Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 7691
CASS
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 8 cod. proc. pen.

    La Corte di appello ha ritenuto che, nel caso di pagamento tramite bonifici bancari su carta Postepay Evolution, il reato si perfeziona con l'accreditamento della somma sul conto del destinatario, configurando la competenza del luogo di accreditamento. Tuttavia, la Corte ha poi precisato che nel caso specifico il pagamento era avvenuto tramite bonifici bancari, ma che la carta Postepay Evolution, pur dotata di IBAN, non determina la titolarità di un conto corrente bancario, ma è una carta prepagata la cui ricarica, avvenuta in Como, determina la consumazione del reato in tale luogo. Pertanto, la competenza del Tribunale di Como è stata confermata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 7691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7691
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo