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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 7691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7691 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GI CC UP - 27/01/2026 R.G.N. 37845/2025 SE GA SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratorePAOLO ANDREA MARIA FIORE che ha chiesto accogliere il ricorso e per l’effetto annullare la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente per territorio. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 9 ottobre 2024, con la quale l’imputato appellante IO AR era stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 250 di multa perché ritenuto responsabile del reato di truffa, commesso mediante piattaforma informatica.
2. Propone ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 8 cod. proc. pen., con riferimento all’errata individuazione della competenza per territorio. Trattandosi di truffa on-line, il pagamento era stato ricevuto attraverso due bonifici effettuati su una carta postepay evolution, associata a un conto accesso presso l’Ufficio postale di San Severo (Fg), circostanza confermata anche dalla persona offesa in sede di escussione dibattimentale, con conseguente radicamento della competenza per territorio presso l’autorità giudiziaria del luogo dove l’autore del reato aveva conseguito l’ingiusto profitto, tramite la riscossione della somma.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla definizione della questione sulla competenza, posto che la corte territoriale, pur richiamando correttamente i principi di diritto applicabili al Penale Sent. Sez. 2 Num. 7691 Anno 2026 Presidente: RG VA Relatore: CC GI Data Udienza: 27/01/2026 caso di specie, caratterizzata da pagamento avvenuto mediante bonifici bancari, aveva poi ingiustificatamente affermato la competenza del Tribunale di Como anziché di quello di Foggia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, sulla base delle considerazioni che seguono. Innanzitutto, l’eccezione d’incompetenza per territorio risulta proposta ritualmente, posto che già il Tribunale aveva rilevato (pag. 1) che era stata reiterata in sede di conclusioni e che era, tuttavia, infondata, sul presupposto che “il versamento della somma corrisposta dalla vittima della truffa è avvenuto su una carta ricaricabile, derivandone l’immediata messa a disposizione della provvista e, conseguentemente, la competenza del luogo in cui il pagamento è stato disposto, a nulla rilevando che l’operazione sia stata effettuata a mezzo bonifico atteso che, come è noto, la carta postepay Evolution (come quella in esame) non determina la titolarità di un conto corrente bancario” . La corte territoriale, a seguito di specifico motivo di impugnazione sul punto, ha a sua volta richiamato la natura istantanea del reato di truffa e ha individuato una diversa regola iuris ai fini dell’individuazione del perfezionamento del reato stesso: in caso di profitto conseguito mediante bonifici bancari, tale effetto si verifica con l’accreditamento della somma di danaro sul conto corrente del destinatario;
in caso di “ricarica” di una postepay, con la perdita immediata dell’importo versato e la contemporanea disponibilità in capo al soggetto agente, con conseguente competenza del tribunale del luogo nella cui circoscrizione era avvenuta l’operazione. Ha precisato, tuttavia, che “nel caso in esame il pagamento era avvenuto tramite bonifici bancari e non ricarica di una carta prepagata, a nulla rilevando che il conto corrente le cui coordinate bancarie l’autore della truffa indicava alla persona offesa fosse d’appoggio ad una postepay” (pag. 4). Ha richiamato a tal fine il principio di diritto, recentemente affermato dal giudice di legittimità, secondo cui la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325 – 01).
2. Emerge con evidenza che la conclusione della corte di merito non è coerente con la premessa: se, infatti, il pagamento in questione fosse avvenuto con bonifico bancario, come si sostiene in motivazione, il perfezionamento del reato di truffa si sarebbe verificato con l’accreditamento della somma di danaro sul conto corrente del AR, acceso presso l’Ufficio Postale di San Severo, con conseguente individuazione della competenza del Tribunale di Foggia;
la sentenza di primo grado, di conseguenza, doveva essere annullata e non confermata integralmente, con riferimento anche alla affermata competenza del Tribunale di Como, sulla base del conseguimento del profitto nel luogo di accreditamento della somma sulla carta postepay.
3. La decisione sulla questione processuale è corretta ma la motivazione è errata, per cui occorre integrare in tal senso le ragioni dell’infondatezza dell’eccezione di incompetenza. Va ribadito a riguardo il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del 2 rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391-01).
4. Dal testo della sentenza di primo grado risulta – come evidenziato in precedenza – che il pagamento in questione era avvenuto non già mediante bonifico bancario ma con ricarica di una carta prepagata;
ai fini della decisione, cioè, è rilevante il fatto che la carta di appoggio era una Postepay, con immediata messa a disposizione della provvista, proprio perché tale carta, ancorché dotata di un IBAN, non determina la titolarità di un conto corrente. Tale ricostruzione in fatto della fattispecie non è contestata dalla corte di merito e, in realtà, neanche dalla difesa, la quale riferisce in ricorso di “una carta prepagata associata ad un conto corrente acceso presso l’ufficio postale di San Severo” (pag. 2), ossia ad una carta la cui caratteristica è proprio quella di non essere collegata ad un conto corrente, consentendo di effettuare acquisti o prelevare contanti fino al limite di denaro caricato (“prepagata”); del tutto irrilevante a tal fine che la postepay sia rilasciata solo ai clienti di Poste ossia a coloro che siano titolari di un conto corrente postale (“associato”).
5. In definitiva, la Corte di appello richiama un principio di diritto, peraltro controverso nella giurisprudenza di legittimità, relativo alla diversa fattispecie di carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, operazione ritenuta assimilabile ad un bonifico bancario. Nel caso in esame si tratta, invece, di una carta prepagata non collegata ad un conto corrente, per cui correttamente il Tribunale ha collegato la consumazione del reato al conseguimento del profitto mediante ricarica della postepay, eseguita in Como. La competenza di quel Tribunale, confermata nella decisione della corte territoriale, risulta pertanto corretta. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI CC VA RG 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratorePAOLO ANDREA MARIA FIORE che ha chiesto accogliere il ricorso e per l’effetto annullare la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente per territorio. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 9 ottobre 2024, con la quale l’imputato appellante IO AR era stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 250 di multa perché ritenuto responsabile del reato di truffa, commesso mediante piattaforma informatica.
2. Propone ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 8 cod. proc. pen., con riferimento all’errata individuazione della competenza per territorio. Trattandosi di truffa on-line, il pagamento era stato ricevuto attraverso due bonifici effettuati su una carta postepay evolution, associata a un conto accesso presso l’Ufficio postale di San Severo (Fg), circostanza confermata anche dalla persona offesa in sede di escussione dibattimentale, con conseguente radicamento della competenza per territorio presso l’autorità giudiziaria del luogo dove l’autore del reato aveva conseguito l’ingiusto profitto, tramite la riscossione della somma.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla definizione della questione sulla competenza, posto che la corte territoriale, pur richiamando correttamente i principi di diritto applicabili al Penale Sent. Sez. 2 Num. 7691 Anno 2026 Presidente: RG VA Relatore: CC GI Data Udienza: 27/01/2026 caso di specie, caratterizzata da pagamento avvenuto mediante bonifici bancari, aveva poi ingiustificatamente affermato la competenza del Tribunale di Como anziché di quello di Foggia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, sulla base delle considerazioni che seguono. Innanzitutto, l’eccezione d’incompetenza per territorio risulta proposta ritualmente, posto che già il Tribunale aveva rilevato (pag. 1) che era stata reiterata in sede di conclusioni e che era, tuttavia, infondata, sul presupposto che “il versamento della somma corrisposta dalla vittima della truffa è avvenuto su una carta ricaricabile, derivandone l’immediata messa a disposizione della provvista e, conseguentemente, la competenza del luogo in cui il pagamento è stato disposto, a nulla rilevando che l’operazione sia stata effettuata a mezzo bonifico atteso che, come è noto, la carta postepay Evolution (come quella in esame) non determina la titolarità di un conto corrente bancario” . La corte territoriale, a seguito di specifico motivo di impugnazione sul punto, ha a sua volta richiamato la natura istantanea del reato di truffa e ha individuato una diversa regola iuris ai fini dell’individuazione del perfezionamento del reato stesso: in caso di profitto conseguito mediante bonifici bancari, tale effetto si verifica con l’accreditamento della somma di danaro sul conto corrente del destinatario;
in caso di “ricarica” di una postepay, con la perdita immediata dell’importo versato e la contemporanea disponibilità in capo al soggetto agente, con conseguente competenza del tribunale del luogo nella cui circoscrizione era avvenuta l’operazione. Ha precisato, tuttavia, che “nel caso in esame il pagamento era avvenuto tramite bonifici bancari e non ricarica di una carta prepagata, a nulla rilevando che il conto corrente le cui coordinate bancarie l’autore della truffa indicava alla persona offesa fosse d’appoggio ad una postepay” (pag. 4). Ha richiamato a tal fine il principio di diritto, recentemente affermato dal giudice di legittimità, secondo cui la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325 – 01).
2. Emerge con evidenza che la conclusione della corte di merito non è coerente con la premessa: se, infatti, il pagamento in questione fosse avvenuto con bonifico bancario, come si sostiene in motivazione, il perfezionamento del reato di truffa si sarebbe verificato con l’accreditamento della somma di danaro sul conto corrente del AR, acceso presso l’Ufficio Postale di San Severo, con conseguente individuazione della competenza del Tribunale di Foggia;
la sentenza di primo grado, di conseguenza, doveva essere annullata e non confermata integralmente, con riferimento anche alla affermata competenza del Tribunale di Como, sulla base del conseguimento del profitto nel luogo di accreditamento della somma sulla carta postepay.
3. La decisione sulla questione processuale è corretta ma la motivazione è errata, per cui occorre integrare in tal senso le ragioni dell’infondatezza dell’eccezione di incompetenza. Va ribadito a riguardo il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del 2 rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391-01).
4. Dal testo della sentenza di primo grado risulta – come evidenziato in precedenza – che il pagamento in questione era avvenuto non già mediante bonifico bancario ma con ricarica di una carta prepagata;
ai fini della decisione, cioè, è rilevante il fatto che la carta di appoggio era una Postepay, con immediata messa a disposizione della provvista, proprio perché tale carta, ancorché dotata di un IBAN, non determina la titolarità di un conto corrente. Tale ricostruzione in fatto della fattispecie non è contestata dalla corte di merito e, in realtà, neanche dalla difesa, la quale riferisce in ricorso di “una carta prepagata associata ad un conto corrente acceso presso l’ufficio postale di San Severo” (pag. 2), ossia ad una carta la cui caratteristica è proprio quella di non essere collegata ad un conto corrente, consentendo di effettuare acquisti o prelevare contanti fino al limite di denaro caricato (“prepagata”); del tutto irrilevante a tal fine che la postepay sia rilasciata solo ai clienti di Poste ossia a coloro che siano titolari di un conto corrente postale (“associato”).
5. In definitiva, la Corte di appello richiama un principio di diritto, peraltro controverso nella giurisprudenza di legittimità, relativo alla diversa fattispecie di carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, operazione ritenuta assimilabile ad un bonifico bancario. Nel caso in esame si tratta, invece, di una carta prepagata non collegata ad un conto corrente, per cui correttamente il Tribunale ha collegato la consumazione del reato al conseguimento del profitto mediante ricarica della postepay, eseguita in Como. La competenza di quel Tribunale, confermata nella decisione della corte territoriale, risulta pertanto corretta. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI CC VA RG 3