CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2024, n. 13610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13610 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EM EN nato il [...] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chteeté"Prdo Il Proc ore Gener e per l'inammissibilità del ricorso. il difensore ciaX: ;',(..cei,ro, t- o LP_ ku-,;,,tt ci, cA,,,_ cuuk,...4_ .2 , et.,,,, : ,,,,,g, , I },-,_ o t- - c, ,2e ,f-<.202.3 i i )-7--cx,(.,, R , Penale Sent. Sez. 5 Num. 13610 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente, a mezzo il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 giugno 2023 che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale della medesima città per il reato di cui all'art. 497-bis, commi primo e secondo, cod. pen. Il ricorrente è stato trovato in possesso di un passaporto falso albanese, intestato a MA Lorenc, nato a [...] il 1° maggio 1982 in cui risultava apposta la sua fotografia. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere riqualificato il fatto alla stregua delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen. quale falso materiale commesso da privato. 1.2. Con il secondo motivo deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della giurisdizione italiana con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. Rileva che la Corte distrettuale, nel dichiarare infondata la doglianza difensiva relativa al trattamento sanzionatorio, ha affermato che il Giudice di primo grado aveva errato nel qualificare l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 497-bis cod.pen. quale aggravante del reato di cui al comma precedente, dovendosi piuttosto aderire all'orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui il secondo comma dell'articolo in parola ha riguardo a una fattispecie autonoma di reato, sanzionando la condotta di fabbricazione di passaporto falso e non anche quella di mero possesso che, invece, è disciplinata dal primo comma. Tale ricostruzione — che il ricorrente condivide — avrebbe dovuto, però, a suo avviso, in assenza di alcuna evidenza probatoria circa il luogo di consumazione della condotta di fabbricazione, determinare la Corte d'appello alla declaratoria, ex officio, del difetto della giurisdizione italiana e, quindi, a ritenere perseguibile la sola fattispecie di cui al primo comma con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è meramente reiterativo delle doglianze già fatte valere con l'atto di appello e si confronta solo apparentemente con la decisione della Corte distrettuale che ha evidenziato che la contraffazione aveva avuto a oggetto il passaporto e che la falsificazione non si era esaurita «nella sostituzione della fotografia ma nell'inserimento della pagina che riportava la fotografia e i dati anagrafici». Tale motivazione, definita nel ricorso "lapidaria", nella sua essenzialità è da ritenersi chiara, priva di sbavature e del tutto esauriente. f, \FU Correttamente, infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto di nessuna pertinenza il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 6337 del 18/10/2013, dep. 2014, Virgilio, Rv. 258981, posto che essa ha riguardo alla diversa situazione in cui l'oggetto del falso era una carta di identità e la falsificazione si è esaurita nella sostituzione della fotografia apposta con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi. Nel caso di specie, invece, il falso concerne un documento valido per l'espatrio (il passaporto) e riguarda (come è dato leggere nella sentenza di primo grado che ha riportato le testuali parole dell'ispettore in servizio presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Roma, sentito quale teste) «la pagina dati ovvero quella dove c'è la fotografia, il nome della persona, quindi tutti i suoi dati personali. Quella pagina era stata contraffatta, quindi realizzata con elementi che non erano di sicurezza;
inoltre [...] anche [...] i codici di sicurezza [...] non erano validi per cui si tratta di un documento falso realizzato con un modulo autentico sottoposto a sostituzione nella pagina dati». La sentenza impugnata, quindi, non solo è stata efficacemente motivata, ma è del tutto esente dalla dedotta violazione della legge penale posto che, in conformità delle risultanze istruttorie, è stato correttamente ritenuto configurabile non il reato di cui al combinato disposto degli artt. 482 e 477 cod. pen. bensì quello di cui all'art. 497-bis, cod. pen., (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) che ricorre «nel caso di documento valido per l'espatrio falsificato solo in una parte, purché significativa, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare». (Sez. 5 n. 2669 del 12/10/2021, dep. 2022, Laura, Rv. 282649) ; Sez. 5, n. 13383 del 04/03/2008, Malaj, Rv. 2:39393). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. All'imputato è stato contestato il possesso del passaporto falso con l'aggravante di averlo formato o fatto formare mediante l'apposizione sullo stesso della propria fotografia. Tale ricostruzione è stata seguita dal giudice di primo grado ed essa, secondo quanto affermato dalla Corte d'appello — solo per incidens e al fini di disattendere, unitamente ad altre considerazioni, la censura concernente l'eccessività della pena — contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, pressoché uniforme, secondo cui «Il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale» ( Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. P AA 2 255468; in termini Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Se2. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221). Tale ricostruzione della fattispecie incriminatrice è stata valorizzata dalla Corte d'appello per disattendere la censura concernente l'eccessività della pena poiché ha rilevato che, avendo il giudice di primo grado qualificato l'ipotesi di cui al secondo comma quale circostanza aggravante e non quale reato autonomo e avendo ritenuto le attenuanti generiche prevalenti anche su una recidiva reiterata, in palese violazione del dettato di cui all'articolo 69, ultimo comma, cod. pen, aveva inflitto una pena notevolmente inferiore a quella minima applicabile e che, pertanto, «non vi era alcun margine per incidere sulla pena irrogata». Orbene, il ricorrente ritiene che, alla luce di tale ricostruzione operata dalla Corte d'appello, mancherebbe la condizione di procedibilità della richiesta del Ministero di Giustizia di cui all'art. 10 cod. pen., in quanto non è dato conoscere se la contraffazione sia o meno avvenuta in territorio non italiano. Tale censura è priva di pregio sia che si condivida la tesi sostenuta da Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, cit. — secondo cui, nell'ipotesi in cui l'uso del documento valido per l'espatrio, sia pure contraffatto con il concorso del possessore (e ciò, nella specie, è indubitabile concernendo la contraffazione l'apposizione proprio di una fotografia del ricorrente), abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, in applicazione dell'art. 6, comma secondo, cod. pen., anche se una parte dell'azione (il concorso nella contraffazione) sia stata eventualmente commessa in territorio straniero —, sia che, al contrario, si ritenga preferibile quanto affermato da Sez. 5, n. 24808 del 18/01/2023, Baradimze, Rv. 284909 che in parte si discosta dalla precedente decisione per aver ritenuto che «Integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto -,, nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen.». Ed invero, deve osservarsi che la contestazione all'imputato della formazione (o del concorso nella formazione) del falso mediante apposizione della propria fotografia è, di fatto, risultata tamquam non esset avendo i giudici di merito considerato prevalenti le circostante attenuanti generiche non solo sull'aggravante come contestata, ma anche sulla recidiva (in violazione del divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.) e inflitto una pena notevolmente inferiore a quella minima irrogabile. 3 Il Consigliere estensore Anna MA jib-i\Vu,k,\A) 3. Alla ritenuta inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 30 novembre 2023 Il Pr ksid nte Alfred Gu CORTE DI --CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chteeté"Prdo Il Proc ore Gener e per l'inammissibilità del ricorso. il difensore ciaX: ;',(..cei,ro, t- o LP_ ku-,;,,tt ci, cA,,,_ cuuk,...4_ .2 , et.,,,, : ,,,,,g, , I },-,_ o t- - c, ,2e ,f-<.202.3 i i )-7--cx,(.,, R , Penale Sent. Sez. 5 Num. 13610 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente, a mezzo il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 giugno 2023 che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale della medesima città per il reato di cui all'art. 497-bis, commi primo e secondo, cod. pen. Il ricorrente è stato trovato in possesso di un passaporto falso albanese, intestato a MA Lorenc, nato a [...] il 1° maggio 1982 in cui risultava apposta la sua fotografia. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere riqualificato il fatto alla stregua delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen. quale falso materiale commesso da privato. 1.2. Con il secondo motivo deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della giurisdizione italiana con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. Rileva che la Corte distrettuale, nel dichiarare infondata la doglianza difensiva relativa al trattamento sanzionatorio, ha affermato che il Giudice di primo grado aveva errato nel qualificare l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 497-bis cod.pen. quale aggravante del reato di cui al comma precedente, dovendosi piuttosto aderire all'orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui il secondo comma dell'articolo in parola ha riguardo a una fattispecie autonoma di reato, sanzionando la condotta di fabbricazione di passaporto falso e non anche quella di mero possesso che, invece, è disciplinata dal primo comma. Tale ricostruzione — che il ricorrente condivide — avrebbe dovuto, però, a suo avviso, in assenza di alcuna evidenza probatoria circa il luogo di consumazione della condotta di fabbricazione, determinare la Corte d'appello alla declaratoria, ex officio, del difetto della giurisdizione italiana e, quindi, a ritenere perseguibile la sola fattispecie di cui al primo comma con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è meramente reiterativo delle doglianze già fatte valere con l'atto di appello e si confronta solo apparentemente con la decisione della Corte distrettuale che ha evidenziato che la contraffazione aveva avuto a oggetto il passaporto e che la falsificazione non si era esaurita «nella sostituzione della fotografia ma nell'inserimento della pagina che riportava la fotografia e i dati anagrafici». Tale motivazione, definita nel ricorso "lapidaria", nella sua essenzialità è da ritenersi chiara, priva di sbavature e del tutto esauriente. f, \FU Correttamente, infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto di nessuna pertinenza il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 6337 del 18/10/2013, dep. 2014, Virgilio, Rv. 258981, posto che essa ha riguardo alla diversa situazione in cui l'oggetto del falso era una carta di identità e la falsificazione si è esaurita nella sostituzione della fotografia apposta con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi. Nel caso di specie, invece, il falso concerne un documento valido per l'espatrio (il passaporto) e riguarda (come è dato leggere nella sentenza di primo grado che ha riportato le testuali parole dell'ispettore in servizio presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Roma, sentito quale teste) «la pagina dati ovvero quella dove c'è la fotografia, il nome della persona, quindi tutti i suoi dati personali. Quella pagina era stata contraffatta, quindi realizzata con elementi che non erano di sicurezza;
inoltre [...] anche [...] i codici di sicurezza [...] non erano validi per cui si tratta di un documento falso realizzato con un modulo autentico sottoposto a sostituzione nella pagina dati». La sentenza impugnata, quindi, non solo è stata efficacemente motivata, ma è del tutto esente dalla dedotta violazione della legge penale posto che, in conformità delle risultanze istruttorie, è stato correttamente ritenuto configurabile non il reato di cui al combinato disposto degli artt. 482 e 477 cod. pen. bensì quello di cui all'art. 497-bis, cod. pen., (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) che ricorre «nel caso di documento valido per l'espatrio falsificato solo in una parte, purché significativa, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare». (Sez. 5 n. 2669 del 12/10/2021, dep. 2022, Laura, Rv. 282649) ; Sez. 5, n. 13383 del 04/03/2008, Malaj, Rv. 2:39393). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. All'imputato è stato contestato il possesso del passaporto falso con l'aggravante di averlo formato o fatto formare mediante l'apposizione sullo stesso della propria fotografia. Tale ricostruzione è stata seguita dal giudice di primo grado ed essa, secondo quanto affermato dalla Corte d'appello — solo per incidens e al fini di disattendere, unitamente ad altre considerazioni, la censura concernente l'eccessività della pena — contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, pressoché uniforme, secondo cui «Il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale» ( Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. P AA 2 255468; in termini Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Se2. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221). Tale ricostruzione della fattispecie incriminatrice è stata valorizzata dalla Corte d'appello per disattendere la censura concernente l'eccessività della pena poiché ha rilevato che, avendo il giudice di primo grado qualificato l'ipotesi di cui al secondo comma quale circostanza aggravante e non quale reato autonomo e avendo ritenuto le attenuanti generiche prevalenti anche su una recidiva reiterata, in palese violazione del dettato di cui all'articolo 69, ultimo comma, cod. pen, aveva inflitto una pena notevolmente inferiore a quella minima applicabile e che, pertanto, «non vi era alcun margine per incidere sulla pena irrogata». Orbene, il ricorrente ritiene che, alla luce di tale ricostruzione operata dalla Corte d'appello, mancherebbe la condizione di procedibilità della richiesta del Ministero di Giustizia di cui all'art. 10 cod. pen., in quanto non è dato conoscere se la contraffazione sia o meno avvenuta in territorio non italiano. Tale censura è priva di pregio sia che si condivida la tesi sostenuta da Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, cit. — secondo cui, nell'ipotesi in cui l'uso del documento valido per l'espatrio, sia pure contraffatto con il concorso del possessore (e ciò, nella specie, è indubitabile concernendo la contraffazione l'apposizione proprio di una fotografia del ricorrente), abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, in applicazione dell'art. 6, comma secondo, cod. pen., anche se una parte dell'azione (il concorso nella contraffazione) sia stata eventualmente commessa in territorio straniero —, sia che, al contrario, si ritenga preferibile quanto affermato da Sez. 5, n. 24808 del 18/01/2023, Baradimze, Rv. 284909 che in parte si discosta dalla precedente decisione per aver ritenuto che «Integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto -,, nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen.». Ed invero, deve osservarsi che la contestazione all'imputato della formazione (o del concorso nella formazione) del falso mediante apposizione della propria fotografia è, di fatto, risultata tamquam non esset avendo i giudici di merito considerato prevalenti le circostante attenuanti generiche non solo sull'aggravante come contestata, ma anche sulla recidiva (in violazione del divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.) e inflitto una pena notevolmente inferiore a quella minima irrogabile. 3 Il Consigliere estensore Anna MA jib-i\Vu,k,\A) 3. Alla ritenuta inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 30 novembre 2023 Il Pr ksid nte Alfred Gu CORTE DI --CASSAZIONE V SEZIONE PENALE