Art. 8.
Le norme contenute nell' articolo 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , sono estese alle iscritte alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Le norme contenute nell' articolo 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , sono estese alle iscritte alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.