CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 14/10/2025 dal TRIBUNALE di ROMA, sez. dei provvedimenti cautelari. riesame Rilevato che non è stata chiesta dalle parti la trattazione orale;
udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e le note di replica della difesa del ricorrente, che ha ribadito la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 2 Num. 4441 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 07/01/2026 ,. RILEVATO IN FATTO RI PA ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, sez. riesame misure cautelari, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del ricorrente contro l'ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale capitolino aveva disposto l'applicazione allo PA della misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di mesi dodici, deducendo vizi di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati provvisoriamente ascrittigli ed alle ritenute esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La misura impugnata è stata emessa nei confronti dell'odierno ricorrente in presenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 1.1., 1.10, 1.14 ed 1.18 delle imputazioni provvisorie, ovvero di partecipazione al reato associativo di cui al capo 1.1., e concorso nei residui reati, tutti di natura tributaria, protrattasi dal 2017 e tutt'ora in corso;
nel predetto contesto, l'indagato, titolare di uno studio commerciale, figura come domiciliatario di numerose sedi legali di società riconducibili ai promotori, organizzatori e gestori del sodalizio, ed incaricato di tenere la contabilità di molte società ad esso riconducibili. La consapevolezza di partecipare alle attività illecite organizzate de quibus, costituenti, secondo gli inquirenti, un vero e proprio "sistema", dedito alla perpetrazione di plurime e continuate frodi tributarie, è stata desunta (f. 9 ss. dell'ordinanza impugnata) da una nutrita serie di conversazioni ritualmente intercettate, interpretate incensurabilmente in questa sede, in difetto di travisamento (che neppure il ricorrente deduce). È stata, infine, ritenuta la sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di recidiva e la necessità dell'applicazione della misura impugnata, valorizzando quanto verificato dalla Guardia di Finanza nelle informative del 23/01/2024 e del 25/01/2024, che davano certezza del protrarsi di condotte dello PA del tipo di quelle oggetto dell'imputazione provvisoria, in ausilio con soggetti in posizione verticistica nell'ambito dell'enucleato sodalizio (cfr. f. 20 s. dell'ordinanza impugnata). 2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, non esaminando e contestando la valenza dei singoli elementi desunti dalle conversazioni captate (il ricorso non ne cita e contesta neppure una), ma limitandosi a lamentare assertivamente la pretesa inconsistenza del quadro indiziario valorizzato ed a ridimensionare il proprio ruolo, sulla base di considerazioni personali prive del benché minimo riscontro, in quanto non fondate su alcun elemento concreto. D'altro canto, anche in sede di interrogatorio di garanzia l'indagato aveva cercato di eludere le proprie responsabilità rivendicando di essersi limitato a svolgere il proprio lavoro di commercialista senza essere a conoscenza delle attività illecite in ipotesi perpetrate dal gruppo TIMPANI, venendo ineludibilmente smentito da alcune conversazioni intercettate (riportate nel provvedimento cautelare genetico e richiamate nell'ordinanza impugnata) dalle quali emergeva che lo PA contribuiva incisivamente alle predette attività, partecipando alla confezione di "bilanci fasulli, senza dati" ed alla redazione di "business plan irrealistici che servivano poi (...) per ottenere finanziamenti" (f. 14 dell'ordinanza impugnata). Altrettanto generiche sono le doglianze formulate in relazione alla prognosi del pericolo di recidiva (unica esigenza compiutamente valorizzata, di tal che appaiono ultronei i riferimenti del ricorrente ad esigenze ulteriori) ed alla (benevola) scelta della mera misura interdittiva applicata, a fronte di quanto specificamente verificato dalla Guardia di Finanza nelle già menzionate informative, puntualmente valorizzate dall'ordinanza impugnata. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in presenza di un significativo grado di negligenza imputabile al ricorrente per avere formulato una impugnazione inammissibile per le indicate ragioni, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 7 gennaio 2026 Il pres dente est. (Serg. Beltrant)
udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e le note di replica della difesa del ricorrente, che ha ribadito la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 2 Num. 4441 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 07/01/2026 ,. RILEVATO IN FATTO RI PA ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, sez. riesame misure cautelari, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del ricorrente contro l'ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale capitolino aveva disposto l'applicazione allo PA della misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di mesi dodici, deducendo vizi di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati provvisoriamente ascrittigli ed alle ritenute esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La misura impugnata è stata emessa nei confronti dell'odierno ricorrente in presenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 1.1., 1.10, 1.14 ed 1.18 delle imputazioni provvisorie, ovvero di partecipazione al reato associativo di cui al capo 1.1., e concorso nei residui reati, tutti di natura tributaria, protrattasi dal 2017 e tutt'ora in corso;
nel predetto contesto, l'indagato, titolare di uno studio commerciale, figura come domiciliatario di numerose sedi legali di società riconducibili ai promotori, organizzatori e gestori del sodalizio, ed incaricato di tenere la contabilità di molte società ad esso riconducibili. La consapevolezza di partecipare alle attività illecite organizzate de quibus, costituenti, secondo gli inquirenti, un vero e proprio "sistema", dedito alla perpetrazione di plurime e continuate frodi tributarie, è stata desunta (f. 9 ss. dell'ordinanza impugnata) da una nutrita serie di conversazioni ritualmente intercettate, interpretate incensurabilmente in questa sede, in difetto di travisamento (che neppure il ricorrente deduce). È stata, infine, ritenuta la sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di recidiva e la necessità dell'applicazione della misura impugnata, valorizzando quanto verificato dalla Guardia di Finanza nelle informative del 23/01/2024 e del 25/01/2024, che davano certezza del protrarsi di condotte dello PA del tipo di quelle oggetto dell'imputazione provvisoria, in ausilio con soggetti in posizione verticistica nell'ambito dell'enucleato sodalizio (cfr. f. 20 s. dell'ordinanza impugnata). 2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, non esaminando e contestando la valenza dei singoli elementi desunti dalle conversazioni captate (il ricorso non ne cita e contesta neppure una), ma limitandosi a lamentare assertivamente la pretesa inconsistenza del quadro indiziario valorizzato ed a ridimensionare il proprio ruolo, sulla base di considerazioni personali prive del benché minimo riscontro, in quanto non fondate su alcun elemento concreto. D'altro canto, anche in sede di interrogatorio di garanzia l'indagato aveva cercato di eludere le proprie responsabilità rivendicando di essersi limitato a svolgere il proprio lavoro di commercialista senza essere a conoscenza delle attività illecite in ipotesi perpetrate dal gruppo TIMPANI, venendo ineludibilmente smentito da alcune conversazioni intercettate (riportate nel provvedimento cautelare genetico e richiamate nell'ordinanza impugnata) dalle quali emergeva che lo PA contribuiva incisivamente alle predette attività, partecipando alla confezione di "bilanci fasulli, senza dati" ed alla redazione di "business plan irrealistici che servivano poi (...) per ottenere finanziamenti" (f. 14 dell'ordinanza impugnata). Altrettanto generiche sono le doglianze formulate in relazione alla prognosi del pericolo di recidiva (unica esigenza compiutamente valorizzata, di tal che appaiono ultronei i riferimenti del ricorrente ad esigenze ulteriori) ed alla (benevola) scelta della mera misura interdittiva applicata, a fronte di quanto specificamente verificato dalla Guardia di Finanza nelle già menzionate informative, puntualmente valorizzate dall'ordinanza impugnata. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in presenza di un significativo grado di negligenza imputabile al ricorrente per avere formulato una impugnazione inammissibile per le indicate ragioni, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 7 gennaio 2026 Il pres dente est. (Serg. Beltrant)