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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1162/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MP IU, Presidente
RT ON, RE
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4357/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosarno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Step S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BORGESE Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del Comune di Rosarno e della ST RL, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, chiedendone l'annullamento per difetto dei poteri di riscossione da parte della ST RL e per illegittimità della richiesta alla contribuente, quale erede, dell'intero debito ereditario.
Si è opposta la ST RL, mentre il Comune di Rosarno è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
La ST ha emesso l'intimazione in esame ai sensi dell'art. 20 del capitolato d'oneri relativo al contratto di appalto del 28.2017 (in vigore fino al 30.9.2022 in virtù della proroga tecnica disposta dalla
Commissione Straordinaria). Il predetto articolo 20, infatti, prevedeva che la ST procedesse “alla riscossione coattiva anche oltre i termini di scadenza e fino al termine dei procedimenti coattivi che si concluderanno con la riscossione o il discarico per inesigibilità”.
Quanto al merito della pretesa tributaria, la stessa ricorrente ha ammesso di avere avuto notifica degli atti presupposti (5 avvisi di presa in carico e 2 ingiunzioni di pagamento), sostenendo di avere proposto tempestive impugnazioni.
Pertanto, ogni questione di merito (come la riferibilità del debito alla ricorrente esclusivamente nei limiti della sua quota di erede) resta oggetto dei giudizi instaurati attraverso le impugnazioni proposte avverso gli atti presupposti, non potendo essere valutata in questa sede.
Peraltro, non risulta sospesa in alcun modo l'efficacia degli atti presupposti.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di ST RL.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ST RL.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MP IU, Presidente
RT ON, RE
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4357/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosarno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Step S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000021961 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BORGESE Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del Comune di Rosarno e della ST RL, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, chiedendone l'annullamento per difetto dei poteri di riscossione da parte della ST RL e per illegittimità della richiesta alla contribuente, quale erede, dell'intero debito ereditario.
Si è opposta la ST RL, mentre il Comune di Rosarno è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
La ST ha emesso l'intimazione in esame ai sensi dell'art. 20 del capitolato d'oneri relativo al contratto di appalto del 28.2017 (in vigore fino al 30.9.2022 in virtù della proroga tecnica disposta dalla
Commissione Straordinaria). Il predetto articolo 20, infatti, prevedeva che la ST procedesse “alla riscossione coattiva anche oltre i termini di scadenza e fino al termine dei procedimenti coattivi che si concluderanno con la riscossione o il discarico per inesigibilità”.
Quanto al merito della pretesa tributaria, la stessa ricorrente ha ammesso di avere avuto notifica degli atti presupposti (5 avvisi di presa in carico e 2 ingiunzioni di pagamento), sostenendo di avere proposto tempestive impugnazioni.
Pertanto, ogni questione di merito (come la riferibilità del debito alla ricorrente esclusivamente nei limiti della sua quota di erede) resta oggetto dei giudizi instaurati attraverso le impugnazioni proposte avverso gli atti presupposti, non potendo essere valutata in questa sede.
Peraltro, non risulta sospesa in alcun modo l'efficacia degli atti presupposti.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di ST RL.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ST RL.