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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1000/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario Saporito;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ES AR;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 27.09.2008 ha contratto in Petilia Policastro Parte_1 matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 29 – P. II – S. A – 2008) con;
che dall'unione sono nati i figli CP_1
, il 10.09.2004, il 16.09.2009 e OF, il 24.10.2012; che il convenuto Per_1 Per_2 ha assunto comportamenti aggressivi, concretizzatisi in continui atti di violenza nei confronti della ricorrente, e nel dicembre 2022, improvvisamente e senza alcuna
1 motivazione, ha abbandonato il tetto coniugale;
che per tali ragioni è venuta meno l'affectio coniugalis tanto da essere ormai divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al
; disporsi che la ricorrente faccia ritorno, insieme ai figli ed al nuovo compagno, CP_1 per la tranquillità della prole, nell'immobile adibito a casa familiare, ubicato al Rione
Primo Castello n. 19, del Comune di Petilia Policastro, di cui è proprietaria al 50%; porre a carico del convenuto un assenso mensile di € 1.000,00 titolo di mantenimento della ricorrente e dei figli, di cui due ancora minorenni ( e OF) e l'altro ( ) Per_2 Per_1 maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente;
disporre che entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei figli, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli minori con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli vivranno presso la madre nell'abitazione familiare consentendo anche al suo nuovo convivente di vivere con loro, vista anche la tenera età del figlio nato dalla loro unione;
stabilire, di conseguenza, che la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente con ogni arredo e corredo;
disporre l'affidamento condiviso dei figli, regolamentando le frequentazioni con il padre, tenendo conto del piano genitoriale allegato;
disporre che entrambi i coniugi parteciperanno rispettivamente nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
ha aderito alla domanda di separazione, di cui ha chiesto l'addebito alla CP_1 moglie, esponendo che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa dei comportamenti contrari ai doveri di solidarietà familiari della ricorrente nonché a causa delle sue continue relazioni extraconiugali. Ha chiesto che la casa resti a sé assegnata, affinché vi abiti con il figlio , con utenze a proprio carico;
chel anche in ipotesi di mancata Per_1 pronuncia di addebito della separazione alla moglie, sia rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in favore della stessa;
che le figlie minori e OF siano affidate Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé le minori ogni volta che lo vorrà, previo avviso alla ricorrente, nel rispetto degli impegni delle minori stesse;
in ogni caso
2 ha chiesto disporsi che il padre possa tenere con sé le minori almeno un giorno a settimana dopo l'orario scolastico e sino alle ore 21.00 e per un fine settimana al mese, dopo l'orario scolastico sino alla domenica sera alle ore 22.00, e determinarsi tempi e modalità delle frequentazioni delle minori con ciascun genitore nel corso delle festività e nel periodo estivo, secondo quanto meglio indicato nella comparsa di costituzione. Ha chiesto, inoltre, porsi a proprio carico, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile complessivo di € 300,00 nonché l'importo di € 150,00 per il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, tenendo conto delle Per_1 proprie precarie condizioni economiche;
nonché porre a carico di entrambi i genitori le spese ordinarie e straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e complementari, come da protocollo del Tribunale di Crotone.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Quanto alle richieste di addebito della separazione, formulate da entrambi i coniugi, si osserva quanto segue.
Come è noto, la pronuncia di addebito presuppone, oltre alla sussistenza della violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, anche l'accertamento che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr., tra le altre, Cass. 18074/14).
Affinché la separazione venga addebitata ad uno dei coniugi è necessario accertare che la condotta violativa ascritta sia causa del venir meno del vincolo coniugale: "ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l' art 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa" (Cass
n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012; Cass. n. 21245/2010).
3 Nella specie, la ricorrente ha dedotto che il marito, nel corso della vita coniugale, ha frequentemente assunto comportamenti maltrattanti e ingiuriosi nei propri confronti ed ha abbandonato la casa coniugale trasferendosi altrove con un'altra donna nel mese di dicembre 2022, venendo così meno ai doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio.
Per contro, il convenuto ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, riconducendo la crisi coniugale ai comportamenti della ricorrente, contrari al dovere di solidarietà familiare, nonché alle relazioni extraconiugali dalla stessa intrattenute. Ha dunque precisato che il proprio allontanamento dalla casa coniugale è scaturito da tali condotte.
Ritiene il Collegio che nessuna delle due richieste di addebito possa essere accolta.
Anzitutto, entrambe le richieste di addebito sono rimaste sostanzialmente prive di riscontri probatori. Il convenuto ha formulato richieste istruttorie inammissibili, con capitoli di prova testimoniale generici e di tenore valutativo, che, come tali, non sono stati ammessi.
All'esito del giudizio non risulta pertanto raggiunta la prova di specifici comportamenti, attribuibili ad uno o all'altro coniuge, idonei a fondare la pronuncia di addebito.
Peraltro, dal complessivo tenore delle difese delle parti, anche l'allontanamento del convenuto dalla casa coniugale – rispetto al quale i coniugi hanno fornito prospettazioni contrastanti – si profila quale epilogo di una crisi coniugale già conclamata, inserendosi in un contesto di generale ostilità tra i coniugi e che appare difficilmente attribuibile a colpa esclusiva dell'uno o dell'altro coniuge.
Entrambe le richieste di addebito della separazione devono essere pertanto rigettate.
Con riferimento alle ulteriori domande, deve essere anzitutto confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare a tale regime ordinario.
Le minori restano collocate in via prevalente presso la madre, non ravvisandosi motivi per modificare l'attuale assetto di fatto.
Come già previsto in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori per tre pomeriggi alla settimana, da concordare, e a week- end alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, compreso il pernottamento;
nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno;
le minori
4 trascorreranno le festività presso ciascun genitore ad anni alterni (ad es. 24, 25 e 26 dicembre con un genitore;
31 dicembre, 1 e 2 gennaio con l'altro genitore;
5 gennaio con un genitore, 6 gennaio con l'altro genitore;
il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di pasquetta con l'altro genitore).
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, all'esito del giudizio è emerso che il figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, convive con il padre presso la casa coniugale.
La stessa ricorrente, all'udienza del 05.12.2024, ha dichiarato che, a seguito della crisi coniugale, il figlio maggiorenne è andato a convivere con il padre. Per contro, risulta indimostrata la circostanza, allegata dalla ricorrente, che il figlio maggiorenne attualmente vive altrove per esigenze lavorative.
Per contro, la ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare insieme alle minori e, da oltre un anno, abita con queste ed il nuovo compagno in altro immobile.
Deve dunque ritenersi che sia orma venuto meno il legame tra le minori e la casa coniugale, con la conseguenza che non si giustifica l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, genitore collocatario.
La casa familiare, pertanto, resta assegnata al convenuto affinché vi abiti con il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente.
La domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio – ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi – le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata
5 addebitata la separazione, il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte
(Cass. n. 5251/2017).
Considerato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i
"redditi adeguati" cui rapportare, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono i redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n.
12196/2017; n. 16809/2019).
Nella specie – premessa la giovane età della ricorrente e la correlata capacità lavorativa – si evidenzia come all'esito di una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi, per come documentati, e considerati gli oneri gravanti su ciascuno di essi, non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Peraltro, nel corso del procedimento non sono emersi elementi utili ai fini della determinazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cui poter parametrare l'assegno di mantenimento richiesto.
Quanto al contributo al mantenimento delle figlie minori da porre a carico del convenuto
– avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e alle presumibili esigenze delle minori, correlate alla loro età; tenuto conto della precaria condizione lavorativa del convenuto – si reputa equo determinare il contributo al mantenimento delle minori a carico del convenuto, genitore non collocatario, nella misura complessiva di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, e da documentare. CP_ L'assegno unico erogato dall' sarà percepito in misura pari al 50% da ciascun genitore, come per legge.
Considerata la convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la reciproca soccombenza sulle domande di addebito e tenuto conto dell'esito del giudizio sulle
6 ulteriori questioni, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Petilia
Policastro, al n. 29 – P. II – S. A – 2008);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- assegna la casa familiare sita in Petilia Policastro al Rione Primo Castello n. 19 al convenuto, affinché vi abiti con il figlio;
Per_1
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno CP_1
10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, l'assegno complessivo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo casi di urgenza, e da documentare;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1000/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario Saporito;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ES AR;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 27.09.2008 ha contratto in Petilia Policastro Parte_1 matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 29 – P. II – S. A – 2008) con;
che dall'unione sono nati i figli CP_1
, il 10.09.2004, il 16.09.2009 e OF, il 24.10.2012; che il convenuto Per_1 Per_2 ha assunto comportamenti aggressivi, concretizzatisi in continui atti di violenza nei confronti della ricorrente, e nel dicembre 2022, improvvisamente e senza alcuna
1 motivazione, ha abbandonato il tetto coniugale;
che per tali ragioni è venuta meno l'affectio coniugalis tanto da essere ormai divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al
; disporsi che la ricorrente faccia ritorno, insieme ai figli ed al nuovo compagno, CP_1 per la tranquillità della prole, nell'immobile adibito a casa familiare, ubicato al Rione
Primo Castello n. 19, del Comune di Petilia Policastro, di cui è proprietaria al 50%; porre a carico del convenuto un assenso mensile di € 1.000,00 titolo di mantenimento della ricorrente e dei figli, di cui due ancora minorenni ( e OF) e l'altro ( ) Per_2 Per_1 maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente;
disporre che entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei figli, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli minori con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli vivranno presso la madre nell'abitazione familiare consentendo anche al suo nuovo convivente di vivere con loro, vista anche la tenera età del figlio nato dalla loro unione;
stabilire, di conseguenza, che la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente con ogni arredo e corredo;
disporre l'affidamento condiviso dei figli, regolamentando le frequentazioni con il padre, tenendo conto del piano genitoriale allegato;
disporre che entrambi i coniugi parteciperanno rispettivamente nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
ha aderito alla domanda di separazione, di cui ha chiesto l'addebito alla CP_1 moglie, esponendo che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa dei comportamenti contrari ai doveri di solidarietà familiari della ricorrente nonché a causa delle sue continue relazioni extraconiugali. Ha chiesto che la casa resti a sé assegnata, affinché vi abiti con il figlio , con utenze a proprio carico;
chel anche in ipotesi di mancata Per_1 pronuncia di addebito della separazione alla moglie, sia rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in favore della stessa;
che le figlie minori e OF siano affidate Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé le minori ogni volta che lo vorrà, previo avviso alla ricorrente, nel rispetto degli impegni delle minori stesse;
in ogni caso
2 ha chiesto disporsi che il padre possa tenere con sé le minori almeno un giorno a settimana dopo l'orario scolastico e sino alle ore 21.00 e per un fine settimana al mese, dopo l'orario scolastico sino alla domenica sera alle ore 22.00, e determinarsi tempi e modalità delle frequentazioni delle minori con ciascun genitore nel corso delle festività e nel periodo estivo, secondo quanto meglio indicato nella comparsa di costituzione. Ha chiesto, inoltre, porsi a proprio carico, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile complessivo di € 300,00 nonché l'importo di € 150,00 per il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, tenendo conto delle Per_1 proprie precarie condizioni economiche;
nonché porre a carico di entrambi i genitori le spese ordinarie e straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e complementari, come da protocollo del Tribunale di Crotone.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Quanto alle richieste di addebito della separazione, formulate da entrambi i coniugi, si osserva quanto segue.
Come è noto, la pronuncia di addebito presuppone, oltre alla sussistenza della violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, anche l'accertamento che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr., tra le altre, Cass. 18074/14).
Affinché la separazione venga addebitata ad uno dei coniugi è necessario accertare che la condotta violativa ascritta sia causa del venir meno del vincolo coniugale: "ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l' art 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa" (Cass
n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012; Cass. n. 21245/2010).
3 Nella specie, la ricorrente ha dedotto che il marito, nel corso della vita coniugale, ha frequentemente assunto comportamenti maltrattanti e ingiuriosi nei propri confronti ed ha abbandonato la casa coniugale trasferendosi altrove con un'altra donna nel mese di dicembre 2022, venendo così meno ai doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio.
Per contro, il convenuto ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, riconducendo la crisi coniugale ai comportamenti della ricorrente, contrari al dovere di solidarietà familiare, nonché alle relazioni extraconiugali dalla stessa intrattenute. Ha dunque precisato che il proprio allontanamento dalla casa coniugale è scaturito da tali condotte.
Ritiene il Collegio che nessuna delle due richieste di addebito possa essere accolta.
Anzitutto, entrambe le richieste di addebito sono rimaste sostanzialmente prive di riscontri probatori. Il convenuto ha formulato richieste istruttorie inammissibili, con capitoli di prova testimoniale generici e di tenore valutativo, che, come tali, non sono stati ammessi.
All'esito del giudizio non risulta pertanto raggiunta la prova di specifici comportamenti, attribuibili ad uno o all'altro coniuge, idonei a fondare la pronuncia di addebito.
Peraltro, dal complessivo tenore delle difese delle parti, anche l'allontanamento del convenuto dalla casa coniugale – rispetto al quale i coniugi hanno fornito prospettazioni contrastanti – si profila quale epilogo di una crisi coniugale già conclamata, inserendosi in un contesto di generale ostilità tra i coniugi e che appare difficilmente attribuibile a colpa esclusiva dell'uno o dell'altro coniuge.
Entrambe le richieste di addebito della separazione devono essere pertanto rigettate.
Con riferimento alle ulteriori domande, deve essere anzitutto confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare a tale regime ordinario.
Le minori restano collocate in via prevalente presso la madre, non ravvisandosi motivi per modificare l'attuale assetto di fatto.
Come già previsto in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori per tre pomeriggi alla settimana, da concordare, e a week- end alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, compreso il pernottamento;
nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno;
le minori
4 trascorreranno le festività presso ciascun genitore ad anni alterni (ad es. 24, 25 e 26 dicembre con un genitore;
31 dicembre, 1 e 2 gennaio con l'altro genitore;
5 gennaio con un genitore, 6 gennaio con l'altro genitore;
il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di pasquetta con l'altro genitore).
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, all'esito del giudizio è emerso che il figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, convive con il padre presso la casa coniugale.
La stessa ricorrente, all'udienza del 05.12.2024, ha dichiarato che, a seguito della crisi coniugale, il figlio maggiorenne è andato a convivere con il padre. Per contro, risulta indimostrata la circostanza, allegata dalla ricorrente, che il figlio maggiorenne attualmente vive altrove per esigenze lavorative.
Per contro, la ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare insieme alle minori e, da oltre un anno, abita con queste ed il nuovo compagno in altro immobile.
Deve dunque ritenersi che sia orma venuto meno il legame tra le minori e la casa coniugale, con la conseguenza che non si giustifica l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, genitore collocatario.
La casa familiare, pertanto, resta assegnata al convenuto affinché vi abiti con il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente.
La domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio – ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi – le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata
5 addebitata la separazione, il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte
(Cass. n. 5251/2017).
Considerato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i
"redditi adeguati" cui rapportare, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono i redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n.
12196/2017; n. 16809/2019).
Nella specie – premessa la giovane età della ricorrente e la correlata capacità lavorativa – si evidenzia come all'esito di una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi, per come documentati, e considerati gli oneri gravanti su ciascuno di essi, non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Peraltro, nel corso del procedimento non sono emersi elementi utili ai fini della determinazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cui poter parametrare l'assegno di mantenimento richiesto.
Quanto al contributo al mantenimento delle figlie minori da porre a carico del convenuto
– avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e alle presumibili esigenze delle minori, correlate alla loro età; tenuto conto della precaria condizione lavorativa del convenuto – si reputa equo determinare il contributo al mantenimento delle minori a carico del convenuto, genitore non collocatario, nella misura complessiva di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, e da documentare. CP_ L'assegno unico erogato dall' sarà percepito in misura pari al 50% da ciascun genitore, come per legge.
Considerata la convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la reciproca soccombenza sulle domande di addebito e tenuto conto dell'esito del giudizio sulle
6 ulteriori questioni, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Petilia
Policastro, al n. 29 – P. II – S. A – 2008);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- assegna la casa familiare sita in Petilia Policastro al Rione Primo Castello n. 19 al convenuto, affinché vi abiti con il figlio;
Per_1
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno CP_1
10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, l'assegno complessivo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo casi di urgenza, e da documentare;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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