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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 370/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
, , Parte_1 Parte_2
e – con Avv. SAMANTA Parte_3 Parte_1
BRANCATO contro
– con Avv. NADIA Controparte_1
PEREGO; oggi 10.12.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. SAMANTA BRANCATO, per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO.
I procuratori concordano sul fatto che sia cessata la materia del contendere.
L'Avv. BRANCATO chiede comunque la liquidazione delle spese.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. BRANCATO chiede la liquidazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
L'Avv. PEREGO chiede che le spese siano compensate in ragione della condotta processuale dell . CP_1
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 370/2025, avente per oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa
DA
, (c.f. Parte_1 Parte_2
), (c.f. ) e P.IVA_1 Parte_3 C.F._1 Parte_1
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. SAMANTA BRANCATO,
[...] C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 18/06/2025, Parte_1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
l , proponendo opposizione CP_1 Controparte_1
avverso otto ordinanze ingiunzione emesse a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2020, 2021 e 2023. A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito la decadenza ex art. 14 legge
3 689/1981 e la sproporzione delle sanzioni comminate rispetto all'importo delle ritenute non versate.
L si è costituito in giudizio, documentando l'annullamento in autotutela dell'ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata e chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite,
All'odierna udienza i procuratori hanno dato congiuntamente atto che la materia del contendere
è cessata, ma la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
La causa va pertanto decisa con sentenza.
2. È pacificamente cessata la materia del contendere, come dichiarato dalle parti.
Va accolta la domanda di liquidazione delle spese di lite formulata dalla difesa attorea, in quanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione è sopravvenuto alla proposizione dell'odierno ricorso ed è stato disposto in ragione dell'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente.
Tenuto conto dell'attività difensiva svolta con la proposizione del ricorso e del valore della causa, appare quindi congrua, per le fasi di studio della controversia ed introduttiva (materia della previdenza), la liquidazione dell'importo di € 1.500,00 per onorari, determinato sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014, nonché della possibilità di riduzione ex art. 4, comma 1,
DM cit..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti Parte_4
dell , ogni diversa istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
4 Lecco, 10 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
5
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 370/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
, , Parte_1 Parte_2
e – con Avv. SAMANTA Parte_3 Parte_1
BRANCATO contro
– con Avv. NADIA Controparte_1
PEREGO; oggi 10.12.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. SAMANTA BRANCATO, per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO.
I procuratori concordano sul fatto che sia cessata la materia del contendere.
L'Avv. BRANCATO chiede comunque la liquidazione delle spese.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. BRANCATO chiede la liquidazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
L'Avv. PEREGO chiede che le spese siano compensate in ragione della condotta processuale dell . CP_1
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 370/2025, avente per oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa
DA
, (c.f. Parte_1 Parte_2
), (c.f. ) e P.IVA_1 Parte_3 C.F._1 Parte_1
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. SAMANTA BRANCATO,
[...] C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 18/06/2025, Parte_1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
l , proponendo opposizione CP_1 Controparte_1
avverso otto ordinanze ingiunzione emesse a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2020, 2021 e 2023. A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito la decadenza ex art. 14 legge
3 689/1981 e la sproporzione delle sanzioni comminate rispetto all'importo delle ritenute non versate.
L si è costituito in giudizio, documentando l'annullamento in autotutela dell'ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata e chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite,
All'odierna udienza i procuratori hanno dato congiuntamente atto che la materia del contendere
è cessata, ma la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
La causa va pertanto decisa con sentenza.
2. È pacificamente cessata la materia del contendere, come dichiarato dalle parti.
Va accolta la domanda di liquidazione delle spese di lite formulata dalla difesa attorea, in quanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione è sopravvenuto alla proposizione dell'odierno ricorso ed è stato disposto in ragione dell'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente.
Tenuto conto dell'attività difensiva svolta con la proposizione del ricorso e del valore della causa, appare quindi congrua, per le fasi di studio della controversia ed introduttiva (materia della previdenza), la liquidazione dell'importo di € 1.500,00 per onorari, determinato sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014, nonché della possibilità di riduzione ex art. 4, comma 1,
DM cit..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti Parte_4
dell , ogni diversa istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
4 Lecco, 10 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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