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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12554 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ad esito dell'udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4321 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2025 e vertente
TRA
(10/03/1976), rappresentata e difesa dall'avv. Allegra Silvia per procura in atti;
Parte_1
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2025 la ricorrente, premesso di aver impugnato con ATP la determinazione con la quale veniva respinta la domanda presentata dall'istante e volta ad ottenere CP_2
i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980, sul presupposto dell'insussistenza del requisito sanitario;
contestate le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex lege per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha chiesto in questa sede il rinnovo della perizia al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di invalidità utili al riconoscimento della sopra citata prestazione assistenziale. Costituitosi in giudizio, l ha contestato in fatto ed in diritto l'avverso ricorso eccependone in primo CP_2 luogo l'inammissibilità nonché l'improponibilità e comunque concludendo per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Il Giudice, letti gli atti e i documenti depositati, ritendendo il ricorso ammissibile ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e all'odierna udienza ha deciso la causa con sentenza contestuale.
***** La domanda è fondata pertanto il ricorso trova accoglimento per quanto di ragione. Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 10/11/2025) emerge che, sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (del 21/03/2024), la ricorrente presentava le condizioni di invalidità previste dall'art. 1 L. n. 18/1989 non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua. Tuttavia, il perito d'ufficio ha limitato la sussistenza di dette condizioni invalidanti sino al mese di novembre 2024, mese in cui attendibilmente si erano esauriti gli effetti collaterali del trattamento chemioterapico cui era sottoposta la ricorrente. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi con la conseguenza che deve dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti medico -legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 21/03/2024 e sino a novembre 2024. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore della ricorrente, il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21/03/2024 e sino a novembre 2024;
2) condanna l al pagamento della predetta prestazione in favore della sig.ra con CP_2 Parte_1 la decorrenza sopra specificata;
3) pone definitivamente a carico dell le spese dell'A.T.P. liquidate come da separato decreto;
CP_2
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € CP_2
1.600,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Roma, 04/12/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ad esito dell'udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4321 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2025 e vertente
TRA
(10/03/1976), rappresentata e difesa dall'avv. Allegra Silvia per procura in atti;
Parte_1
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2025 la ricorrente, premesso di aver impugnato con ATP la determinazione con la quale veniva respinta la domanda presentata dall'istante e volta ad ottenere CP_2
i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980, sul presupposto dell'insussistenza del requisito sanitario;
contestate le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex lege per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha chiesto in questa sede il rinnovo della perizia al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di invalidità utili al riconoscimento della sopra citata prestazione assistenziale. Costituitosi in giudizio, l ha contestato in fatto ed in diritto l'avverso ricorso eccependone in primo CP_2 luogo l'inammissibilità nonché l'improponibilità e comunque concludendo per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Il Giudice, letti gli atti e i documenti depositati, ritendendo il ricorso ammissibile ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e all'odierna udienza ha deciso la causa con sentenza contestuale.
***** La domanda è fondata pertanto il ricorso trova accoglimento per quanto di ragione. Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 10/11/2025) emerge che, sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (del 21/03/2024), la ricorrente presentava le condizioni di invalidità previste dall'art. 1 L. n. 18/1989 non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua. Tuttavia, il perito d'ufficio ha limitato la sussistenza di dette condizioni invalidanti sino al mese di novembre 2024, mese in cui attendibilmente si erano esauriti gli effetti collaterali del trattamento chemioterapico cui era sottoposta la ricorrente. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi con la conseguenza che deve dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti medico -legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 21/03/2024 e sino a novembre 2024. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore della ricorrente, il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21/03/2024 e sino a novembre 2024;
2) condanna l al pagamento della predetta prestazione in favore della sig.ra con CP_2 Parte_1 la decorrenza sopra specificata;
3) pone definitivamente a carico dell le spese dell'A.T.P. liquidate come da separato decreto;
CP_2
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € CP_2
1.600,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Roma, 04/12/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.