Art. 61. Commissione di vigilanza
Presso la Corte suprema di cassazione e' costituita la Commissione di vigilanza composta dal primo presidente, dal procuratore generale e dal cancelliere capo.
Il primo presidente e il procuratore generale, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Il cancelliere capo, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal segretario capo della Procura generale.
Quando la Commissione di vigilanza deve provvedere su affari che comunque interessano il cancelliere capo della Corte o il segretario capo della Procura generale, in luogo di questi ultimi, partecipa alle riunioni il magistrato piu' anziano della Corte appartenente alla categoria piu' elevata.
Il primo presidente, sentito il procuratore generale, nomina quale segretario un funzionario di cancelleria della carriera direttiva.
Detto funzionario dura in carica due anni e non puo' essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.
Presso ogni Corte di appello e' costituita un Commissione di vigilanza composta dal presidente, dal procuratore generale e dal cancelliere capo.
Il presidente della Corte e il procuratore generale, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne la le veci. Il cancelliere capo, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal segretario capo della Procura generale.
Alle Commissioni di vigilanza distrettuali si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.
Presso la Corte suprema di cassazione e' costituita la Commissione di vigilanza composta dal primo presidente, dal procuratore generale e dal cancelliere capo.
Il primo presidente e il procuratore generale, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Il cancelliere capo, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal segretario capo della Procura generale.
Quando la Commissione di vigilanza deve provvedere su affari che comunque interessano il cancelliere capo della Corte o il segretario capo della Procura generale, in luogo di questi ultimi, partecipa alle riunioni il magistrato piu' anziano della Corte appartenente alla categoria piu' elevata.
Il primo presidente, sentito il procuratore generale, nomina quale segretario un funzionario di cancelleria della carriera direttiva.
Detto funzionario dura in carica due anni e non puo' essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.
Presso ogni Corte di appello e' costituita un Commissione di vigilanza composta dal presidente, dal procuratore generale e dal cancelliere capo.
Il presidente della Corte e il procuratore generale, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne la le veci. Il cancelliere capo, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal segretario capo della Procura generale.
Alle Commissioni di vigilanza distrettuali si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.