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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 752/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] ( Avv. CANNIZZO Parte_1
GIUSEPPE)
E
nato a [...], in data [...] (Avv. Parte_2
MARSALA FANARA FULVIA)
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione raggiunto all'udienza dle
18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Palermo in data 06/06/2003 trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 47, parte II, serie A, anno 2003, vol. 2307.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale da con l'autorizzazione a vivere Parte_2
separatamente.
Successivamente, con ordinanza del 17/09/2025 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: “1) rinuncia alle reciproche domande di addebito;
2) assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
3) onere del resistente di corrispondere in favore della ricorrente € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Per_1 protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) onere del resistente di corrispondere in favore della ricorrente € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
5) spese di lite compensate”.
Le parti con note scritte hanno aderito alla suddetta proposta.
All'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno confermato di aderire alla superiore proposta, concordando altresì, a specificazione della stessa, la decorrenza delle condizioni economiche ivi previste da maggio 2025 [cfr verbale udienza del 18/11/2025].
Alla medesima udienza l'avv. Marsala Fanara ha rinunciato alla domanda di divorzio riservandosi di azionarla con separato giudizio e la controparte ha preso atto di tale circostanza.
A seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi dunque hanno compiutamente indicato dunque le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, come sopra richiamate.
Orbene, le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo in data 06/06/2003 trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 47, parte II, serie A, anno 2003, vol. 2307).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 752/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] ( Avv. CANNIZZO Parte_1
GIUSEPPE)
E
nato a [...], in data [...] (Avv. Parte_2
MARSALA FANARA FULVIA)
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione raggiunto all'udienza dle
18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Palermo in data 06/06/2003 trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 47, parte II, serie A, anno 2003, vol. 2307.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale da con l'autorizzazione a vivere Parte_2
separatamente.
Successivamente, con ordinanza del 17/09/2025 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: “1) rinuncia alle reciproche domande di addebito;
2) assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
3) onere del resistente di corrispondere in favore della ricorrente € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Per_1 protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) onere del resistente di corrispondere in favore della ricorrente € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
5) spese di lite compensate”.
Le parti con note scritte hanno aderito alla suddetta proposta.
All'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno confermato di aderire alla superiore proposta, concordando altresì, a specificazione della stessa, la decorrenza delle condizioni economiche ivi previste da maggio 2025 [cfr verbale udienza del 18/11/2025].
Alla medesima udienza l'avv. Marsala Fanara ha rinunciato alla domanda di divorzio riservandosi di azionarla con separato giudizio e la controparte ha preso atto di tale circostanza.
A seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi dunque hanno compiutamente indicato dunque le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, come sopra richiamate.
Orbene, le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo in data 06/06/2003 trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 47, parte II, serie A, anno 2003, vol. 2307).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.