori e spese.
Si costituiva il , contestando in fatto e in diritto le avverse Controparte_1
pretese.
Circa l'andamento del cantiere, precisava che lo stesso era stato caratterizzato fin dall'inizio da notevoli ritardi, circostanza non trascurabile, in quanto il progetto beneficiava di finanziamento della Regione Veneto (AVEPA) e i lavori dovevano esser conclusi entro il 27.04.2020, pena la perdita del finanziamento stesso. Di qui i continui solleciti del RUP all'inizio dei lavori e all'invio del cronoprogramma, come da
5 comunicazioni del 27.06.2019, 30.07.2019 (data alla quale i lavori ancora non erano iniziati) e 14.08.2019.
Prendeva poi posizione sulle singole riserve.
La causa era istruita mediante CTU tecnica, quindi, dopo gli opportuni chiarimenti richiesti dal giudice, essa era trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2019.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata solo per un limitato numero di riserve.
Va premesso che il contratto sottoscritto tra le parti prevede il pagamento del compenso a corpo, ex art. 3 co. 1 D.Lgs 50/2016 (vigente all'epoca), come si evince dall'art. 1 co. 1, ove si parla di importo complessivo, e dall'art. 1 co. 2, ove è precisato che non è prevista alcuna revisione, né si applica l'art. 1664 c.c.
Coerentemente, il CSA, consultato dal CTU, prevede all'art. 21 che “la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo l'art. 187 del D.P.R.
207/2010 con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti…”.
Tale clausola sostanzialmente riproduce il disposto dell'art. 106 D.Lgs 50/2016,
a mente del quale “le modifiche, nonché le varianti di contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal R.U.P…” e possono essere fatte solo se:
1) esse sono previste nello stesso contratto di appalto in clausole chiare, precise e inequivocabili e non possono alterare la natura generale del contratto;
2) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili sia dalla stazione appaltante che dall'appaltatore, modifica che comunque non può avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
Circa il quadro giurisprudenziale, si richiamano i seguenti principi:
-il concetto di immodificabilità del prezzo "a corpo" - secondo I'AVCP - "non è assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (...) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie
6 stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire";
-la predeterminazione del sinallagma contrattuale e la conseguente immodificabilità del prezzo determinato a corpo viene, pertanto, meno, allorquando vi sia "una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore, oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore", atteso che, in siffatta evenienza, il rischio assunto con l'offerta "a corpo" viene a porsi al di fuori della normale ed accettabile alea, talchè ci si trova ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo "a corpo", non assolvendo più quest'ultimo alla sua naturale funzione (Delib. n.
51 del 2002);
-anche la Cassazione ha affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto
"a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura" (Cass. N.
9246/2012);
-in tale ultima evenienza l'esecuzione di lavori aggiuntivi per effetto di varianti, o su richiesta del committente - in special modo se di rilevante entità e dovuti ad errori o ad insufficienze della progettazione originaria dell'opera - esuli, invero, dal novero delle situazioni prevedibili - sulla base delle informazioni che possano influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, correttamente fornite dall'appaltante (art. 1175
7 cod. civ.) - che possono dare luogo a modeste variazioni delle opere da eseguire rientranti nell'alea normale del contratto, venendo, per contro, tali variazioni ad incidere sulla natura stessa della prestazione fornita dall'appaltatore.
Si veda anche il seguente arresto:
“In tema di appalto di opere pubbliche a corpo o "a forfait", il prezzo convenuto
è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ.. Ciò, peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione” (cfr Cass. 5262/2015).
Ne consegue che le riserve per varianti o modifiche non sono ammissibili, se si tratti di opere o lavori da ritenersi compresi nel progetto o strumentali ad opere previste nel progetto o che l'impresa avrebbe dovuto conoscere in base al progetto stesso e/o ai disegni esecutivi e/o al capitolato o in base allo stato dei luoghi visionati in sede di sopralluogo o, ancora, se si tratti di scelte operative rientranti nella discrezionalità esecutiva dell'impresa o nella competenze ad essa rimesse di ingegnerizzazione.
Al contrario, le modifiche o varianti saranno ammissibili, sempre se ed in quanto disposte o accettate dal D.L., se esse attengano ad una modifica apprezzabile dei disegni esecutivi, oppure ad una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, o a lavori aggiuntivi derivanti da varianti o carenze progettuali.
8 Un tanto premesso, può passarsi ad esaminare le singole riserve.
Non senza peraltro un breve cenno circa i dubbi, sollevati da parte attrice, in merito all'utilizzo da parte del CTU di documentazione non prodotta dalle parti.
Il CTU ha infatti più volte fatto rinvio nella propria relazione al C.S.A., che però non è mai stato prodotto da alcuna delle parti.
Di qui la doglianza della parte attrice, che chiede anche la rinnovazione delle operazioni peritali, con affidamento dell'incarico ad altro tecnico.
Si ritiene che tale eccezione vada decisamente respinta.
Innanzitutto, può rilevarsi che, nel corso delle operazioni peritali, il C.S.A. è stato esaminato e utilizzato senza contestazioni da ambo le parti e, quindi, con il consenso delle stesse. Pur essendovi contrasto in giurisprudenza e in dottrina circa la produzione e l'utilizzo di documentazione, pur dopo lo scadere delle barriere preclusive, ma col consenso delle parti, si ritiene di aderire alla tesi che fornisce risposta positiva, tenuto conto che, perfino nel processo penale, con il consenso delle parti possono superarsi i rigidi limiti all'utilizzabilità di atti e documenti. Che il consenso delle parti assuma carattere decisivo in tema di prova è stabilito addirittura a livello costituzionale, all'art. 111 Cost. Non si vede per quale ragione il consenso delle parti, espresso nel pieno contraddittorio, dovrebbe assumere rilevanza decisiva nel processo penale, caratterizzato da maggiori garanzie, e non in quello civile.
In ogni caso appare dirimente il pronunciamento della Cassazione, nel suo massimo consesso, che ha avuto modo di rilevare che: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr Cass. 3086/2022).
9 Pacifico che il C.S.A. sia un documento indispensabile e che esso non attenga ai fatti principali.
Infine, di fatto del C.S.A. è stato richiamato unicamente l'art. 21, in tema di lavori in economia, che tuttavia non fa che riprodurre e specificare quanto già emerge dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, già sopra richiamato, a proposito delle varianti e modifiche al progetto, che richiede sempre l'autorizzazione del R.U.P.
Peraltro, la mancata produzione del .C.S.A. e del progetto ad opera delle parti, per vero francamente del tutto incomprensibile, rimane a danno della stessa parte attrice, che rivendica per lo più, come si vedrà appresso, supplementi di compenso basati su presunti errori e/o lacune progettuali, che non si vede come potrebbe dimostrare, se non tramite il C.S.A. e il progetto.
Ciò doverosamente chiarito, si passa alla disamina delle riserve.
RISERVA N. 1
Con tale riserva l'appaltatore chiede un compenso di euro 4.362,85, per nolo mezzi di sollevamento diversi da quelli previsti in progetto e computo metrico, ritenuti inadeguati, anche perché in nessun elaborato progettuale era specificato a cosa dovesse servire tale mezzo di sollevamento, quale peso dovesse alzare, a che distanza e con che modalità.
Tale riserva non può essere accettata, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali dianzi esposti.
L'appaltatore ha espressamente dichiarato di accettare senza riserva il contratto, con compenso a corpo, il CSA e gli elaborati progettuali.
Le condizioni del cantiere e la tipologia di lavorazioni da svolgervi, quindi, erano o dovevano essergli note fin da principio e, in forza di esse, era formulata l'offerta, si ribadisce, senza riserva alcuna.
Per l'effetto, quand'anche vi fosse una carenza progettuale sul punto, essa era o avrebbe dovuto essere agevolmente riscontrabile dall'appaltatore, che non è un quivis de populo, sicchè l'utilizzo di mezzi differenti rientra nella discrezionalità esecutiva dell'impresa o nelle competenze ad essa rimesse di ingegnerizzazione.
10 RISERVA N. 2
Con tale riserva l'appaltatrice chiede la somma di euro 3.039,40 per gli apprestamenti di cantiere, avendo la S.A. riconosciuto solamente la somma di euro
300,60, rispetto al valore complessivo previsto in progetto, pari ad euro 3.340,00.
In pratica l'appaltatrice richiede il pagamento dell'intera somma prevista a contratto, in quanto ella avrebbe attuato e messo in opera fin da subito tutti gli apprestamenti per realizzare completamente l'opera, ad es. trasporto dei mezzi e delle attrezzature necessarie, ricerca dei fornitori, con i quali ha sottoscritto regolari contratti, occupazione delle aree messe a disposizione come aree di cantiere e per il deposito dei materiali, ecc.
Il CTU, d'accordo con il D.L., ha ritenuto di non accogliere tale riserva, in quanto il CSA prevede per tale voce il pagamento del 2%, calcolato sull'importo complessivo dei lavori e per la durata complessiva degli stessi, sicchè, essendo stato realizzato solo
1/11 dell'opera, in tale proporzione ritiene che vada accordato il compenso.
Ebbene, si ritiene che l'eccezione del D.L. non possa essere integralmente accolta, in quanto è ragionevole e conforme a prassi che certi apprestamenti di cantiere vengano allestiti all'inizio dei lavori e una volta per tutte;
d'altro canto, è anche vero che la presenza in cantiere dell'appaltatrice è stata contenuta, da fine giugno/inizio luglio fino a metà settembre.
Il metodo di calcolo usato dal D.L. e condiviso dal CTU non sembra condivisibile, nel momento in cui adotta un criterio di liquidazione che si basa sulla quantità di lavoro effettivamente svolto (una coppia di imbarcazioni, ossia 1/11 del totale), mentre il CSA faceva riferimento al tempo di durata del cantiere. Inoltre, come detto, è vero che certi apprestamenti vengono posti in essere una volta per tutte ad inizio cantiere.
D'altro canto, anche la pretesa dell'appaltatrice di vedersi liquidare l'intero importo non appare adeguata e proporzionata al concreto svolgimento dei fatti, anche perché in questo modo ne avrebbe un ingiustificato arricchimento, stante la pretesa di ricevere l'intero compenso per un tempo di lavoro effettivo di circa la metà di quella che avrebbe dovuto essere la durata dei lavori.
11 Si stima perciò equo, adeguato e proporzionato liquidare all'appaltatrice un importo pari alla metà di quello previsto a contratto, ossia euro 1.700,00, di cui euro
300,60 già riconosciuto, per un residuo di euro 1.399,40, arrotondati ad euro 1.400,00.
RISERVA N. 3
Con questa riserva l'appaltatrice chiede la somma di euro 1.120,64 per la sostituzione programmata di una coppia di natanti o, meglio, per l'assistenza prestata in occasione di tale operazione, materialmente effettuata da terzi.
L'attrice osserva che tale lavorazione era prevista nel CSA, alla voce NP.01, ma con propria nota del 13.06.2025, la stessa osservava che “tutte le Parte_1
movimentazioni di apertura/chiusura sono sempre state eseguite e coordinate dal soggetto che ha avuto in gestione il ponte negli anni passati…”.
In conseguenza di detta nota, la S.A., con propria nota del 27.06.2019, stralciava tale lavorazione dal capitolato d'appalto, affidandola alla Controparte_3
ditta che già in passato aveva eseguito tale attività.
[...]
Ora l'appaltatrice chiede comunque un compenso (in economia), per le attività di supporto a terra e assistenza, asserendo di aver dovuto comunque impiegare uomini e mezzi a tal fine.
In realtà la riserva non può accogliersi, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si è riportata la normativa e la giurisprudenza per la quale, a fronte di un appalto a corpo, nell'offerta debbono ritenersi ricomprese anche le lavorazioni strumentali e accessorie, sicchè, una volta che una lavorazione sia stralciata dall'appalto, parimenti devono ritenersi escluse da compenso anche le attività ad essa strumentali e accessorie.
In ogni caso, l'appaltatrice pretende un compenso in economia, che non può essere accordato, in quanto l'art. 21 del CSA, a tal proposito, peraltro in ciò ripetendo quanto già previsto dall'art. 106 D.Lgs 50/2016 già dianzi citato, è chiaro nel precisare che “la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo l'art. 187 del
D.P.R. 207/2010 con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione
Lavori di manodopera, noli e trasporti…”.
12 Nella specie non vi è nessun ODS del DL, ma neppure è stata fatta nell'immediatezza una lista dei lavori in economia sottoposta al DL e da questi approvata.
La richiesta va quindi respinta.
RISERVA N. 4
Con tale riserva chiede il pagamento di un'ulteriore somma, Parte_1
determinata in economia, pari ad euro 979,02, per lo smontaggio del piano di calpestio in legno esistente.
L'appaltatrice osserva che nel CSA e nel progetto era previsto lo smontaggio e il recupero del 75% del tavolato esistente e la sostituzione del restante 25%, ma, all'esito delle operazioni di lievo, si rendeva evidente la necessità della sostituzione del 100% del tavolato, a causa del pessimo stato in cui si trovava quello esistente.
Ebbene, tale riserva va accolta, in quanto, pur trattandosi di lavoro in economia, non previsto in progetto, risulta soddisfatta la condizione prevista dall'art. 21 CSA, essendovi nota del D.L. del 30.07.2019 che autorizza la sostituzione integrale del tavolato (ovviamente limitatamente all'unica coppia di imbarcazioni lavorata).
L'importo richiesto di euro 979,02 è stato ritenuto congruo dal CTU e tale somma va dunque accordata.
RISERVA N. 5
Con tale riserva chiede l'ulteriore somma di euro 14.028,00, per la Parte_1
fornitura e posa di elementi di opere di rinforzo in acciaio.
L'appaltatrice rileva che il CSA - che neppure aveva prodotto, salvo poi dolersi del suo utilizzo da parte del CTU - prevede alla voce NP.03 la fornitura e posa di opere metalliche di rinforzo in acciaio, con un compenso a misura, ossia euro 6 al kg.
Ebbene, l'attrice afferma di essere intervenuta con la fornitura di elementi di carpenteria metallica, non solo per quelle componenti previste in progetto (rinforzo montanti verticali del parapetto), ma soprattutto per la sostituzione e il rinforzo di tutte quelle parti metalliche che sono risultate, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati dalla
D.L., ammalorate e/o inutilizzabili, a causa della corrosione e dell'usura.
13 Tutte queste lavorazioni sarebbero state prima verificate dalla D.L., poi dalla stessa disposte ed infine eseguite dall'Impresa.
In totale la fornitura sarebbe di kg 1662 di opere di carpenteria metallica e kg 820 per la “mezzaluna”, mentre la D.L. contabilizza solamente kg 144.
In realtà tale riserva può essere solo parzialmente accolta.
Il CTU ha condivisibilmente osservato che la richiesta di pagamento si fonda unicamente sulle fatture di acquisto esibite dalla ma non risulta alcuna Parte_1
richiesta o accordo con il D.L. per l'impiego di una quantità così abnorme di materiale, né una lista delle opere di economia sottoposta allo stesso D.L.
L'unica fornitura che risulta effettivamente ordinata da quest'ultimo è quella della c.d. “mezzaluna”, per la quale vi è effettivamente nota della D.L. del 30.07.2019.
Si ritiene quindi dovuto il pagamento della somma di euro 4.920,00, corrispondenti a kg 820.
RISERVA N. 6
Con tale riserva chiede la somma di euro 1.467,18, per interventi Parte_1
di carpenteria sul parapetto perimetrale del piano di transito della prima coppia di barche, asserendo di aver dovuto provvedere alla sostituzione integrale del detto parapetto, per una superficie totale di 32 mq.
Per l'effetto, l'attrice chiede il pagamento della suddetta somma, invocando la voce NP.04, “Fornitura e posa di opere d'arte in acciaio S275 JR…”.
Il CTU ritiene tale riserva non accoglibile.
Da un lato, lo stesso rileva che la voce esatta del CSA non è NP.04, ma NP.06
“fornitura e posa in opera di parapetto metallico in elementi tubolari e profili metallici…”, la quale prevede la remunerazione in kg e non in mq. In ogni caso, anche a voler applicare la voce NP.04, ivi è prevista la misura di 18 mq e non di 32.
D'altro canto, il CTU ritiene che nulla possa liquidarsi, non essendovi prova della lavorazione, in ciò concordando con il D.L.
Si ritiene che tali asserzioni del CTU non possano accogliersi.
14 E' pacifico che la abbia lavorato una coppia di barche e non consta Parte_1
che, con riferimento a queste, vi siano state doglianze specifiche della committenza sulle lavorazioni svolte, sicchè deve ritenersi che il lavoro sia stato effettivamente eseguito.
A conferma, si veda quanto scritto dalla D.L. nello stato di consistenza finale:
“…struttura una (1) coppia di imbarcazione completa di tutte le lavorazioni previste per la singola opera ormeggiata presso area di cantiere…” (cfr pag. 28 CTU).
Che il lavoro sia stato svolto emerge comunque anche dalle fotografie allegate al doc. 46 di parte attrice.
La voce NP.04 poi fa riferimento a “fornitura e posa di opere d'arte in acciaio…lavorato zincato a caldo, come parapetti e grigliati di protezione…” (cfr osservazioni alla CTU pag. 128 del documento unico in PDF contenente la CTU e gli allegati), sicchè tale voce pare effettivamente quella adeguata a compensare il lavoro effettuato dall'attrice, che non rivendica la fornitura, ma la lavorazione dei parapetti
(in citazione si parla di interventi di carpenteria e di manutenzione, cfr pag. 20).
Semmai va osservato che il compenso previsto per tale opera è di euro 900,00, sicchè, in mancanza di prova di maggiori misure e, comunque, dell'avallo del D.L., a tale cifra si ritiene di dover limitare il compenso accordato.
RISERVA N. 7
Con tale riserva l'appaltatrice chiede il pagamento della somma di euro 4.732,00 ulteriori, rispetto alla modesta somma di euro 468,00 già riconosciuta dal D.L, per la verifica a vista ed eventuale sostituzione di appoggi in neoprene, ossia il lavoro di sostituzione di elementi di appoggio in neoprene presenti sulle strutture metalliche.
Il D.L. ha riconosciuto la somma di euro 468,00, corrispondente ad 1/11 del lavoro complessivo, avendo, come detto, l'appaltatrice di fatto lavorato una sola coppia di barche su 11.
In pratica chiede il pagamento integrale per l'intero lavoro, come Parte_1
da CSA, ma, come osservato dal CTU, non vi è alcuna evidenza che essa abbia svolto il lavoro anche sulle ulteriori 10 coppie di barche, essendo anzi pacifico che, prima
15 della sospensione dell'appalto e della risoluzione del contratto, l'appaltatrice aveva svolto il lavoro su una sola coppia di barche.
La quantificazione effettuata dalla D.L. appare quindi corretta e la riserva va respinta.
RISERVA N. 8
Con tale riserva la chiede il compenso di euro 3.200,00 a misura, Parte_1
per la realizzazione di elemento paraghiaia, mediante saldatura ai montanti IPE, ossia fornitura di elemento metallico e fissaggio di tavola in larice.
Il CTU ha riconosciuto che il lavoro è stato effettivamente svolto (come visto di ciò viene dato atto anche nello stato di consistenza finale redatto dal D.L., di cui sopra si è riportato uno stralcio), ma su di una sola coppia di barche, sicchè il compenso complessivo di euro 4.000,00 previsto da progetto deve essere riconosciuto nella misura di 1/11, ossia euro 290,00.
Entro tali limiti, quindi, la riserva va accolta.
RISERVA N. 9
Con tale riserva chiede il compenso di euro 19.838,00, quale Parte_1
differenza tra euro 21.000,00 previsti a contratto e la somma di euro 1.962,00 riconosciuta dal D.L., pari ad 1/11 dell'importo complessivo suddetto, per la raschiatura e verniciatura a 4 mani con vernice epossidica della struttura principale dell'impalcato.
Secondo l'appaltatrice l'importo di euro 21.000,00 era previsto per ciascuna coppia di imbarcazioni, richiamando la dicitura “cad” e il la cifra “1” previsti in contratto.
Qui non serve neppure richiamare la CTU per confutare tale assunto: la non accoglibilità della riserva emerge ictu oculi dalla manifesta eccessività della somma richiesta, per la semplice verniciatura.
D'altro canto, se la tesi attorea fosse vera, l'importo per tale tipo di lavorazione, moltiplicato per 11 coppie di imbarcazioni, verrebbe a superare lo stesso importo dell'appalto.
16 RISERVA N. 10
Con tale riserva la chiede la somma di euro 11.830,00, per la Parte_1
verniciatura e raschiatura 4 mani con vernice epossidica di vari elementi.
La somma richiesta deriva dalla differenza tra l'importo di euro 13.000,00 risultante da CSA e dal progetto e quanto riconosciuto dal D.L., ossia euro 1.170,00, pari a 1/11 dell'importo complessivo, avendo l'attrice lavorato come ormai noto una sola coppia di imbarcazioni.
Anche qui la pretesa dell'appaltatrice ha una giustificazione analoga a quella della riserva precedente, ossia la pretesa che l'importo di euro 13.000,00 vada riferito a ciascuna coppia di imbarcazioni e non al lavoro complessivo sulla totalità delle imbarcazioni stesse, sempre osservando che il CSA e progetto usano la dicitura “cad”
e la cifra “1”, ossia cadauna.
La riserva non può accogliersi per le stesse ragioni esposte alla riserva 9.
RISERVA 11
Con tale riserva chiede la somma di euro 8.930,76, per la Parte_1
sabbiatura delle componenti metalliche, richiesta respinta dall'appaltatrice, che eccepisce l'assenza di disposizioni da parte del D.L.
La riserva può accogliersi, ma limitatamente ad una coppia di imbarcazioni.
Il CTU rileva innanzitutto che il D.L., con propria nota del 14.09.2019, disponeva che “è preferibile procedere con sabbiatura”, sicchè risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 21 CSA, che per le lavorazioni in economia richiede apposita indicazione da parte del R.U.P. o del D.L. e lista finale.
Resta da definire l'aspetto economico, per il quale l'appaltatrice riconosceva l'importo di euro 0,02 al kg, per un totale di euro 100,00.
Il CTU concorda con tale valutazione, rilevando che l'opera di verniciatura e raschiatura sarebbe già parzialmente compresa nel CSA alle voci NP.08 e NP.09 e compensata con la voce E.30.13.00 del Preziario Regione Veneto, che prevede un compenso di euro 0,10 al kg, mentre per la sabbiatura la voce E.30.14.a del Preziario
Regione Veneto prevede un compenso di euro 0,12 al kg.
17 Per l'effetto, la differenza a favore dell'impresa sarebbe di euro 0,02 al kg per
5000 kg, e così euro 100,00 appunto.
Si ritiene che tale conclusione del CTU non possa essere condivisa.
Se si analizza il Preziario Regione Veneto alla voce E.30.13 corrisponde il lavoro di raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione “grossolana” della ruggine delle scaglie di laminazione.
Alla voce E.30.14 viene invece compensata l'opera di sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63, distinguendo poi sub a-b-c a seconda dei diversi gradi di pulizia.
Si tratta, quanto alla raschiatura e alla sabbiatura, di due tecniche di pulizia e preparazione delle superfici metalliche, per liberarle da ruggine e impurità, l'una di tipo grossolano, l'altra più profonda.
L'adozione dell'una o dell'altra non può che dipendere dal grado di impurità dell'elemento da pulire.
Il CSA prevedeva la raschiatura e verniciatura, ma, alla luce delle condizioni degli elementi metallici – che fu possibile verificare solo dopo la già avvenuta raschiatura - degli elementi metallici, il D.L. ordinava di procedere con sabbiatura.
Pacifico, quindi, che l'appaltatrice abbia diritto al compenso intero per l'attività di sabbiatura, atteso che la stessa era ordinata dal D.L. così soddisfacendo le condizioni di cui all'art. 21 CSA, e si rendeva necessaria dopo e in aggiunta alla raschiatura, a causa dello stato – evidentemente pessimo - in cui si trovavano gli elementi metallici, che evidentemente una pulizia non grossolana, come quella prevista dalla voce
E.30.13, ma più approfondita.
La riserva va dunque accolta e il compenso per una coppia di imbarcazioni è pari a kg 5.000,00 x euro 0,12, e così euro 600,00.
RISERVA N. 12
Con tale riserva la chiede il compenso di euro 785,92 per Parte_3
interventi di manutenzione straordinaria su manufatto ponte disposti dal D.L. su tavolato ligneo e parapetti ammalorati, nonché sui punti di collegamento tra le
18 componenti metalliche/paiolati, sulla coppia di imbarcazioni di sacrificio e quella adiacente.
Il CTU osserva che si tratta di interventi provvisori di messa in sicurezza di strutture del ponte sulle quali egli stesso stava intervenendo ed aveva assunto l'onere di manutenzionare, secondo il progetto appaltato.
Si ritiene che la riserva non possa essere accolta, in quanto, come osserva il CTU,
è buona norma, nei cantieri stradali in cui si deve mantenere la percorribilità veicolare, posare provvisoriamente, a protezione della pavimentazione sconnessa oggetto di intervento e quindi per la sicurezza, piastre carrabili in acciaio, per le quali non è prevista remunerazione, essendo apprestamenti riutilizzabili dall'appaltatore, che ha l'onere della gestione della sicurezza sul lavoro che sta eseguendo.
E' del resto intuibile che, nel corso dei lavori, possano rendersi necessari interventi di manutenzione di un cantiere, resi necessari dalle lavorazioni stesse che vi si effettuano.
Nella specie l'appaltatrice, ad esempio, chiede il compenso per “attività straordinarie sull'impalcato del ponte di barche a seguito della rottura, provocata dal transito di mezzi pesanti non autorizzati”, nonché “posizionamento segnaletica di pericolo in corrispondenza del parapetto divelto dall'urto”, nonché “eliminazione di una situazione di pericolo in corrispondenza dei punti di collegamento tra le componenti metalliche/paiolato delle coppie di sacrificio con quelle adiacenti”.
Come si vede si tratta proprio di attività sostanzialmente strumentali al mantenimento in buono stato del cantiere, che sono strumentali all'esecuzione dei lavori e, quindi, per quanto riportato in apertura sulla disciplina in generale e gli orientamenti giurisprudenziali, debbono ritenersi comprese nell'offerta.
RISERVA N. 13
Con questa riserva la chiede il pagamento della somma di euro Parte_3
3.659,18, per interventi straordinari in economia su componenti metallici, necessari per l'aggancio delle coppie di barche, interventi resisi necessari perché, una volta levato il tavolato, si è constatato che la struttura metallica era in condizioni alquanto critiche.
19 Tale riserva era respinta dal D.L., che ritiene tali lavori ricompresi alla voce
NP.08, che però, come sopra visto, attiene alle opere di “raschiatura e verniciatura”.
La riserva non può accogliersi.
Il CTU osserva che il D.L., con nota del 14.08.2019, aveva rilevato che “E' vero che i componenti trapezoidali risultano notevolmente ammalorati e per questo vanno ripristinati e rinforzati come compensati alla voce NP.03” e che “Sarà onere della
D.L. verificare quali parti sostituire o rinforzare, e contabilizzare le lavorazioni per ogni coppia di barche come previsto al NP.03”.
Ebbene, anche in questo caso non si rileva nessun previo ordine o accordo con il
D.L., sicchè, ai sensi dell'art. 21 CSA, le opere eseguite debbono considerarsi fatte discrezionalmente e autonomamente dall'attrice e non può ammettersi compenso.
RISERVA N. 14
Con tale riserva la richiede la somma di euro 1.187,20, per Parte_3
lavorazioni eseguite per rendere utilizzabile l'area cantiere.
L'attrice allega che l'area cantiere era risultata non immediatamente fruibile, per la presentazione di vegetazione, relitti di barche, vecchi carrelli, reti, boe per trasporto, sicchè si è reso necessario liberare, pulire e preparare l'area.
Questa riserva non può accogliersi, atteso che l'offerta deve ritenersi comprensiva di tali attività, avendo l'appaltatrice dichiarato di aver preso visione dei progetti e avendo la stessa preso visione o essendo tenuta per dovere di diligenza a prendere visione dell'area, prima di formulare la propria offerta.
I lavori indicati debbono quindi ritenersi effettivamente ricompresi nella voce
E.01.01.00, che attiene all'impianto del cantiere.
RISERVA N. 15
Con tale riserva chiede il compenso di euro 4.996,91, per le Parte_1
prestazioni in materia di sicurezza, riconosciute dal D.L. solo nper euro 368,00.
Il CTU osserva che tale voce è compensata in base al tempo e alle lavorazioni eseguite, ex l'art. 24.6 del C.S.A., per il quale “Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso secondo l'entità indicata all'Art. 2 del presente capitolato,
20 verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascun Stato Avanzamento dei
Lavori”.
Il primo SAL era previsto al raggiungimento di euro 50.000,00.
Per l'effetto, il CTU ritiene corretta la quantificazione effettuata dal D.L., atteso che la stima allegata al progetto è determinata sull'impiego di attrezzature, dispositivi e apprestamenti funzionali all'intera durata del cantiere e all'esecuzione di tutte le opere previste progettualmente.
Ciò è senza dubbio vero, ma deve ribadirsi quanto già osservato alla riserva 2, relativa agli apprestamenti di cantiere, ossia che è ragionevole e conforme a prassi che certi apprestamenti di cantiere, tra cui senza dubbio debbono farsi rientrare anche quelli di sicurezza, vengano allestiti all'inizio dei lavori.
Vero è che la presenza in cantiere dell'appaltatrice è stata contenuta, da fine giugno/inizio luglio fino a metà settembre circa, così come è vero che l'inizio effettivo dei lavori è avvenuto a fine luglio.
Il metodo di calcolo usato dal D.L. e condiviso dal CTU non sembra condivisibile, nel momento in cui applica il criterio della liquidazione in base all'importo dei lavori effettuati, che ha un senso laddove l'opera venga effettivamente e interamente portata a termine, ma non appare adeguato in una vicenda come questa, in cui il cantiere ha avuto un andamento irregolare e le opere sono state solo parzialmente eseguite.
D'altro canto, anche la pretesa dell'appaltatrice di vedersi liquidare l'intero importo non appare adeguata e proporzionata al concreto svolgimento dei fatti, anche perché in questo modo ne avrebbe un ingiustificato arricchimento, stante la pretesa di ricevere l'intero compenso, per un tempo di lavoro effettivo e una quantità di opera posta in essere minori di quanto previsto.
Si stima perciò equo, adeguato e proporzionato liquidare all'appaltatrice un importo pari ad 1/3 di quello previsto a contratto, ossia euro 1.650,00, di cui euro
368,00 già riconosciuto, per un residuo di euro 1.282,00.
RISERVA N. 16
21 Con tale riserva la chiede il pagamento della somma di euro Parte_1
3.376,36, a titolo di interessi e accessori per ritardato pagamento dell'anticipo contrattualmente previsto, pari al 20% dell'importo dei lavori.
L'attrice osserva che, a mente dell'art. 35 co. 18 D.Lgs 50/2016, all'appaltatore è dovuto un anticipo pari al 20% sull'importo dei lavori, da corrispondersi entro 15 giorni dall'inizio dei lavori.
L'attrice rileva quindi che, in data 30.07.2019, ella aveva inviato alla committente una relazione sullo stato dei lavori, contestualmente chiedendo autorizzazione all'emissione di fattura per l'importo dell'anticipazione, cui il rispondeva con CP_1
nota del 07.08.2019, con cui autorizzava l'emissione della fattura.
Tale fattura, però, non era poi pagata e, anzi, come accennato, in data 23.08.2019 il Comune comunicava avvio del procedimento per risoluzione del contratto, disponendo sospensione immediata del cantiere.
La risoluzione, come visto, interveniva poi con delibera del 18.09.2019.
Ebbene, si ritiene che nulla sia dovuto alla per il ritardato Parte_1
pagamento della fattura di acconto, in quanto questa aveva già accumulato e continuava ad accumulare un notevole ritardo sui tempi di consegna dei lavori.
Va ricordato che, a mente dello stesso art. 35 co. 18 D.Lgs 50/2016, il beneficiario decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, se i lavori non proseguono regolarmente.
Ebbene, può osservarsi che i lavori erano consegnati in data 20.05.2019 e che, in base al contratto, essi avrebbero dovuto concludersi entro 120 giorni dalla consegna, quindi il 17.09.2025.
Invece, come già accennato, la dava effettivo avvio ai lavori solo il Parte_1
26.07.2019 e, ai primi di agosto, aveva la orato una sola coppia di imbarcazioni su undici, inviando anzi alla committente, in data 09.08.2019, una nota con cui rappresentava l'ennesima serie di difficoltà riscontrate.
Si deve anche rammentare che in data 27.06.2019 e ancora in data 09.07.2019, in data 15.07.2019, in data 30.07.2019 e in data 14.08.2019 è stato reiteratamente, ma
22 vanamente, richiesto all'appaltatrice l'invio del cronoprogramma dei lavori, che invece, ai sensi dell'art. 40 del D.M. 207/2010, dovrebbe essere consegnato dal concorrente insieme all'offerta e poi via via aggiornato.
Come evidenziato nella disamina delle riserve precedenti, nessuna delle difficoltà rappresentate dall'impresa possono ritenersi giustificate, avendo la stessa espressamente dichiarato di conoscere e accettare il progetto e dovendosi presumere quindi che ella lo avesse previamente esaminato, unitamente allo stato dei luoghi.
Un ritardo potrebbe giustificarsi solamente in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili scoperte nel corso dei lavori e/o di importanti errori progettuali, che però, come visto nella specie non sussistono.
La riserva va dunque respinta.
RISERVA N. 17
Con questa riserva la rivendica la somma di euro 5.802,64, per Parte_1
l'illegittima sospensione dei lavori, intervenuta in data 03.09.2019.
L'attrice invoca l'art. 25 D.L. 145/2000, il quale prevede(va) che le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il risarcimento dei danni prodotti.
Laddove invece la sospensione sia stata legittimamente disposta, ai sensi dell'art. 24, per cause di forza maggiore, tra cui rientra anche la necessità di apportare varianti al progetto, qualora la sospensione duri più di sei mesi, l'appaltatore ha diritto di chiedere lo scioglimento del contratto e, se la stazione appaltante vi si oppone, ha diritto al risarcimento dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
Tali disposizioni sono confluite poi dell'art. 107 del D.Lgs 70/2016.
In realtà, anche su questa riserva, non v'è che da rinviare a quanto detto a proposito della riserva precedente, in ordine alla legittimità della sospensione disposta dalla stazione appaltante, a fronte dei consistenti ritardi accumulati dall'appaltatrice, che rischiavano di compromettere il finanziamento AVEPA, cui era legata l'opera.
23 In definitiva, alla luce della disamina svolta, si ritengono fondate le seguenti riserve:
-riserva n. 2 euro 1.400,00
-riserva n. 4 euro 979,00
-riserva n. 5 euro 4.920,00
-riserva n. 6 euro 900,00
-riserva n. 8 euro 290,00
-riserva n. 11 euro 600,00
-riserva n. 15 euro 1.282,00
TOTALE euro 10.371,00.
Per tale somma va quindi emessa condanna nei confronti del Controparte_1
, con interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dal 04.12.2019 al saldo (30 giorni dalla
[...]
stesura del computo metrico finale).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore come risultante all'esito dell'istruttoria, in euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge, nonché spese esenti (contributo unificato e notifiche).
A carico della parte convenuta anche le spese di CTU e del CTP Geom.
come documentate. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesi: condanna il per tutte le Controparte_1
causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della società della Parte_1
somma di euro 10.371,00, oltre interessi di mora dal 04.12.2019 al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si quantificano come da motivazione.
A carico del anche le spese di CTU e del CTP attoreo. Controparte_1
24 Rovigo, 18/08/2025
Il Giudice
Giulio Borella
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 835 /2022 R.G., vertente tra
C.F./P.Iva ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. LORIGIOLA FULVIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in CORSO GARIBALDI 5, PADOVA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. SACCHETTO MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA ROMEA VECCHIA, 203 45019 TAGLIO DI PO
- resistente –
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Il patrocinio dell'attrice così conclude: Parte_2
- preliminarmente, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il CTU, come documentato in causa, ha utilizzato per la redazione dell'elaborato
1 peritale documentazione non agli atti del giudizio, sostituendo il CTU originariamente nominato con altro consulente de-signato dal Tribunale, confermando il quesito originario.
- nel merito, in accoglimento della citazione proposta, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Rovigo, disat-tesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali dedotte, accertato il fondamento delle riserve iscritte dall'attrice in corso di appalto, condannarsi il al ri-sarcimento di tutti i danni arrecati Controparte_1
all' come ivi specificatamente indivi-duati, ovvero al Controparte_2
pagamento di:
- Euro 4.362,85, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 1 - Art. D.03.04.a - “Nolo di mezzi di sollevamento - gru altezza ml 31, sbraccio ml 31 e portata t 2,2 compreso trasporto ..." per errata applicazione dell'articolo di elenco prezzi. Mancata contabilizzazione dell'intervento in economia come effettivamente eseguito mediante autogru;
- Euro 3.039,40, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 2 - Art. E.01.01.00 -
“Impianto can-tiere” Mancata contabilizzazione;
- Euro 1.120,64, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 3 - Art. NP.01.a -
“Sostituzione pro-grammata delle coppie di natanti….”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 979,02, a titolo di riconoscimento della Riserva n.4 - Art. NP.02 - “Smontaggio del piano di calpestio in legno esistente con sostituzione dei tavoloni rimossi … e recupero di quelli ritenuti idonei per il riutilizzo (25%) ... di quelli ritenuti non idonei
(75%)”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 14.028,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 5 - Art. NP.03 -
“Fornitura e posa di opere metalliche di rinforzo in acciaio classe …”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 1.467,18, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 6 - Art. NP.04 - “Fornitura
e posa di opere d'arte in acciaio S275 JR”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 4.732,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 7 - Art. NP.05 - “Verifica
a vista ed eventuale sostituzione di appoggi in neoprene”. Mancata contabilizzazione;
2 - Euro 3.200,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 8 - Art. NP.07 -
“Realizzazione di elemento paraghia realizzato mediante saldatura ai montanti
IPE…”. Mancata contabilizza-zione;
- Euro 19.838,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 9 - Art. NP.08 -
“Raschiatura e verniciatura a quattro mani con vernice epossidica della struttura principale dell'impalcato”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 11.830,00, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 10 - Art. NP.09 -
“Raschiatura e verniciatura a quattro mani con vernice epossidica”. Mancata contabilizzazione;
- Euro 8.930,76, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 11 - Mancata contabilizzazione di lavorazioni disposte dal D.L. "sabbiatura delle componenti metalliche”;
- Euro 785,92, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 12 - Mancata contabilizzazione di la-vorazioni disposte dal D.L. “Interventi di manutenzione straordinaria sul manufatto ponte”;
- Euro 3.659,18, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 13 - Mancata contabilizzazione di lavorazioni disposte dal D.L. per “Interventi straordinari sui componenti metallici necessari per l'aggancio delle coppie di imbarcazioni”;
- Euro 1.187,20, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 14 - Mancata contabilizzazione di lavorazioni eseguite per rendere utilizzabile l'area di cantiere individuata dalla D.L.;
- Euro 4.996,91, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 15 - Mancata contabilizzazione delle effettive prestazioni effettuate in materia di sicurezza;
- Euro 3.376,36, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 16 - Riconoscimento economico spettante all'Appaltatore per mancato pagamento da parte dell'Amministrazione dell'anticipa-zione;
- Euro 5.802,63, a titolo di riconoscimento della Riserva n. 17 - Riconoscimento economico spettante all'Appaltatore, per danno economico derivante da illegittima sospensione lavori dispo-sta dal RUP;
3 e così complessivi Euro 93.336,05, o nella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data di debenza sino al sod-disfo;
- in ogni caso, condannarsi il alla rifusione delle spese ed Controparte_1
onorari di lite, incluse quelle di consulenza tecnica.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
In via principale:
1) rigettare tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dispiegate in tutti gli atti di causa di parte convenuta.
In ogni caso,
2) con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con citazione dell'aprile 2022 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, onde sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 93.336,05, CP_1
oltre accessori e spese, in forza di contratto d'appalto del 20.03.2019, rep. 1794/2019, avente ad oggetto lavori di adeguamento di fini del collaudo statico del ponte in barche
(11 coppie di barche) di Santa Giulia, in , per un importo di euro Controparte_1
172.352,83.
Allegava che, dopo la firma del contratto, i lavori erano consegnati in data
20.05.2019, con termine per ultimazione a 120 giorni (17 settembre 2019) e, tuttavia, fin da subito si sarebbero manifestati problemi nel progetto e nei lavori, che ritardavano l'effettivo inizio degli stessi:
-in data 13.06.2019 l'appaltatrice formulava richiesta di istruzioni sull'individuazione dell'area di cantiere e la movimentazione delle coppie di barche su cui lavorare di volta in volta, sicchè il 27 giugno la Committente individuava una ditta terza a cui affidare la movimentazione;
4 -in data 12.07.2019 l'appaltatrice chiedeva alla Polizia Locale di provvedere alla regolamentazione del traffico veicolare sul ponte durante i lavori, cui seguiva ordinanza di interruzione traffico del 17.07.2019;
-in data 26.07.2019 l'appaltatrice chiedeva il pagamento dell'anticipazione e autorizzazione all'emissione della relativa fattura, che il Comune effettivamente autorizzava in data 07.08.2019, solo se confermato inizio dei lavori;
-in data 30.07.2019 avveniva la movimentazione della prima coppia di barche;
-in data 09.08.2019 l'appaltatrice rappresentava criticità nelle lavorazioni delle componenti metalliche della prima coppia di imbarcazioni;
-in data 23.08.2019 la committente avviava procedimento per la risoluzione del contratto, a causa dell'asserito ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, la cui scadenza del 17.09.2019 era ormai prossima, comunicazione a cui l'appaltatrice rispondeva con nota in pari data, evidenziando le criticità progettuali e concrete riscontrate in cantiere;
-in data 03.09.2019 il RUP disponeva la sospensione dei lavori e poi, con determina del 18.09.2019, era disposta la risoluzione e l'immediato sgombero, in vista del sopralluogo del successivo 20.09.2019, sopralluogo che ebbe in realtà poi luogo solo in data 04.11.2019, con relativa redazione del computo metrico.
In esito alla risoluzione e al sopralluogo, parte attrice iscriveva numerose riserve, dettagliatamente descritte in citazione e nelle conclusioni rassegnate, cui si rinvia, per le quali chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 93.336,05, oltre accessori e spese.
Si costituiva il , contestando in fatto e in diritto le avverse Controparte_1
pretese.
Circa l'andamento del cantiere, precisava che lo stesso era stato caratterizzato fin dall'inizio da notevoli ritardi, circostanza non trascurabile, in quanto il progetto beneficiava di finanziamento della Regione Veneto (AVEPA) e i lavori dovevano esser conclusi entro il 27.04.2020, pena la perdita del finanziamento stesso. Di qui i continui solleciti del RUP all'inizio dei lavori e all'invio del cronoprogramma, come da
5 comunicazioni del 27.06.2019, 30.07.2019 (data alla quale i lavori ancora non erano iniziati) e 14.08.2019.
Prendeva poi posizione sulle singole riserve.
La causa era istruita mediante CTU tecnica, quindi, dopo gli opportuni chiarimenti richiesti dal giudice, essa era trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2019.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata solo per un limitato numero di riserve.
Va premesso che il contratto sottoscritto tra le parti prevede il pagamento del compenso a corpo, ex art. 3 co. 1 D.Lgs 50/2016 (vigente all'epoca), come si evince dall'art. 1 co. 1, ove si parla di importo complessivo, e dall'art. 1 co. 2, ove è precisato che non è prevista alcuna revisione, né si applica l'art. 1664 c.c.
Coerentemente, il CSA, consultato dal CTU, prevede all'art. 21 che “la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo l'art. 187 del D.P.R.
207/2010 con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti…”.
Tale clausola sostanzialmente riproduce il disposto dell'art. 106 D.Lgs 50/2016,
a mente del quale “le modifiche, nonché le varianti di contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal R.U.P…” e possono essere fatte solo se:
1) esse sono previste nello stesso contratto di appalto in clausole chiare, precise e inequivocabili e non possono alterare la natura generale del contratto;
2) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili sia dalla stazione appaltante che dall'appaltatore, modifica che comunque non può avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
Circa il quadro giurisprudenziale, si richiamano i seguenti principi:
-il concetto di immodificabilità del prezzo "a corpo" - secondo I'AVCP - "non è assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (...) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie
6 stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire";
-la predeterminazione del sinallagma contrattuale e la conseguente immodificabilità del prezzo determinato a corpo viene, pertanto, meno, allorquando vi sia "una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore, oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore", atteso che, in siffatta evenienza, il rischio assunto con l'offerta "a corpo" viene a porsi al di fuori della normale ed accettabile alea, talchè ci si trova ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo "a corpo", non assolvendo più quest'ultimo alla sua naturale funzione (Delib. n.
51 del 2002);
-anche la Cassazione ha affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto
"a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura" (Cass. N.
9246/2012);
-in tale ultima evenienza l'esecuzione di lavori aggiuntivi per effetto di varianti, o su richiesta del committente - in special modo se di rilevante entità e dovuti ad errori o ad insufficienze della progettazione originaria dell'opera - esuli, invero, dal novero delle situazioni prevedibili - sulla base delle informazioni che possano influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, correttamente fornite dall'appaltante (art. 1175
7 cod. civ.) - che possono dare luogo a modeste variazioni delle opere da eseguire rientranti nell'alea normale del contratto, venendo, per contro, tali variazioni ad incidere sulla natura stessa della prestazione fornita dall'appaltatore.
Si veda anche il seguente arresto:
“In tema di appalto di opere pubbliche a corpo o "a forfait", il prezzo convenuto
è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ.. Ciò, peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione” (cfr Cass. 5262/2015).
Ne consegue che le riserve per varianti o modifiche non sono ammissibili, se si tratti di opere o lavori da ritenersi compresi nel progetto o strumentali ad opere previste nel progetto o che l'impresa avrebbe dovuto conoscere in base al progetto stesso e/o ai disegni esecutivi e/o al capitolato o in base allo stato dei luoghi visionati in sede di sopralluogo o, ancora, se si tratti di scelte operative rientranti nella discrezionalità esecutiva dell'impresa o nella competenze ad essa rimesse di ingegnerizzazione.
Al contrario, le modifiche o varianti saranno ammissibili, sempre se ed in quanto disposte o accettate dal D.L., se esse attengano ad una modifica apprezzabile dei disegni esecutivi, oppure ad una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, o a lavori aggiuntivi derivanti da varianti o carenze progettuali.
8 Un tanto premesso, può passarsi ad esaminare le singole riserve.
Non senza peraltro un breve cenno circa i dubbi, sollevati da parte attrice, in merito all'utilizzo da parte del CTU di documentazione non prodotta dalle parti.
Il CTU ha infatti più volte fatto rinvio nella propria relazione al C.S.A., che però non è mai stato prodotto da alcuna delle parti.
Di qui la doglianza della parte attrice, che chiede anche la rinnovazione delle operazioni peritali, con affidamento dell'incarico ad altro tecnico.
Si ritiene che tale eccezione vada decisamente respinta.
Innanzitutto, può rilevarsi che, nel corso delle operazioni peritali, il C.S.A. è stato esaminato e utilizzato senza contestazioni da ambo le parti e, quindi, con il consenso delle stesse. Pur essendovi contrasto in giurisprudenza e in dottrina circa la produzione e l'utilizzo di documentazione, pur dopo lo scadere delle barriere preclusive, ma col consenso delle parti, si ritiene di aderire alla tesi che fornisce risposta positiva, tenuto conto che, perfino nel processo penale, con il consenso delle parti possono superarsi i rigidi limiti all'utilizzabilità di atti e documenti. Che il consenso delle parti assuma carattere decisivo in tema di prova è stabilito addirittura a livello costituzionale, all'art. 111 Cost. Non si vede per quale ragione il consenso delle parti, espresso nel pieno contraddittorio, dovrebbe assumere rilevanza decisiva nel processo penale, caratterizzato da maggiori garanzie, e non in quello civile.
In ogni caso appare dirimente il pronunciamento della Cassazione, nel suo massimo consesso, che ha avuto modo di rilevare che: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr Cass. 3086/2022).
9 Pacifico che il C.S.A. sia un documento indispensabile e che esso non attenga ai fatti principali.
Infine, di fatto del C.S.A. è stato richiamato unicamente l'art. 21, in tema di lavori in economia, che tuttavia non fa che riprodurre e specificare quanto già emerge dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, già sopra richiamato, a proposito delle varianti e modifiche al progetto, che richiede sempre l'autorizzazione del R.U.P.
Peraltro, la mancata produzione del .C.S.A. e del progetto ad opera delle parti, per vero francamente del tutto incomprensibile, rimane a danno della stessa parte attrice, che rivendica per lo più, come si vedrà appresso, supplementi di compenso basati su presunti errori e/o lacune progettuali, che non si vede come potrebbe dimostrare, se non tramite il C.S.A. e il progetto.
Ciò doverosamente chiarito, si passa alla disamina delle riserve.
RISERVA N. 1
Con tale riserva l'appaltatore chiede un compenso di euro 4.362,85, per nolo mezzi di sollevamento diversi da quelli previsti in progetto e computo metrico, ritenuti inadeguati, anche perché in nessun elaborato progettuale era specificato a cosa dovesse servire tale mezzo di sollevamento, quale peso dovesse alzare, a che distanza e con che modalità.
Tale riserva non può essere accettata, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali dianzi esposti.
L'appaltatore ha espressamente dichiarato di accettare senza riserva il contratto, con compenso a corpo, il CSA e gli elaborati progettuali.
Le condizioni del cantiere e la tipologia di lavorazioni da svolgervi, quindi, erano o dovevano essergli note fin da principio e, in forza di esse, era formulata l'offerta, si ribadisce, senza riserva alcuna.
Per l'effetto, quand'anche vi fosse una carenza progettuale sul punto, essa era o avrebbe dovuto essere agevolmente riscontrabile dall'appaltatore, che non è un quivis de populo, sicchè l'utilizzo di mezzi differenti rientra nella discrezionalità esecutiva dell'impresa o nelle competenze ad essa rimesse di ingegnerizzazione.
10 RISERVA N. 2
Con tale riserva l'appaltatrice chiede la somma di euro 3.039,40 per gli apprestamenti di cantiere, avendo la S.A. riconosciuto solamente la somma di euro
300,60, rispetto al valore complessivo previsto in progetto, pari ad euro 3.340,00.
In pratica l'appaltatrice richiede il pagamento dell'intera somma prevista a contratto, in quanto ella avrebbe attuato e messo in opera fin da subito tutti gli apprestamenti per realizzare completamente l'opera, ad es. trasporto dei mezzi e delle attrezzature necessarie, ricerca dei fornitori, con i quali ha sottoscritto regolari contratti, occupazione delle aree messe a disposizione come aree di cantiere e per il deposito dei materiali, ecc.
Il CTU, d'accordo con il D.L., ha ritenuto di non accogliere tale riserva, in quanto il CSA prevede per tale voce il pagamento del 2%, calcolato sull'importo complessivo dei lavori e per la durata complessiva degli stessi, sicchè, essendo stato realizzato solo
1/11 dell'opera, in tale proporzione ritiene che vada accordato il compenso.
Ebbene, si ritiene che l'eccezione del D.L. non possa essere integralmente accolta, in quanto è ragionevole e conforme a prassi che certi apprestamenti di cantiere vengano allestiti all'inizio dei lavori e una volta per tutte;
d'altro canto, è anche vero che la presenza in cantiere dell'appaltatrice è stata contenuta, da fine giugno/inizio luglio fino a metà settembre.
Il metodo di calcolo usato dal D.L. e condiviso dal CTU non sembra condivisibile, nel momento in cui adotta un criterio di liquidazione che si basa sulla quantità di lavoro effettivamente svolto (una coppia di imbarcazioni, ossia 1/11 del totale), mentre il CSA faceva riferimento al tempo di durata del cantiere. Inoltre, come detto, è vero che certi apprestamenti vengono posti in essere una volta per tutte ad inizio cantiere.
D'altro canto, anche la pretesa dell'appaltatrice di vedersi liquidare l'intero importo non appare adeguata e proporzionata al concreto svolgimento dei fatti, anche perché in questo modo ne avrebbe un ingiustificato arricchimento, stante la pretesa di ricevere l'intero compenso per un tempo di lavoro effettivo di circa la metà di quella che avrebbe dovuto essere la durata dei lavori.
11 Si stima perciò equo, adeguato e proporzionato liquidare all'appaltatrice un importo pari alla metà di quello previsto a contratto, ossia euro 1.700,00, di cui euro
300,60 già riconosciuto, per un residuo di euro 1.399,40, arrotondati ad euro 1.400,00.
RISERVA N. 3
Con questa riserva l'appaltatrice chiede la somma di euro 1.120,64 per la sostituzione programmata di una coppia di natanti o, meglio, per l'assistenza prestata in occasione di tale operazione, materialmente effettuata da terzi.
L'attrice osserva che tale lavorazione era prevista nel CSA, alla voce NP.01, ma con propria nota del 13.06.2025, la stessa osservava che “tutte le Parte_1
movimentazioni di apertura/chiusura sono sempre state eseguite e coordinate dal soggetto che ha avuto in gestione il ponte negli anni passati…”.
In conseguenza di detta nota, la S.A., con propria nota del 27.06.2019, stralciava tale lavorazione dal capitolato d'appalto, affidandola alla Controparte_3
ditta che già in passato aveva eseguito tale attività.
[...]
Ora l'appaltatrice chiede comunque un compenso (in economia), per le attività di supporto a terra e assistenza, asserendo di aver dovuto comunque impiegare uomini e mezzi a tal fine.
In realtà la riserva non può accogliersi, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si è riportata la normativa e la giurisprudenza per la quale, a fronte di un appalto a corpo, nell'offerta debbono ritenersi ricomprese anche le lavorazioni strumentali e accessorie, sicchè, una volta che una lavorazione sia stralciata dall'appalto, parimenti devono ritenersi escluse da compenso anche le attività ad essa strumentali e accessorie.
In ogni caso, l'appaltatrice pretende un compenso in economia, che non può essere accordato, in quanto l'art. 21 del CSA, a tal proposito, peraltro in ciò ripetendo quanto già previsto dall'art. 106 D.Lgs 50/2016 già dianzi citato, è chiaro nel precisare che “la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo l'art. 187 del
D.P.R. 207/2010 con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione
Lavori di manodopera, noli e trasporti…”.
12 Nella specie non vi è nessun ODS del DL, ma neppure è stata fatta nell'immediatezza una lista dei lavori in economia sottoposta al DL e da questi approvata.
La richiesta va quindi respinta.
RISERVA N. 4
Con tale riserva chiede il pagamento di un'ulteriore somma, Parte_1
determinata in economia, pari ad euro 979,02, per lo smontaggio del piano di calpestio in legno esistente.
L'appaltatrice osserva che nel CSA e nel progetto era previsto lo smontaggio e il recupero del 75% del tavolato esistente e la sostituzione del restante 25%, ma, all'esito delle operazioni di lievo, si rendeva evidente la necessità della sostituzione del 100% del tavolato, a causa del pessimo stato in cui si trovava quello esistente.
Ebbene, tale riserva va accolta, in quanto, pur trattandosi di lavoro in economia, non previsto in progetto, risulta soddisfatta la condizione prevista dall'art. 21 CSA, essendovi nota del D.L. del 30.07.2019 che autorizza la sostituzione integrale del tavolato (ovviamente limitatamente all'unica coppia di imbarcazioni lavorata).
L'importo richiesto di euro 979,02 è stato ritenuto congruo dal CTU e tale somma va dunque accordata.
RISERVA N. 5
Con tale riserva chiede l'ulteriore somma di euro 14.028,00, per la Parte_1
fornitura e posa di elementi di opere di rinforzo in acciaio.
L'appaltatrice rileva che il CSA - che neppure aveva prodotto, salvo poi dolersi del suo utilizzo da parte del CTU - prevede alla voce NP.03 la fornitura e posa di opere metalliche di rinforzo in acciaio, con un compenso a misura, ossia euro 6 al kg.
Ebbene, l'attrice afferma di essere intervenuta con la fornitura di elementi di carpenteria metallica, non solo per quelle componenti previste in progetto (rinforzo montanti verticali del parapetto), ma soprattutto per la sostituzione e il rinforzo di tutte quelle parti metalliche che sono risultate, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati dalla
D.L., ammalorate e/o inutilizzabili, a causa della corrosione e dell'usura.
13 Tutte queste lavorazioni sarebbero state prima verificate dalla D.L., poi dalla stessa disposte ed infine eseguite dall'Impresa.
In totale la fornitura sarebbe di kg 1662 di opere di carpenteria metallica e kg 820 per la “mezzaluna”, mentre la D.L. contabilizza solamente kg 144.
In realtà tale riserva può essere solo parzialmente accolta.
Il CTU ha condivisibilmente osservato che la richiesta di pagamento si fonda unicamente sulle fatture di acquisto esibite dalla ma non risulta alcuna Parte_1
richiesta o accordo con il D.L. per l'impiego di una quantità così abnorme di materiale, né una lista delle opere di economia sottoposta allo stesso D.L.
L'unica fornitura che risulta effettivamente ordinata da quest'ultimo è quella della c.d. “mezzaluna”, per la quale vi è effettivamente nota della D.L. del 30.07.2019.
Si ritiene quindi dovuto il pagamento della somma di euro 4.920,00, corrispondenti a kg 820.
RISERVA N. 6
Con tale riserva chiede la somma di euro 1.467,18, per interventi Parte_1
di carpenteria sul parapetto perimetrale del piano di transito della prima coppia di barche, asserendo di aver dovuto provvedere alla sostituzione integrale del detto parapetto, per una superficie totale di 32 mq.
Per l'effetto, l'attrice chiede il pagamento della suddetta somma, invocando la voce NP.04, “Fornitura e posa di opere d'arte in acciaio S275 JR…”.
Il CTU ritiene tale riserva non accoglibile.
Da un lato, lo stesso rileva che la voce esatta del CSA non è NP.04, ma NP.06
“fornitura e posa in opera di parapetto metallico in elementi tubolari e profili metallici…”, la quale prevede la remunerazione in kg e non in mq. In ogni caso, anche a voler applicare la voce NP.04, ivi è prevista la misura di 18 mq e non di 32.
D'altro canto, il CTU ritiene che nulla possa liquidarsi, non essendovi prova della lavorazione, in ciò concordando con il D.L.
Si ritiene che tali asserzioni del CTU non possano accogliersi.
14 E' pacifico che la abbia lavorato una coppia di barche e non consta Parte_1
che, con riferimento a queste, vi siano state doglianze specifiche della committenza sulle lavorazioni svolte, sicchè deve ritenersi che il lavoro sia stato effettivamente eseguito.
A conferma, si veda quanto scritto dalla D.L. nello stato di consistenza finale:
“…struttura una (1) coppia di imbarcazione completa di tutte le lavorazioni previste per la singola opera ormeggiata presso area di cantiere…” (cfr pag. 28 CTU).
Che il lavoro sia stato svolto emerge comunque anche dalle fotografie allegate al doc. 46 di parte attrice.
La voce NP.04 poi fa riferimento a “fornitura e posa di opere d'arte in acciaio…lavorato zincato a caldo, come parapetti e grigliati di protezione…” (cfr osservazioni alla CTU pag. 128 del documento unico in PDF contenente la CTU e gli allegati), sicchè tale voce pare effettivamente quella adeguata a compensare il lavoro effettuato dall'attrice, che non rivendica la fornitura, ma la lavorazione dei parapetti
(in citazione si parla di interventi di carpenteria e di manutenzione, cfr pag. 20).
Semmai va osservato che il compenso previsto per tale opera è di euro 900,00, sicchè, in mancanza di prova di maggiori misure e, comunque, dell'avallo del D.L., a tale cifra si ritiene di dover limitare il compenso accordato.
RISERVA N. 7
Con tale riserva l'appaltatrice chiede il pagamento della somma di euro 4.732,00 ulteriori, rispetto alla modesta somma di euro 468,00 già riconosciuta dal D.L, per la verifica a vista ed eventuale sostituzione di appoggi in neoprene, ossia il lavoro di sostituzione di elementi di appoggio in neoprene presenti sulle strutture metalliche.
Il D.L. ha riconosciuto la somma di euro 468,00, corrispondente ad 1/11 del lavoro complessivo, avendo, come detto, l'appaltatrice di fatto lavorato una sola coppia di barche su 11.
In pratica chiede il pagamento integrale per l'intero lavoro, come Parte_1
da CSA, ma, come osservato dal CTU, non vi è alcuna evidenza che essa abbia svolto il lavoro anche sulle ulteriori 10 coppie di barche, essendo anzi pacifico che, prima
15 della sospensione dell'appalto e della risoluzione del contratto, l'appaltatrice aveva svolto il lavoro su una sola coppia di barche.
La quantificazione effettuata dalla D.L. appare quindi corretta e la riserva va respinta.
RISERVA N. 8
Con tale riserva la chiede il compenso di euro 3.200,00 a misura, Parte_1
per la realizzazione di elemento paraghiaia, mediante saldatura ai montanti IPE, ossia fornitura di elemento metallico e fissaggio di tavola in larice.
Il CTU ha riconosciuto che il lavoro è stato effettivamente svolto (come visto di ciò viene dato atto anche nello stato di consistenza finale redatto dal D.L., di cui sopra si è riportato uno stralcio), ma su di una sola coppia di barche, sicchè il compenso complessivo di euro 4.000,00 previsto da progetto deve essere riconosciuto nella misura di 1/11, ossia euro 290,00.
Entro tali limiti, quindi, la riserva va accolta.
RISERVA N. 9
Con tale riserva chiede il compenso di euro 19.838,00, quale Parte_1
differenza tra euro 21.000,00 previsti a contratto e la somma di euro 1.962,00 riconosciuta dal D.L., pari ad 1/11 dell'importo complessivo suddetto, per la raschiatura e verniciatura a 4 mani con vernice epossidica della struttura principale dell'impalcato.
Secondo l'appaltatrice l'importo di euro 21.000,00 era previsto per ciascuna coppia di imbarcazioni, richiamando la dicitura “cad” e il la cifra “1” previsti in contratto.
Qui non serve neppure richiamare la CTU per confutare tale assunto: la non accoglibilità della riserva emerge ictu oculi dalla manifesta eccessività della somma richiesta, per la semplice verniciatura.
D'altro canto, se la tesi attorea fosse vera, l'importo per tale tipo di lavorazione, moltiplicato per 11 coppie di imbarcazioni, verrebbe a superare lo stesso importo dell'appalto.
16 RISERVA N. 10
Con tale riserva la chiede la somma di euro 11.830,00, per la Parte_1
verniciatura e raschiatura 4 mani con vernice epossidica di vari elementi.
La somma richiesta deriva dalla differenza tra l'importo di euro 13.000,00 risultante da CSA e dal progetto e quanto riconosciuto dal D.L., ossia euro 1.170,00, pari a 1/11 dell'importo complessivo, avendo l'attrice lavorato come ormai noto una sola coppia di imbarcazioni.
Anche qui la pretesa dell'appaltatrice ha una giustificazione analoga a quella della riserva precedente, ossia la pretesa che l'importo di euro 13.000,00 vada riferito a ciascuna coppia di imbarcazioni e non al lavoro complessivo sulla totalità delle imbarcazioni stesse, sempre osservando che il CSA e progetto usano la dicitura “cad”
e la cifra “1”, ossia cadauna.
La riserva non può accogliersi per le stesse ragioni esposte alla riserva 9.
RISERVA 11
Con tale riserva chiede la somma di euro 8.930,76, per la Parte_1
sabbiatura delle componenti metalliche, richiesta respinta dall'appaltatrice, che eccepisce l'assenza di disposizioni da parte del D.L.
La riserva può accogliersi, ma limitatamente ad una coppia di imbarcazioni.
Il CTU rileva innanzitutto che il D.L., con propria nota del 14.09.2019, disponeva che “è preferibile procedere con sabbiatura”, sicchè risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 21 CSA, che per le lavorazioni in economia richiede apposita indicazione da parte del R.U.P. o del D.L. e lista finale.
Resta da definire l'aspetto economico, per il quale l'appaltatrice riconosceva l'importo di euro 0,02 al kg, per un totale di euro 100,00.
Il CTU concorda con tale valutazione, rilevando che l'opera di verniciatura e raschiatura sarebbe già parzialmente compresa nel CSA alle voci NP.08 e NP.09 e compensata con la voce E.30.13.00 del Preziario Regione Veneto, che prevede un compenso di euro 0,10 al kg, mentre per la sabbiatura la voce E.30.14.a del Preziario
Regione Veneto prevede un compenso di euro 0,12 al kg.
17 Per l'effetto, la differenza a favore dell'impresa sarebbe di euro 0,02 al kg per
5000 kg, e così euro 100,00 appunto.
Si ritiene che tale conclusione del CTU non possa essere condivisa.
Se si analizza il Preziario Regione Veneto alla voce E.30.13 corrisponde il lavoro di raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione “grossolana” della ruggine delle scaglie di laminazione.
Alla voce E.30.14 viene invece compensata l'opera di sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63, distinguendo poi sub a-b-c a seconda dei diversi gradi di pulizia.
Si tratta, quanto alla raschiatura e alla sabbiatura, di due tecniche di pulizia e preparazione delle superfici metalliche, per liberarle da ruggine e impurità, l'una di tipo grossolano, l'altra più profonda.
L'adozione dell'una o dell'altra non può che dipendere dal grado di impurità dell'elemento da pulire.
Il CSA prevedeva la raschiatura e verniciatura, ma, alla luce delle condizioni degli elementi metallici – che fu possibile verificare solo dopo la già avvenuta raschiatura - degli elementi metallici, il D.L. ordinava di procedere con sabbiatura.
Pacifico, quindi, che l'appaltatrice abbia diritto al compenso intero per l'attività di sabbiatura, atteso che la stessa era ordinata dal D.L. così soddisfacendo le condizioni di cui all'art. 21 CSA, e si rendeva necessaria dopo e in aggiunta alla raschiatura, a causa dello stato – evidentemente pessimo - in cui si trovavano gli elementi metallici, che evidentemente una pulizia non grossolana, come quella prevista dalla voce
E.30.13, ma più approfondita.
La riserva va dunque accolta e il compenso per una coppia di imbarcazioni è pari a kg 5.000,00 x euro 0,12, e così euro 600,00.
RISERVA N. 12
Con tale riserva la chiede il compenso di euro 785,92 per Parte_3
interventi di manutenzione straordinaria su manufatto ponte disposti dal D.L. su tavolato ligneo e parapetti ammalorati, nonché sui punti di collegamento tra le
18 componenti metalliche/paiolati, sulla coppia di imbarcazioni di sacrificio e quella adiacente.
Il CTU osserva che si tratta di interventi provvisori di messa in sicurezza di strutture del ponte sulle quali egli stesso stava intervenendo ed aveva assunto l'onere di manutenzionare, secondo il progetto appaltato.
Si ritiene che la riserva non possa essere accolta, in quanto, come osserva il CTU,
è buona norma, nei cantieri stradali in cui si deve mantenere la percorribilità veicolare, posare provvisoriamente, a protezione della pavimentazione sconnessa oggetto di intervento e quindi per la sicurezza, piastre carrabili in acciaio, per le quali non è prevista remunerazione, essendo apprestamenti riutilizzabili dall'appaltatore, che ha l'onere della gestione della sicurezza sul lavoro che sta eseguendo.
E' del resto intuibile che, nel corso dei lavori, possano rendersi necessari interventi di manutenzione di un cantiere, resi necessari dalle lavorazioni stesse che vi si effettuano.
Nella specie l'appaltatrice, ad esempio, chiede il compenso per “attività straordinarie sull'impalcato del ponte di barche a seguito della rottura, provocata dal transito di mezzi pesanti non autorizzati”, nonché “posizionamento segnaletica di pericolo in corrispondenza del parapetto divelto dall'urto”, nonché “eliminazione di una situazione di pericolo in corrispondenza dei punti di collegamento tra le componenti metalliche/paiolato delle coppie di sacrificio con quelle adiacenti”.
Come si vede si tratta proprio di attività sostanzialmente strumentali al mantenimento in buono stato del cantiere, che sono strumentali all'esecuzione dei lavori e, quindi, per quanto riportato in apertura sulla disciplina in generale e gli orientamenti giurisprudenziali, debbono ritenersi comprese nell'offerta.
RISERVA N. 13
Con questa riserva la chiede il pagamento della somma di euro Parte_3
3.659,18, per interventi straordinari in economia su componenti metallici, necessari per l'aggancio delle coppie di barche, interventi resisi necessari perché, una volta levato il tavolato, si è constatato che la struttura metallica era in condizioni alquanto critiche.
19 Tale riserva era respinta dal D.L., che ritiene tali lavori ricompresi alla voce
NP.08, che però, come sopra visto, attiene alle opere di “raschiatura e verniciatura”.
La riserva non può accogliersi.
Il CTU osserva che il D.L., con nota del 14.08.2019, aveva rilevato che “E' vero che i componenti trapezoidali risultano notevolmente ammalorati e per questo vanno ripristinati e rinforzati come compensati alla voce NP.03” e che “Sarà onere della
D.L. verificare quali parti sostituire o rinforzare, e contabilizzare le lavorazioni per ogni coppia di barche come previsto al NP.03”.
Ebbene, anche in questo caso non si rileva nessun previo ordine o accordo con il
D.L., sicchè, ai sensi dell'art. 21 CSA, le opere eseguite debbono considerarsi fatte discrezionalmente e autonomamente dall'attrice e non può ammettersi compenso.
RISERVA N. 14
Con tale riserva la richiede la somma di euro 1.187,20, per Parte_3
lavorazioni eseguite per rendere utilizzabile l'area cantiere.
L'attrice allega che l'area cantiere era risultata non immediatamente fruibile, per la presentazione di vegetazione, relitti di barche, vecchi carrelli, reti, boe per trasporto, sicchè si è reso necessario liberare, pulire e preparare l'area.
Questa riserva non può accogliersi, atteso che l'offerta deve ritenersi comprensiva di tali attività, avendo l'appaltatrice dichiarato di aver preso visione dei progetti e avendo la stessa preso visione o essendo tenuta per dovere di diligenza a prendere visione dell'area, prima di formulare la propria offerta.
I lavori indicati debbono quindi ritenersi effettivamente ricompresi nella voce
E.01.01.00, che attiene all'impianto del cantiere.
RISERVA N. 15
Con tale riserva chiede il compenso di euro 4.996,91, per le Parte_1
prestazioni in materia di sicurezza, riconosciute dal D.L. solo nper euro 368,00.
Il CTU osserva che tale voce è compensata in base al tempo e alle lavorazioni eseguite, ex l'art. 24.6 del C.S.A., per il quale “Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso secondo l'entità indicata all'Art. 2 del presente capitolato,
20 verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascun Stato Avanzamento dei
Lavori”.
Il primo SAL era previsto al raggiungimento di euro 50.000,00.
Per l'effetto, il CTU ritiene corretta la quantificazione effettuata dal D.L., atteso che la stima allegata al progetto è determinata sull'impiego di attrezzature, dispositivi e apprestamenti funzionali all'intera durata del cantiere e all'esecuzione di tutte le opere previste progettualmente.
Ciò è senza dubbio vero, ma deve ribadirsi quanto già osservato alla riserva 2, relativa agli apprestamenti di cantiere, ossia che è ragionevole e conforme a prassi che certi apprestamenti di cantiere, tra cui senza dubbio debbono farsi rientrare anche quelli di sicurezza, vengano allestiti all'inizio dei lavori.
Vero è che la presenza in cantiere dell'appaltatrice è stata contenuta, da fine giugno/inizio luglio fino a metà settembre circa, così come è vero che l'inizio effettivo dei lavori è avvenuto a fine luglio.
Il metodo di calcolo usato dal D.L. e condiviso dal CTU non sembra condivisibile, nel momento in cui applica il criterio della liquidazione in base all'importo dei lavori effettuati, che ha un senso laddove l'opera venga effettivamente e interamente portata a termine, ma non appare adeguato in una vicenda come questa, in cui il cantiere ha avuto un andamento irregolare e le opere sono state solo parzialmente eseguite.
D'altro canto, anche la pretesa dell'appaltatrice di vedersi liquidare l'intero importo non appare adeguata e proporzionata al concreto svolgimento dei fatti, anche perché in questo modo ne avrebbe un ingiustificato arricchimento, stante la pretesa di ricevere l'intero compenso, per un tempo di lavoro effettivo e una quantità di opera posta in essere minori di quanto previsto.
Si stima perciò equo, adeguato e proporzionato liquidare all'appaltatrice un importo pari ad 1/3 di quello previsto a contratto, ossia euro 1.650,00, di cui euro
368,00 già riconosciuto, per un residuo di euro 1.282,00.
RISERVA N. 16
21 Con tale riserva la chiede il pagamento della somma di euro Parte_1
3.376,36, a titolo di interessi e accessori per ritardato pagamento dell'anticipo contrattualmente previsto, pari al 20% dell'importo dei lavori.
L'attrice osserva che, a mente dell'art. 35 co. 18 D.Lgs 50/2016, all'appaltatore è dovuto un anticipo pari al 20% sull'importo dei lavori, da corrispondersi entro 15 giorni dall'inizio dei lavori.
L'attrice rileva quindi che, in data 30.07.2019, ella aveva inviato alla committente una relazione sullo stato dei lavori, contestualmente chiedendo autorizzazione all'emissione di fattura per l'importo dell'anticipazione, cui il rispondeva con CP_1
nota del 07.08.2019, con cui autorizzava l'emissione della fattura.
Tale fattura, però, non era poi pagata e, anzi, come accennato, in data 23.08.2019 il Comune comunicava avvio del procedimento per risoluzione del contratto, disponendo sospensione immediata del cantiere.
La risoluzione, come visto, interveniva poi con delibera del 18.09.2019.
Ebbene, si ritiene che nulla sia dovuto alla per il ritardato Parte_1
pagamento della fattura di acconto, in quanto questa aveva già accumulato e continuava ad accumulare un notevole ritardo sui tempi di consegna dei lavori.
Va ricordato che, a mente dello stesso art. 35 co. 18 D.Lgs 50/2016, il beneficiario decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, se i lavori non proseguono regolarmente.
Ebbene, può osservarsi che i lavori erano consegnati in data 20.05.2019 e che, in base al contratto, essi avrebbero dovuto concludersi entro 120 giorni dalla consegna, quindi il 17.09.2025.
Invece, come già accennato, la dava effettivo avvio ai lavori solo il Parte_1
26.07.2019 e, ai primi di agosto, aveva la orato una sola coppia di imbarcazioni su undici, inviando anzi alla committente, in data 09.08.2019, una nota con cui rappresentava l'ennesima serie di difficoltà riscontrate.
Si deve anche rammentare che in data 27.06.2019 e ancora in data 09.07.2019, in data 15.07.2019, in data 30.07.2019 e in data 14.08.2019 è stato reiteratamente, ma
22 vanamente, richiesto all'appaltatrice l'invio del cronoprogramma dei lavori, che invece, ai sensi dell'art. 40 del D.M. 207/2010, dovrebbe essere consegnato dal concorrente insieme all'offerta e poi via via aggiornato.
Come evidenziato nella disamina delle riserve precedenti, nessuna delle difficoltà rappresentate dall'impresa possono ritenersi giustificate, avendo la stessa espressamente dichiarato di conoscere e accettare il progetto e dovendosi presumere quindi che ella lo avesse previamente esaminato, unitamente allo stato dei luoghi.
Un ritardo potrebbe giustificarsi solamente in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili scoperte nel corso dei lavori e/o di importanti errori progettuali, che però, come visto nella specie non sussistono.
La riserva va dunque respinta.
RISERVA N. 17
Con questa riserva la rivendica la somma di euro 5.802,64, per Parte_1
l'illegittima sospensione dei lavori, intervenuta in data 03.09.2019.
L'attrice invoca l'art. 25 D.L. 145/2000, il quale prevede(va) che le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il risarcimento dei danni prodotti.
Laddove invece la sospensione sia stata legittimamente disposta, ai sensi dell'art. 24, per cause di forza maggiore, tra cui rientra anche la necessità di apportare varianti al progetto, qualora la sospensione duri più di sei mesi, l'appaltatore ha diritto di chiedere lo scioglimento del contratto e, se la stazione appaltante vi si oppone, ha diritto al risarcimento dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
Tali disposizioni sono confluite poi dell'art. 107 del D.Lgs 70/2016.
In realtà, anche su questa riserva, non v'è che da rinviare a quanto detto a proposito della riserva precedente, in ordine alla legittimità della sospensione disposta dalla stazione appaltante, a fronte dei consistenti ritardi accumulati dall'appaltatrice, che rischiavano di compromettere il finanziamento AVEPA, cui era legata l'opera.
23 In definitiva, alla luce della disamina svolta, si ritengono fondate le seguenti riserve:
-riserva n. 2 euro 1.400,00
-riserva n. 4 euro 979,00
-riserva n. 5 euro 4.920,00
-riserva n. 6 euro 900,00
-riserva n. 8 euro 290,00
-riserva n. 11 euro 600,00
-riserva n. 15 euro 1.282,00
TOTALE euro 10.371,00.
Per tale somma va quindi emessa condanna nei confronti del Controparte_1
, con interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dal 04.12.2019 al saldo (30 giorni dalla
[...]
stesura del computo metrico finale).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore come risultante all'esito dell'istruttoria, in euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge, nonché spese esenti (contributo unificato e notifiche).
A carico della parte convenuta anche le spese di CTU e del CTP Geom.
come documentate. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesi: condanna il per tutte le Controparte_1
causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della società della Parte_1
somma di euro 10.371,00, oltre interessi di mora dal 04.12.2019 al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si quantificano come da motivazione.
A carico del anche le spese di CTU e del CTP attoreo. Controparte_1
24 Rovigo, 18/08/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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